TAR Parma, sez. I, sentenza 2013-11-20, n. 201300342
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Testo completo
N. 00342/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00237/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di PA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2005, proposto da:
Vodafone Omnitel N.V., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Troiano, Alberto Fantini e Valeria Mascello, con domicilio eletto presso l’Avv. Monica Callai, in PA, via Farini n. 5;
contro
Comune di Salsomaggiore Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Annalisa Molinari presso il quale elegge domicilio, in PA, via Mistrali n. 4;
Regione Emilia Romagna;
per l'annullamento
- del provvedimento di delocalizzazione dell’impianto GSM-UMTS in Parco Mazzini adottato dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota 12/04/05 prot.11309/IV-3;
- della nota 17/03/05 prot.n.AMB/05/22943 della Regione Emilia Romagna;
- della nota 01/03/01 prot.n.5245;
- della nota 15/07/04 prot.n.22038;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salsomaggiore Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Società ricorrente, titolare di un impianto di telefonia mobile installato sulla copertura dello stabilimento termale “ Terme Zoja ” in parco Mazzini (e non come erroneamente indicato in ricorso sulla copertura di una struttura alberghiera), con istanza protocollata in data 19 gennaio 2001 chiedeva al Comune di Salsomaggiore l’autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione della stazione radio.
L’Amministrazione, con provvedimento n. 5245 del 1° marzo 2001, impugnata solo con il presente ricorso, pur riconoscendo che i lavori in questione non necessitavano di autorizzazione edilizia, rappresentava alla ricorrente “ che l’impianto dovrà essere delocalizzato entro la data del 18/05/01 ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 31/010/2000 ”.
Con delibera di Giunta n. 253 del 23 ottobre 2001, mai impugnata, l’Amministrazione comunale adottava lo schema di un “ piano di coordinamento per il rilascio di concessione di impianti emittenti campi elettromagnetici ” procedendo, all’individuazione delle zone all’interno delle quali delocalizzare gli impianti esistenti o di nuova installazione.
Con delibera consiliare n. 6 del 6 febbraio 2002, anch’essa mai impugnata, il citato piano veniva approvato con modifiche sulla base delle indicazioni fornite dagli enti gestori e delle esigenze di copertura dei medesimi.
Con determinazione dirigenziale n. 180 del 1° marzo 2002, l’Amministrazione, “ visto che, a seguito di confronto con gli enti gestori di telefonia mobile, è necessario rimodulare i posizionamenti di alcune Stazioni Radio Base e, pertanto, riverificare, sotto il profilo sanitario, le nuove posizioni ”, affidava ad un professionista esterno gli incombenti di carattere tecnico del caso e, con successiva delibera consiliare n. 59 del 30 maggio 2002, mai impugnata, approvava il progetto preliminare per la realizzazione di Stazioni Radio Base per telefonia mobile ex art. 1 della L. n. 1/1978.
Con delibera consiliare n. 285 del 10 dicembre 2002, mai impugnata, sulla base del “ progetto esecutivo redatto dal responsabile del Servizio ambiente – geom. Giulio Ticchi – dell’Ufficio Tecnico Comunale, con la collaborazione degli enti gestori per quanto riguarda la parte specialistica … ” e visti “gli atti di accordo per uso aree e strutture dei siti firmati dagli enti gestori con cui gli stessi si impegnano ad utilizzare le aree tecnicamente attrezzate dall’amministrazione comunale … ” il Comune procedeva alla “ approvazione accordo per uso aree e strutture con gli enti gestori di telefonia mobile e procedura di affidamento per la realizzazione dei lavori ”.
Fra detti atti di accordo rientrava quello sottoscritto dalla ricorrente in data 13 settembre 2002 con il quale dichiarava il proprio interesse ad installare le antenne nell’area n. 3, sito di Tabiano.
Relativamente a detta installazione, la ricorrente, con atto n. 4226/MP/NI del 18 marzo 2003 “ a fronte dell’impegno ” già assunto “ a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria dei siti multi gestori per telefonia mobile approvati con atto della Giunta Comunale n. 285 del 10/12/2002 ”, dichiarava “ la propria disponibilità a versare anticipatamente le annualità del canone di locazione stabilite nell’accordo sottoscritto ed approvato dall’Amministrazione ”.
Nonostante le illustrate intese, la ricorrente, con DIA depositata il 5 luglio 2004, relativamente al medesimo impianto, chiedeva l’autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.
L’Amministrazione, con atto n. 22038 del 15 luglio 2004, impugnato solo con il presente ricorso, pur rappresentando che aveva provveduto a richiedere i pareri di ARPA e AUSL, comunicava alla ricorrente che “ ai sensi della L.R. 30/2000 l’impianto in questione dovrà essere delocalizzato, come già comunicato in data 01/03/2001 prot. 5245, non appena saranno pronti i siti per la telefonia mobile che l’amministrazione comunale sta allestendo ”.
Con nota n. 277521 del 14 settembre 2004, mai impugnata, l’Amministrazione comunale comunicava alla ricorrente che l’AUSL si era espressa