TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-01-17, n. 202300066
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Pubblicato il 17/01/2023
N. 00066/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2022, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, V M e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Manduria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione del Comune di Manduria prot. n. 1222 del 28 dicembre 2021, di rigetto dell’istanza del 16.6.2021 per l’autorizzazione all’installazione di una S.R.B. per telefonia cellulare, avente ad oggetto “ Annullamento d'ufficio (ex art.21 nonies L.241/1990) del silenzio-assenso all'installazione della stazione radio base SRB per rete di telefonia mobile di Iliad italia spa nel comune di Manduria _ta74024_11 - via Bonaventura Camerario 45 -Manduria est ”;
della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio del Comune di Manduria prot. n. 55084 del 29 novembre 2021, avente ad oggetto “ Comunicazione di AVVIO di PROCEDIMENTO di ANNULLAMENTO d’UFFICIO, ai sensi dell’Art. 7 della L 241/90, in subordine del SILENZIO ASSENSO all’installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. Comune di Manduria (TA) – Via Bonaventura Camerario n. 45 N.C.T. Foglio n. 147, p.lla 1839, sub. 1 – Codice impianto: TA74024_011- Manduria Est pratica 13970161009-15062021-1225 ILIAD ITALIA ”;
- dell’ordine di non effettuare l’intervento del Comune di Manduria prot. n. 55082 del 29 novembre 2021;
- del parere del Responsabile dell’Area 4 - Sviluppo del Territorio del Comune di Manduria prot. n. 54508 del 24 novembre 2021 (richiamato nella comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 55084 del 29 novembre 2021);
- degli artt. 3, 5, 20 e 27 del Regolamento Comunale per impianti di trasmissione ad alta frequenza Stazione Radio Base del Comune di Manduria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23 giugno 2015, nonché del “Piano di Installazione Comunale” allegato al Regolamento medesimo;
- ove occorrer possa, del preavviso di diniego del Comune di Manduria prot. n. 136208 del 7 ottobre 2021, comunicato ad ILIAD Italia S.p.A in data 8 ottobre 2021, avente ad oggetto “ PREAVVISO DI DINIEGO -Istanza di Autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 259/03 Installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad Italia S.p.A. Comune di Manduria (TA) – Via Bonaventura Camerario, 45 N.C.T. Foglio n. 147, p.lla 1839, sub. 1– Codice impianto: TA74024_011-Manduria Ovest pratica 13970161009-15062021-1225 ILIAD ITALIA ” ;
- ove occorrer possa, del parere del Responsabile dell’Area 4 - Sviluppo del Territorio del Comune di Manduria prot. n. 45912 del 7 ottobre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 la Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
In data 16 giugno 2021 ha presentato al Comune di Manduria e all’A.R.P.A. una istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 87 e 88 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., per l’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile (“Impianto”) presso il Comune di Manduria, in via Bonaventura Camerario, 45 (N.C.T. del Comune di Manduria, Foglio 147, Mapp. 1839 sub. 1).
Con lettera dell’8 ottobre 2021 il Comune di Manduria le ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990, richiamando il parere del 7 ottobre 2021 reso dal Responsabile dell’Area 4 - Sviluppo del Territorio.
In data 13 ottobre 2021, ha tempestivamente presentato le proprie osservazioni al preavviso di diniego, ribadendo come quest’ultimo fosse tardivo (in quanto emesso oltre il termine di 90 giorni dall’istanza di autorizzazione) ed evidenziando come (i) gli impianti di telefonia mobile sono compatibili con qualsiasi area del territorio, e (ii) non sono consentite ai Comuni limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base.
Al fine di procedere con i lavori di installazione, in data 5 novembre 2021, ha poi trasmesso al Comune resistente la Comunicazione di Inizio Lavori (“C.I.L.”) precisando che i lavori sarebbero iniziati in data 8 novembre 2021.
Il Comune, lo stesso 29 novembre 2021, ha poi trasmesso anche un ordine a non eseguire i lavori, in ragione della presunta irregolarità del deposito sismico già evidenziata nel parere del 24 novembre 2021e, infine, con provvedimento prot. n. 1222 del 28 dicembre 2021, il Comune di Manduria ha disposto:
“(i) di rigettare l’istanza di autorizzazione all’installazione dell’Impianto di Iliad in quanto “carente della documentazione richiesta dall’art. 20 del Regolamento [Impianti]” (ossia per mancata produzione del parere ARPA) e poiché “la localizzazione richiesta contrasta con l’art. 5 e 27, co. 4 del Regolamento [Impianti]” (ossia in relazione alla mancata installazione su uno dei siti di cui al Piano delle Installazioni e alla vicinanza rispetto ad un presunto sito sensibile);(ii) in subordine, di annullare in autotutela il titolo autorizzativo ottenuto tramite silenzio assenso “in quanto l’istanza siccome proposta non rispetta la disciplina in materia, sia in relazione a quanto disposto dall’art. 87 D. Lgs 259/2003 che dall’art. 20 del regolamento comunale, per non essere stato prodotto il parere preliminare dell’ARPA”;(iii) in ulteriore subordine, di annullare in autotutela il titolo autorizzativo in quanto l’istanza originaria risulterebbe in contrasto con gli artt. 5 e 27 del Regolamento Impianti (in relazione alla mancata installazione su uno dei siti di cui al Piano delle Installazioni e alla vicinanza rispetto ad un presunto sito sensibile) e con l’art. 20 del Regolamento Impianti (per mancata produzione del parere ARPA)”.
1.1. Avverso i suindicati provvedimenti è insorta la Società ricorrente, rassegnando le censure di seguito rubricate.
I. SULL’AVVENUTA FORMAZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO TRAMITE SILENZIO ASSENSO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 86 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003 E DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA.DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA.
II. SULLA CARENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 3,