TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-30, n. 202203114
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2022
N. 03114/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00934/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 934 del 2022, proposto da
Acreide Consorzio Stabile Società Consortile A Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Ufficio Genio Civile Catania, Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali è domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro De Luca, Andrea Scuderi e Fabrizio Belfiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Scuderi in Catania, via Giuffrida 37;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della Determina n. 273 del 2 maggio 2022, comunicata a mezzo pec il 2 maggio 2022 (comunicazione che pure qui si impugna) con cui, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l'aggiudicazione (definitiva e/o) efficace dell'appalto dei lavori per la “Realizzazione dei nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa – Catania” non in favore del Consorzio Acreide, bensì appannaggio della società Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., la quale, peraltro, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara;
- della Determina n. 279 del 3 maggio 2022, comunicata a mezzo pec il 3 maggio 2022 (comunicazione che pure si impugna), recante “Errata corrige”, con cui sono state apportate delle correzioni alla determina n. 273 del 2 maggio 2022;
- dell'aggiudicazione (definitiva) dell'appalto dei lavori per la “Realizzazione dei nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa – Catania” disposta (con il medesimo atto di cui sopra, denominato aggiudicazione efficace, ovvero – in ipotesi – con altro atto) in favore della società Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l., di cui non si conoscono estremi e data e di cui non è stata data alcuna comunicazione;
- dei verbali di tutte le sedute di gara, pubbliche e riservate, delle valutazioni compiute in sede di valutazione delle offerte tecniche e dei punteggi attribuiti alle offerte presentate dai concorrenti, della graduatoria stilata e della proposta di aggiudicazione in favore della Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l.;
- della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo alla società Ingegneria Costruzioni Colombrita s.r.l. e alle imprese ausiliarie;
- nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi esemplificativamente;
nonchè
per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto
e, nell'ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulato il contratto,
per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a. e, quale risarcimento in forma specifica, per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora espressamente si esplicita,
nonché, ancora,
per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione dell'opera da parte della controinteressata) venisse affidata solo una parte dell'opera, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.ee.oo., si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, anche in esito alla analitica comparazione tra ricavi e costi e con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, ed in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché, ove si ritenesse di essere in presenza di debito di valuta, maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c.
b) per quanto riguarda il ricorso incidentale :
- del Bando di gara – Sezione VI: altre informazioni, paragrafo VI.3), informazioni complementari, punto 2) Avvalimento - nella parte in cui, recependo il disposto dell'articolo 89, sesto comma del decreto legislativo 50/2016, ha stabilito che “…l'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto…” (cfr. pagina 13 del Bando di gara), trattandosi di disposizione contrastante con l'articolo 63, paragrafo 1 della Direttiva 2014/24/UE e con i principi euro-unitari di “favor partecipationis” e massima concorrenza; nonché, ove occorra e nei limiti d'interesse, del Disciplinare di gara con riguardo ai seguenti punti: a) Parte II – informazioni sull'operatore economico, punto 4), laddove l'inciso “…nei casi in cui l'Avvalimento sia consentito…” venga inteso in senso ostativo alla partecipazione alla gara da parte della controinteressata (cfr. pagina 5 del Disciplinare di gara); b) Parte VI – Dichiarazioni finali, punto CI.DGUE.2.16), nella parte prevede che “…il Concorrente al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 89 del “Codice”…” (cfr. pagina 8 del Disciplinare di gara); c) Busta digitale amministrativa A), punto 2.4) – documentazione resa ai sensi dell'art. 89 del “Codice”, nella parte in cui prevede tale documentazione debba essere prodotta “…così come specificato nel relativo bando di gara…” impugnato come sopra detto, nonché laddove l'inciso che prevede l'utilizzo dell'Avvalimento “…ove quest'ultimo sia consentito…” venga inteso in senso ostativo alla partecipazione alla gara da parte della controinteressata (cfr. pagina 11 del Disciplinare di gara); d) Busta digitale amministrativa A), punto 2.5), laddove l'inciso “…il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del “Codice”…” venga inteso in senso ostativo alla partecipazione alla gara da parte della controinteressata (cfr. pagina 12).=
- degli atti e provvedimenti impugnati col ricorso principale, ivi compresi tutti i verbali, di seduta pubblica e riservata, e per quanto d'interesse i provvedimenti conclusivi di conferma dei verbali di gara e di aggiudicazione, nella parte in cui la Stazione appaltante e la Commissione giudicatrice hanno illegittimamente ammesso in gara e erroneamente valutato l'offerta (tecnica) del ricorrente Consorzio Stabile Acreide, il quale andava escluso dalla gara, avendo proposto un'offerta difforme dalle vincolanti previsioni della legge di gara e comunque incerta, e la cui offerta in via subordinata andava valutata in termini di molto deteriori rispetto a quanto risultante dagli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l., della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dell’Ufficio Genio Civile Catania e di Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa Gpina A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando di gara ritualmente pubblicato, la Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Catania ha indetto una procedura aperta per l’appalto dei lavori di “ Realizzazione dei nuovi Uffici Giudiziari siti in Viale Africa – Catania ”, CIG 89906631D1, dell’importo complessivo, IVA esclusa, di euro 31.004.723,17 (di cui euro 30.049.687,68 per lavori a base d’asta ed euro 955.035,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 60 e 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara.
All’esito della procedura, alla quale ha partecipato la ricorrente, l’odierna controinteressata è risultata prima graduata (con complessivi 97,944 punti), mentre il Consorzio ricorrente si è collocato al 2° posto (con 95,331 punti).
Con il ricorso in esame, la società deducente ha impugnato l’aggiudicazione e gli ulteriori atti indicati, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83, 84 e 89, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Violazione delle disposizioni del bando e del disciplinare di gara in tema di requisiti di qualificazione e di avvalimento – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88, d.p.r. n. 207/2010 - Errore nei presupposti di fatto e diritto – difetto di istruttoria – carenza di motivazione – travisamento – violazione della par condicio – violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa .
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara, in particolare, delle disposizioni in materia di valutazione delle offerte tecniche, nonché del capitolato tecnico e del computo metrico – eccesso di potere – difetto di istruttoria – carenza di motivazione –travisamento