TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-06-15, n. 202300436

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-06-15, n. 202300436
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300436
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 00436/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00751/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 751 del 2017, proposto da
M A L C, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, N I e M J S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S S e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari Olbia Tempio e Nuoro, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23/25;

Comune di La Maddalena, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’atto della Regione Autonoma della Sardegna 7 giugno 2017, prot. n. 22284/XIV.12.2, Pos. 255-05, a firma del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica per le Province di Sassari - Olbia Tempio dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con il quale la Regione “ propone l'inammissibilità dell’istanza di parere paesaggistico ” concernente il procedimento di condono edilizio avviato dalla ricorrente e afferma che lo stesso atto vale anche quale “ atto di ritiro della proposta di parere ” paesaggistico favorevole in precedenza formulata dalla stessa Regione con atto 9 dicembre 2015, prot. n. 52252/XIV.12.2, Pos. 255/05;

- dell’atto della Regione Autonoma della Sardegna 9 febbraio 2017, prot n. 5143/XIV.12.2, Pos. 255/05, a firma del Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza Province di Sassari - Olbia - Tempio dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, recante avviso di avvio del procedimento conclusosi con il sopra indicato atto e avente valore anche di preavviso di diniego per inammissibilità dell'istanza di parere paesaggistico ex art. 10 - bis L. n. 241/1990;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso rispetto agli atti sopra indicati, ivi compreso l’eventuale atto tacito della suddetta Soprintendenza formatosi per silenzio - assenso rispetto all’atto della Regione 7 giugno 2017, prot. n. 22284/XIV.12.2, Pos. 255-05

nonché per l’accertamento e la dichiarazione

a) dell’intervenuta formazione tacita per silenzio - assenso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 17 - bis L. n. 241/1990, di parere paesaggistico favorevole vincolante della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, parere formatosi con riferimento all'atto della Regione Autonoma della Sardegna 9 dicembre 2015, prot. n. 52252/XIV.12.2, recante proposta di parere paesaggistico favorevole del manufatto da condonare,

b) e, consequenzialmente, ai sensi del sopra citato combinato disposto, dell'obbligo della Regione Autonoma della Sardegna di provvedere al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità del sopra indicato parere vincolante favorevole, trattandosi di atto totalmente vincolato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari Olbia Tempio e Nuoro;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, del c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2023 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. In data 7 dicembre 2004 la Signora M A L C presentava - ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. n. 326/2003, nonché della L. reg. Sardegna n. 4/2004 – domanda di condono concernente una costruzione residenziale di modeste dimensioni (data di ultimazione 19 marzo 1975) nel Comune di La Maddalena, località Marginetto, in area soggetta a vicolo paesaggistico.



2. Nel corso della conseguente istruttoria, con atto 18 aprile 2007, prot. n. 5280, il Comune di La Maddalena inviava alla Regione Autonoma della Sardegna l’istanza presentata dalla Signora C in data 2 aprile 2007 (prot. com. n. 4465) volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.



3. La Regione, a sua volta, con atto 9 dicembre 2015, prot. n. 52252/XIV.12.2, Pos. 255/05, trasmetteva alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro proposta di parere, corredata da una Relazione Tecnica recante una favorevole valutazione paesaggistica al mantenimento del manufatto.



4. Rispetto alla suddetta richiesta di parere la Soprintendenza non assumeva alcun provvedimento espresso nel termine prescritto di 90 giorni.



5. Con atto 9 febbraio 2017, prot. n. 5143/XIV.12.2, Pos. 255/05 la Regione comunicava alla signora C - ai sensi dell’art. 10 - bis L. n. 241/1990 - il preavviso di diniego di detta autorizzazione e avviava un procedimento volto al “ritiro” della propria precedente proposta di parere paesaggistico favorevole ponendo, a giustificazione delle proprie determinazioni, alla luce del quadro giurisprudenziale delineatosi in materia di terzo condono, la ritenuta inammissibilità della sanatoria richiesta.



6. Malgrado la presentazione di rituali osservazioni, con atto 7 giugno 2017, prot. n. 22284/XIV.12.2, Pos. 255-05, la Regione concludeva il procedimento di autorizzazione paesaggistica nel senso negativo prefigurato nel pregresso preavviso di diniego.



7. Con il ricorso in esame la sig.ra C ha quindi impugnato gli atti precisati in epigrafe deducendo i seguenti motivi:

A) Quanto agli atti della Regione Autonoma della Sardegna

1) Violazione dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 - Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, perplessità e contraddittorietà – Incompetenza: in quanto non si comprenderebbe, per la genericità della motivazione, a quale istanza la Regione ha inteso fare riferimento con la sua declaratoria di inammissibilità;

2) Violazione del combinato disposto dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 - bis L. n. 241/1990 - Violazione degli art. 20 e 21 - nonies L. n. 241/1990 - Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti - Violazione delle Circolari del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 10 novembre 2015, prot. n. 0027158, e 20 luglio 2016, prot. n. 0021892: in quanto nel caso di specie si sarebbe formato il parere paesaggistico favorevole in forma tacita, tramite silenzio - assenso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 - bis L. n. 241/1990, non essendo intervenuta alcuna pronuncia esplicita della Soprintendenza sull’istanza regionale recante un parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dell’opera. Inoltre l’atto regionale sarebbe afflitto dal manifesto difetto di adeguata motivazione in odine alle ragioni della ritenuta inammissibilità.

3) Violazione del combinato disposto dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 - bis L. n. 241/1990 - Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti (sotto altro profilo): in quanto una volta intervenuto il parere paesaggistico favorevole della Soprintendenza formatosi tacitamente per silenzio - assenso, la Regione non avrebbe potuto che rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.

4) Violazione del combinato disposto dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 - bis L. n. 241/1990 - Violazione dell’art. 21 - nonies L. n. 241/1990 - Incompetenza - Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto e di diritto (sotto altro profilo): in quanto a fronte dell’intervenuta formazione del silenzio - assenso sulla richiesta di parere della Soprintendenza, l’impugnato atto della Regione si configurerebbe - nella sostanza - come un atto di autotutela laddove nessuna norma attribuisce alla Regione poteri di annullamento in via di autotutela di atti e provvedimenti della Soprintendenza. In ogni caso nella specie non si sarebbe stati in presenza dei presupposti necessari per l’adozione di atti di autotutela.

5) Violazione dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 convertito, con modificazioni, con L. n. 326/2003, e della L. reg. Sardegna n. 4/2004 - Incompetenza - Eccesso di potere per sviamento ed erroneità dei presupposti - Violazione degli art. 3, 10 e 10 - bis L. n. 241/1990: in quanto, nel merito, sarebbe infondato l’assunto, che sta alla base del “ripensamento” contenuto nel sopra richiamato atto regionale, secondo cui la sanatoria dell’opera abusiva sarebbe inammissibile, benché la stessa – in realtà - abbia volume inferiore a 300 mc e risulti eseguita prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico (il manufatto ricade nel Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena, istituito con L. n. 10/1994).

B) Quanto all’atto tacito della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro formatosi per silenzio – assenso

6) Vizi di illegittimità derivata: tutti i vizi di illegittimità denunciati nei motivi di impugnazione sopra esposti inficiano, in via derivata, anche l’atto tacito della Soprintendenza;

7) Violazione di legge ed eccesso di potere denunciati con i motivi che precedono assunti come vizi di illegittimità propria e non derivata;

8) Violazione del combinato disposto dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 17 - bis L. n. 241/1990 - Violazione degli art. 3, 7 e seguenti e 21 nonies L. n. 241/1990 - Incompetenza - Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria nonché difetto dei presupposti di fatto e di diritto (sotto altro profilo): perché non potrebbe ritenersi che sulla nuova proposta regionale di “ inammissibilità dell’istanza di parere paesaggistico ” possa formarsi un atto di assenso tacito per silenzio.

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