TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-09-26, n. 201302289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-09-26, n. 201302289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201302289
Data del deposito : 26 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02787/2012 REG.RIC.

N. 02289/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02787/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2787 del 2012, proposto da:
Coop. Sociale Artemide - Servizi Sociali, con sede in Ragusa via Mons. Iacono n.58/D, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. S S, con domicilio di legge presso la Segreteria del Tar Catania, via Milano 42a;

contro

Il Comune di Ragusa, in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. S B, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Catania, via Milano 42a;

per l'esecuzione

del giudicato nascente da decreto ingiuntivo n. 391/2012 emesso dal Presidente del Tribunale di Ragusa in data 3.5.2012, limitatamente alle somme ancora dovute per interessi moratori e spese legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa, che ha eccepito l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del ricorso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 26, comma1, e 34, comma 5, c.p.a., nonché gli artt. 88, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il credito residuo per accessori è stato integralmente soddisfatto nelle more processuali e che, quindi, il ricorso va dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere;

Considerato che nella specie sussistono gravi ed eccezionali ragioni, correlate alla violazione dell’art.88 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese e dei compensi del giudizio, avendo parte ricorrente notificato il ricorso di esecuzione del giudicato in data 3.11.2012, e cioè in vigenza del termine di giorni dieci assegnato all’amministrazione debitrice con l’atto di precetto notificato il 30.10.2012;

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