TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-05-28, n. 202410823
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 10823/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09668/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9668 del 2017, proposto da
M s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B, P T e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Maria Adelaide n. 8;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E C e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via Sardegna n. 14;
nei confronti
Ricerca Sul Sistema Energetico s.p.a., Gestore dei Mercati Energetici s.p.a., non costituite in giudizio;
Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
1) del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. prot. GSE/P20170048333-19/06/2017, avente a oggetto “ rigetto della Richiesta di Verifica e Certificazione (RVC) n. 0050816065216R1432, presentata da M spa ”;
2) di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché, per quanto possa occorrere, per la dichiarazione di nullità o comunque l’annullamento:
3) dei “ chiarimenti operativi ” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017;
4) della FAQ “ Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T ”, pubblicata sul sito del GSE il 20 marzo 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 aprile 2024 la dott.ssa V I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’impugnato provvedimento prot. GSE/P20170048333-19/06/2017, il Gestore dei Servizi Energetici ha respinto la Richiesta di Verifica e Certificazione standardizzata n. 0050816065216R1432, presentata dalla M s.p.a. (odierna ricorrente) il 12 dicembre 2016, con la seguente motivazione:
“ - ai sensi dell’art. 5 del D.M. 28 dicembre 2012, l’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi collegati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi è posta in capo al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE);
- in data 12/12/2016, è stata avviata l’istruttoria per la RVC n. 0050816065216R1432;
- in data 10/01/2017, è stata inviata una richiesta di integrazione relativa alla RVC n. 0050816065216R1432;
- in data 08/02/2017, il soggetto titolare del progetto ha fornito le integrazioni richieste presentando la RVC n. 0050816065216R1432_rev1;
- con comunicazione del 04/04/2017, sono stati resi noti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in oggetto;
- con comunicazione del 11/05/2017, sono state inviate le osservazioni al preavviso di rigetto di cui sopra …
dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, la RVC in oggetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 in quanto:
1. la documentazione non consente di verificare che l’intervento proposto sia conforme alle condizioni di applicabilità delle schede tecniche. In particolare non è stata trasmessa documentazione tecnica che consenta di determinare le superfici oggetto di intervento, le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati e di verificare le caratteristiche dei componenti dell’involucro edilizio nella configurazione ex ante ed ex post;
2. la documentazione non consente di verificare che i clienti partecipanti indicati nel file di rendicontazione dei risparmi siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato A, art. 1, delle Linee Guida EEN 9/11. In particolare, nei fogli di