TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-09-04, n. 202304957

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-09-04, n. 202304957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304957
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 04957/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02205/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico Soggetta Alla Direzione ed al Coordinamento di Swisscom Ag, Fastweb Air S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E P, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Maddaloni, in Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D V, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità per Le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Maddaloni n. 8820 del 15 aprile 2020 (doc. 1), pubblicata all'Albo Pretorio del Comune recante il divieto sperimentazione ed installazione di sistemi di telecomunicazioni 5G sul territorio Comunale. Di ogni atto alla predetta antecedente, conseguente, connesso o presupposto

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FASTWEB S.P.A il 23\9\2020 :

per l'annullamento dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Maddaloni n. 8820 del 15 aprile 2020, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune recante il divieto sperimentazione ed installazione di sistemi di telecomunicazioni 5G sul territorio Comunale. Di ogni atto alla predetta antecedente, conseguente, connesso o presupposto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Comune di Maddaloni e dell’Autorità' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 20 luglio 2023, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. F M e riservata la causa in decisione sulla base degli atti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la Fastweb s.p.a. ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Maddaloni n. 8820 del 15 aprile 2020, recante il “divieto a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio comunale”, deducendo numerose censure, tra le quali il difetto di competenza del Comune a regolamentare la materia, nonché l’illegittimità di un divieto assoluto e generalizzato come quello adottato nel caso di specie.

Il Comune di Maddaloni si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del gravame, essendo stata l’impugnata ordinanza adottata in presenza di tutti i necessari presupposti di fatto e di legge.

Come memorie di stile si sono costituite anche le intimate amministrazioni statali.

Con memoria depositata il 19.6.2023 Fastweb s.p.a. ha insistito per l’accoglimento delle censure sollevate nel ricorso e nell’atto per motivi aggiunti depositato in giudizio 23.9.2020.

La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza pubblica del 20 luglio 2023, calendarizzata in attuazione delle Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici della giustizia amministrativa, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 16 marzo 2022, in attuazione del D.L. 80 del 2021, convertito dalla L. n. 113 del 2021, all’esito della quale è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso e i motivi aggiunti, questi ultimi fondati sulle sopravvenute previsioni normative di cui al D.L. n. 76/20, sono manifestamente fondati e vanno accolti.

La questione, a monte, dell’adottabilità di una ordinanza contingibile e urgente nella materia de qua è stata già vagliata dalla giurisprudenza amministrativa che, con un orientamento oramai ampliamente condiviso, ha avuto modo di precisare (cfr., di recente, T.A.R. Catania, sez. I, 2/02/2022, n. 350;
Id., n. 3733/2021;
Id., n. 1126/2020;
Id., n. 1937/2020;
T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3324/2020;
T.A.R. Catanzaro, sez. I, n. 1670/2020) la mancanza dei presupposti normativi per la loro adozione, non prestandosi la materia a essere regolata tramite tali strumenti extra ordinem, tenuto anche conto che il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, al comma 6 dell’art. 38, recependo la giurisprudenza consolidata, “conferma”, per quel che qui interessa, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti sulla materia in esame e, specificamente, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui competenza è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 4 della l. n. 36/2001.

2.1. – Nel merito, poi, va osservato che il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi del cit. art. 54 richieda, in ogni caso, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.

Nel caso di specie, invece, l'ordinanza impugnata è stata emessa in difetto di un accertato effettivo pericolo grave e attuale per “l'incolumità pubblica", in effetti solo prospettato in termini ipotetici e astratti.

Sotto altro profilo, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 2010/2019) si è orientata nel senso dell'illegittimità delle prescrizioni comunali che integrano delle limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei “ovvero, prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di una pluralità eterogena di edifici” e, dunque, a maggior ragione, nel senso dell’illegittimità di divieti generalizzati di allocazione in specifiche zone del territorio comunale o, addirittura, come nel caso in esame, sull’intero “territorio del Comune” (T.A.R. Salerno, sez. I, n. 1236/2022;
N. 00760/2020 REG.RIC. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3679/2019;
T.A.R. Catania, sez. I, 24 dicembre 2020, n. 3566).

L'illegittimità di un divieto generalizzato all'installazione degli impianti del genere in esame, in ragione dell'ingiustificata compressione del pubblico interesse a disporre di un'efficiente distribuzione dei servizi di telecomunicazioni che copra l'intero territorio nazionale (cfr. T.A.R. Roma, sez. II quater, n. 6568/2018) è stata oramai "certificata", come accennato, dal sopravvenuto d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito in l. 11.09.2020, n. 120, art. 38, co.

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