TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-01-28, n. 201001074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2010-01-28, n. 201001074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201001074
Data del deposito : 28 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09575/2005 REG.RIC.

N. 01074/2010 REG.SEN.

N. 09575/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 9575-05 proposto dal Prof. M R D F, rappresentato e difeso dall'Avv. A C presso il quale elettivamente domicilia in Roma alla via Ovidio n.32, presso lo studio dell' Avv. O C;



contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,- Direzione Generale della Campania, - Ufficio V -Dirigenza Scolastica-, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentati e difesi dall’l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12;



nei confronti di

T M R;



per l'annullamento

1) il bando per il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, pubblicato in G.U., 4a serie speciale n.94 del 26.11.2004;

2) il provvedimento, connesso e consequenziale, del Ministero• dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Campania, - Ufficio V -Dirigenza Scolastica-, emesso dal Direttore Generale il 31.08.2005, prot.n.2768/P, di approvazione delle graduatorie definitive di merito del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici;

3) e di qualsiasi altro atto connesso, consequenziale o comunque presupposto;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:




FATTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe e deduce i seguenti motivi di gravame:

l) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N.487/1994. VIOLAZIONE ARTT.3 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE NELLA FIGURA SINTOMATICA DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N.297/1994.

Alla luce delle suddette disposizioni è palesemente illegittima la procedura concorsuale articolata nel bando; infatti, la legislazione di riferimento prevede che la valutazione dei titoli avvenga dopo l'espletamento delle prove scritte. e- prima delle correzioni di queste, per cui è illegittima la procedura che prevede in primo luogo la valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove scritte, in secondo luogo, la valutazione dei titoli che diventa selezione per titoli e, dunque, presupposto per accedere alle prove orali.

Il fatto che la suddetta valutazione debba avvenire dopo l'espletamento delle prove scritte è giustificato da una questione di economicità della procedura concorsuale, così come ha sostenuto anche la Giurisprudenza per la quale «Gli artt.8, comma 1 e 12, comma 2 del regolamento n.487/1994 in materia di accesso ai pubblici impieghi sono opportunamente modificati, al fine dello snellimento delle procedure e dell'eliminazione di operazioni inutili, nel senso che nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli venga limitata a coloro che hanno superato le prove scritte e venga comunicata agli interessati prima dello svolgimento della prova orale» (cfr. Cons. St. a Gen., 9.11.1995, n.120).

L'illegittimità del bando e dei provvedimenti consequenziali è ancor più immediata perché la valutazione dei titoli non deve essere presupposto per l'accesso al procedimento concorsuale, bensì una parte dello stesso; non a caso, per il D.P.R. di riferimento i titoli valgono, al massimo, 10/30, i quali dieci punti - o qualsiasi altro punteggio previsto dal bando - andranno sommati a quelli conseguiti con l'espletamento delle prove scritte ed i orali.

Nel caso di specie, invece, la valutazione dei titoli è fase propedeutica alla vera e propria procedura concorsuale, atteggiandosi dunque a fase preselettiva funzionale alle prove scritte, violando in tal modo palesemente le disposizioni del richiamato D.P.R ..

Così il possesso di un numero superiore di titoli rappresenta il criterio di selezione principale, di fatto unico, visto che coloro che avranno un numero superiore di titoli parteciperanno alla fase "pratica" del concorso, mentre coloro che hanno un numero meno elevato di titoli - ad esempio coloro che non hanno mai svolto altro che la professione dell'insegnamento - non avranno la possibilità l di dimostrare il loro valore nelle prove scritte ed orali, che, al contrario, secondo le chiare i disposizioni del D.P.R. n.487/94 debbono "valere" i due terzi del punteggio. l L'interpretazione dell'amministrazione resistente concretizza una evidente disparità di trattamento a danno di alcune categorie di candidati, comportando la violazione dell'art.3 della Costituzione anche al concetto di partecipazione consacrato nel secondo comma in riferimento al quale si solleva questione di legittimità costituzionale, in seguito sviluppata.

L’esito delle prove verrebbe ad essere svilito da una preselezione che evidentemente premia chi ha sviluppato di più la propria conoscenza - e non è detto che ciò sia funzionale ad una migliore preparazione nel modo scolastico, visto che, tranne in un solo caso, i titoli valutabili ai fini del concorso non debbono necessariamente riferirsi all'organizzazione di servizi educativi, o all' organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche, o più genericamente al mondo dell'insegnamento - ma che non è detto che abbia esperienza nel mondo scolastico e nell'azione e nella progettualità formativa.

Il D.P.R. n.487/94 dà, al contrario, molto più risalto a quest'ultimo tipo di criteri - funzionali ad accertare le capacità professionali - piuttosto che al primo - funzionale a dar conto del solo corso di studi - tanto è vero che la valutazione dei titoli può al massimo rendere un terzo del punteggio finale.

Al contrario, per il bando de qua i titoli divengono il discrimine per partecipare alle prove scritte, che sono considerate il vero e proprio concorso, a fronte della valutazione per titoli che è vista come momento di preselezione al concorso stesso. Detta procedura ribalta anche l'importanza dei criteri di valutazione rispetto a quanto stabilito dal D.P.R. n.487/94, attribuendo un peso decisivo al possesso di determinati titoli, e subordinando a ciò la partecipazione alle prove scritte ed orali, le quali, per il menzionato D.P.R. - come detto - rappresentano la parte decisamente più consistente del punteggio finale.

Inoltre, la procedura concorsuale in esame non permette la somma dei punteggi ottenuta nella valutazione dei titoli

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