TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2016-11-28, n. 201611856

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2016-11-28, n. 201611856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611856
Data del deposito : 28 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2016

N. 11856/2016 REG.PROV.COLL.

N. 08706/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8706 del 2016, proposto da:
dott. L F M, rappresentato e difeso dall'avvocato S A N (C.F. NPLSVT48M21B413L), con domicilio eletto presso lo stesso S A N in Roma, via Riboty, 23;

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati G C S (C.F. SCCGNN45T13H501K), V A(C.F. LBRVLM63A42L219M) e M O (C.F. CCHMSM68L03L219C), con domicilio eletto presso lo stesso avv. G C S in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2015, resa “inter partes” sul ricorso R.G. n. 121 del 2013, inerente l’iscrizione del dottor L F M all’Albo degli “Avvocati Stabiliti”;

nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art.114 comma 3 del codice del processo amministrativo, che dispone per il giudizio di ottemperanza la pronuncia di una sentenza in forma semplificata;

relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori Avv. Napoli Salvatore Antonio e Avv. Vittoria Sardella in sostituzione dell'Avv. G. Sciacca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il dott. L F M, in possesso del titolo di “abogado” conseguito in Spagna per effetto dell’iscrizione in data 15.11.2011 presso il “Colegio de Abogados” di Cordoba, presentava in data 12.7.2012 apposita domanda di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli “avvocati stabiliti”, tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Il predetto C.O.A., a seguito dell’audizione dell’interessato e dell’attività istruttoria svolta, riteneva che, pur essendo stato fornito un principio di prova in ordine all’esercizio della professione forense in Spagna, non riteneva la stessa idonea a superare il vaglio della continuità e della effettività delle attività di “abogado”.

Pertanto, con delibera del 26.11.2012 (notificata il 25.1.2013), l’Ente negava al ricorrente l’iscrizione all’Albo degli avvocati stabiliti.

Con ricorso depositato in data 13.2.2013 il ricorrente, ritenendo di essere nelle condizioni fattuali e giuridiche per potere ottenere l’immediata iscrizione nell’albo speciale degli avvocati stabiliti, impugnava la delibera dinnanzi al Consiglio Nazionale Forense che, con la sentenza n. 2/2015 (sul ricorso n. R.G. 121/2013), visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e 59 e ss. del R.D. 22.1.1934 n. 37, accoglieva il ricorso.

A seguito della richiesta del ricorrente di dare ottemperanza alla sentenza menzionata, il C.O.A. di Torino provvedeva in data 12.5.2015 all’iscrizione dell’interessato alla sezione speciale dell’albo, con decorrenza dal 25.2.2015 (data della sentenza C.N.F.). Il dott. M, soltanto tardivamente informato del contenuto delle deliberazione, in data 25.5.2015 presentava al medesimo Consiglio istanza per la retrodatazione della propria iscrizione all’8.10.2012 (data di deposito dell’integrazione documentale che era stata richiesta dal Consiglio in corso di procedimento).

Il C.O.A. di Torino non riscontrava la suddetta istanza mentre, alla ulteriore istanza presentata dal ricorrente il 23.2.2016, rispondeva con comunicazione a mezzo Pec del 15.3.2016, nella quale si limitava ad affermare che nell’incertezza sul “dies a quo” da cui far decorrere gli effetti dell’iscrizione, aveva richiesto apposito parere all’Ufficio Studi del Consiglio dal quale non aveva ancora avuto alcun riscontro.

Stante la soltanto parziale ottemperanza alla sentenza del C.N.F., nelle more passata in giudicato, con ricorso ex art. 112 c.p.a. notificato il 19.7.2015 (e depositato nel termine di rito), l’interessato ha promosso la presente azione per l’ottemperanza allo scopo di ottenere la conformazione dell’attività amministrativa all’effettivo “dictum” giurisdizionale, mediante l’affermazione della decorrenza degli effetti dell’iscrizione, anziché dal 25.2.2015 (data di pubblicazione della sentenza azionata), dal 13.2.2013 (data di presentazione del ricorso definito dalla sentenza del C.N.F. n. 2 del 2015), se del caso con la nomina di un commissario “ad acta” che compia ogni attività necessaria allo scopo.

Si è costituito il Consiglio dell’Ordine intimato per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 19.10.2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita adesione per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, si osserva che la sentenza azionata, nella parte dispositiva, ha, puramente e semplicemente, accolto il ricorso, senza particolari condizioni o limiti rispetto alla domanda svolta dall’odierno ricorrente. Quest’ultimo aveva affermato in giudizio la sussistenza, fin dalla presentazione dell’istanza di iscrizione presso il competente Consiglio dell’Ordine, di tutti i presupposti di fatto e dei requisiti di legge per ottenere l’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati stabiliti ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 e sulla base delle Direttive europee in materia (vedi direttive: 77/249/CEE;
98/5 CE;
2005/36/CE). Lo stesso “petitum” rivolto al CNF mirava espressamente “a vedere dichiarato immediatamente iscritto al registro degli Avvocati Stabiliti tenuto presso l’Ordine degli Avvocati di Torino, l’abogado dott. L F M…” (doc. 1 ric.).

In secondo luogo, più in generale, la pretesa azionata integra un vero e proprio diritto soggettivo perfetto (e non un semplice interesse legittimo) al cospetto del quale l’attività amministrativa dell’Ordine professionale non costituisce manifestazione di discrezionalità amministrativa, trattandosi, al contrario, di attività vincolata al ricorrere delle condizioni contemplate a livello legislativo (e comunitario) per il conseguimento della speciale iscrizione. In questo quadro la statuizione del C.N.F. in merito, per quanto resa all’esito di un giudizio avente struttura formalmente impugnatoria, nella sostanza accerta e dichiara le condizioni ed i presupposti contemplati a livello normativo (alla luce dell’interpretazione vincolante proveniente da fondamentali pronunce della CGUE in argomento), per l’affermazione del diritto del dott. Ferrero M di essere iscritto alla sezione speciale dell’Albo.

Trattasi, pertanto, di sentenza di accertamento da riferire a fattispecie (valido titolo di laurea, più possesso del titolo professionale conseguito in Spagna, più elezione del domicilio professionale ove esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività nel comune di Torino), che si era già ampiamente perfezionata in tutti i suoi elementi costitutivi, già al momento della impugnativa al C.N.F. In questo contesto la sentenza non può che riferire il suo effetto accertativo, quanto meno, alla data della domanda (presentazione del ricorso al C.N.F.), secondo la richiesta formulata dall’odierno ricorrente, se non addirittura al momento della presentazione dell’originaria istanza al C.O.A. di Torino.

Appaiono viceversa ultronei e inconferenti i dubbi avanzati dal C.N.F. (che pure ammette in via generale che il riconoscimento di un diritto ha effetti retroattivi, memoria difensiva pag. 3) sulla decorrenza dell’iscrizione, basati essenzialmente sulla difficoltà “pratica” di potere controllare “ex post” l’effettivo espletamento dell’attività professionale dell’iscritto nella sezione speciale, per un triennio, ai fini della successiva iscrizione nell’albo ordinario, problematica evidentemente distinta e non incidente sull’odierna contesa.

Per le ragioni che precedono il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino dovrà provvedere, entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente sentenza, a modificare l’iscrizione dell’abogado L F M nell’apposita sezione speciali degli “avvocati stabiliti”, fissando e dichiarando la decorrenza di essa a partire dal 13.2.2013.

Le spese possono essere compensate stante la novità della questione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi