TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-11-08, n. 202316566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316566
Data del deposito : 8 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2023

N. 16566/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06182/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6182 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D G P, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, 22;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dagli avvocati R M, M R, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 31.1.2013, con cui l’ufficio Condono Edilizio del Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono prot n. -OMISSIS-del 20.7.2004, relativa all’immobile sito in via -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 novembre 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 31.1.2013, con cui l’ufficio Condono Edilizio del Dipartimento programmazione ed attuazione urbanistica di Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono prot n. -OMISSIS-del 20.7.2004, relativa all’immobile sito in via -OMISSIS-.

In sintesi, è accaduto che la società -OMISSIS- ha presentato domanda di sanatoria per l’ampliamento, mediante la realizzazione di un piano interrato di pertinenza, di un locale commerciale esistente, e ciò per mq 100,00, nell’immobile distinto al N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, sub. -OMISSIS-. In particolare, nella perizia giurata presente agli atti del fascicolo risulta dichiarato un “ ampliamento al piano seminterrato del locale commerciale per mq 100,00 e mc. 320,00 ”.

In data 23.12.2008 la società -OMISSIS- ha trasferito alla società -OMISSIS-, tra gli altri beni immobili, anche la proprietà dell'immobile oggetto di sanatoria;
cosicché quest’ultima ha curato la trasmissione della documentazione integrativa, la quale, nondimeno, non ha impedito che venisse trasmesso, in data 18.6.2012, il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, al quale ha fatto ulteriore seguito l’emissione dell’impugnato provvedimento di diniego di condono.

A fondamento del ricorso è stato dedotto, con unico motivo, che l’Amministrazione avrebbe “ male qualificato l'istanza della ricorrente (che, si ricorda, era intesa ad ottenere la sanatoria per l'ampliamento della superficie mediante la realizzazione di un piano interrato di mq 1oo di pertinenza al sovrastante locale commerciale), avendo ritenuto l'ampliamento interessante un locale commerciale. Viceversa, la sanatoria, come si evince dalla relativa domanda, e come emerge anche dalla reale situazione dei luoghi, era riferita ad una superficie pertinenziale (cantina, magazzino) calcolata al 60% e non già identificata come superficie utile al locale commerciale. In proposito va anche rilevato, ad onor del vero, che la erronea valutazione della resistente è stata altresì provocata dalla erronea impostazione data dal Tecnico che ha redatto la perizia giurata ” (cfr. pag. 2).

Si è costituita in giudizio Roma Capitale.

In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 3 novembre 2023, le part hanno depositato le rispettive memorie e repliche e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente.

Un primo, imprescindibile, profilo di analisi va rapportato all’orientamento generale della giurisprudenza in ordine alla disciplina del c.d. terzo condono, previsto dall’art. 32 del

DL

269/2003, la quale, pure, presenta elementi di continuità con le previsioni delle precedenti legislazioni in materia (legge 47/1985 e legge 724/1994).

Ciò premesso, è noto che il condono è stato qualificato dalla giurisprudenza costituzionale alla stregua di una sanatoria a “ carattere temporaneo ed eccezionale rispetto all’istituto a carattere generale e permanente del “permesso di costruire in sanatoria”, quest’ultimo disciplinato dagli artt. 36 e 45 del

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