TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800313
Data del deposito : 26 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2018

N. 00313/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00516/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 516 del 2017, proposto da
Società Immobiliare Alberghiera Turistica - S.I.A.T. - s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via della Vittoria, 2;

contro

Comune di Ancona, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio eletto presso la casa comunale in Ancona, largo

XXIV

Maggio, 1;

Ente Parco Regionale del Conero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini, 156;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare

- del diniego di autorizzazione dell'intervento edilizio (richiesto con domanda 12030 dep. in data 26.01.2017 per la realizzazione di una piscina presso l'Hotel Fortino Napoleonico) emesso dal dirigente del Comune di Ancona, Sportello Unico Integrato (S.U.I.), Edilizia Privata Produttiva e Commercio, prot. 91097 del 19.06.2017, comunicato il 20.06.2017;

- nonché di ogni altro atto, presupposto e/o conseguente comunque connesso e/o collegato, tra cui il mancato rilascio del nulla osta da parte dell'Ente Parco Regionale del Conero, la comunicazione di avviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/90 del Dirigente del Comune di Ancona, Sportello Unico Integrato (S.U.I.), Edilizia Privata Produttiva e Commercio, prot. 55994 del 12.04.2017, comunicata il 21.04.2017, la nota dell'Ente Parco Regionale del Conero prot. 928 del 3.03.2017 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la determina direttoriale n. 4N del 3.3.2017 dell'Ente Parco Regionale del Conero;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ancona e dell’Ente Parco Regionale del Conero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente, proprietaria della struttura alberghiera denominata “Fortino Napoleonico”, sita in località Portonovo di Ancona, con istanza prot. 12030 del 26 gennaio 2017 chiedeva al predetto Comune il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una piscina nella corte dell’hotel. Trattandosi di opera da realizzarsi in zona tutelata paesaggisticamente ed all’interno del Parco Naturale del Conero, in area SIC (Siti di interesse comunitario) e ZPS (Zone di protezione speciale), l’ente comunale inviava all’Ente Parco del Conero la domanda di nulla osta (cfr. nota prot. 648 del 14 febbratio 2017);
quest’ultimo, sul presupposto che l’art. 15, comma 3, del qP quaderno 02 del Piano del Parco (d’ora in avanti anche PdP) vieti la realizzazione di nuove piscine all’interno delle aree SIC e ZPS, qual è quella in questione, non rilasciava il nulla osta all’intervento (cfr. determina direttoriale n. 4N e nota prot. 938 che la richiama, entrambe del 3 marzo 2017). Con comunicazione prot. 55994 del 12 aprile 2017, quindi, il SUI del Comune di Ancona rendeva noti alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990;
successivamente, con atto del 19 giugno 2017, comunicato il 20 luglio 2017, l’ente locale rifiutava il rilascio del titolo edilizio richiesto.

Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili. In particolare, essa deduce, attraverso l’articolazione di due motivi di ricorso, violazione degli artt. 84.11.a delle NTA della variante al PRG del Comune di Ancona, 15 qP 02 e 174 del Piano del Parco, 97 e 3 della Costituzione, nonché eccesso di potere per errore e travisamento del fatto, illogicità, contraddittorietà, omessa ovvero insufficiente motivazione, inadeguata istruttoria e ingiustizia manifesta.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Ancona e l’Ente Parco Regionale del Conero.

All’udienza camerale del 25 luglio 2017, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, il difensore della ricorrente ha rinunciato a quest’ultima e ha chiesto la fissazione dell’udienza per la trattazione del merito del ricorso;
alla pubblica udienza del 24 gennaio 2018, quindi, la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta per la decisione.

II. Il Collegio reputa che i due motivi di gravame possano essere esaminati congiuntamente, alla luce delle considerazioni che seguono.

II.

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