TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-20, n. 202412560
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2024
N. 12560/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2024, proposto da A V, rappresentato e difeso dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito come tale in giudizio;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio presuntivamente serbato dal Ministero della Giustizia sulla richiesta del 10 luglio 2023 di scorrimento della graduatoria di merito di cui al Concorso pubblico p.d.g. 11 febbraio 2019 per il reclutamento di n. 754 Allievi Agenti del corpo di Polizia Penitenziaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato in data 23 gennaio 2024 e depositato il successivo 24 gennaio 2024, il signor A V agisce per la declaratoria di illegittimità del silenzio presuntivamente serbato dall’Amministrazione penitenziaria sull’istanza di scorrimento della graduatoria di merito del Concorso pubblico per il reclutamento di n. 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria bandito con p.d.g. 11 febbraio 2019 (cfr. nota- diffida del 10 luglio 2023 a firma congiunta del ricorrente e del suo difensore).
2. A fondamento della domanda azionata si deduce la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990 sul presupposto dell’esistenza di una graduatoria ancora efficace ai sensi dell’art. 35 comma 5 ter del d.lgs 165/2001; quanto, poi, alla possibilità effettiva di scorrimento della graduatoria di interesse si contesta la violazione dell’art. 16 comma 3 bis del d.l. 146/2021 nonché del d.l. 80/2021 e dell’art. 9 comma 1 della l. n. 3/2003.
3. Parte ricorrente richiama le statuizioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 secondo cui la P.A “ deve sempre motivare in ordine alle modalità di reclutamento utilizzate, dando conto della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso”, nonché l’art. 1 comma 145 -149 della legge di bilancio 2020 che, nell’abrogare l’art. 1, comma 36 della l. n. 145/2018 avrebbe, secondo la prospettazione ricorsuale, reso possibile lo scorrimento delle graduatorie degli idonei senza vincoli di rilevazione, anche con riferimento a posti generati ex post .
4. Per tali motivi lo scorrimento della graduatoria richiesto dal ricorrente costituirebbe per l’Amministrazione intimata attività vincolata anche in ragione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
5. Si è costituito in