TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-26, n. 201801606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2018-10-26, n. 201801606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201801606
Data del deposito : 26 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2018

N. 01606/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Parco di Belloluogo Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P Q, L Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Le Province di Lecce, Brindisi e Tarant, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento 31 maggio 2018 del COMUNE DI LECCE a firma del Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo e Sport di diniego allo svolgimento della Manifestazione “Sud Sound System live dj set + Ghetto Eden &
Friends – Ghetto Eden 20TH Anniversary” e di diffida alla Società “dall'effettuare attività e/o iniziative non conformi al Contratto sottoscritto in data 29.07.2016 pena la risoluzione dello stesso per grave inadempimento;

per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PARCO DI BELLOLUOGO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. il 31\7\2018 :

della nota della Soprintendenza di Lecce prot. n. 0012372 del 28.06.2018 conosciuta dalla ricorrente in data 11 luglio 2018.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lecce e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Lecce ha negato lo svolgimento della manifestazione musicale ivi indicata (concerto dei Sud Sound System), diffidando altresì la ricorrente dall’effettuare attività e/o iniziative non conformi al contratto sottoscritto in data 29.7.2016, pena la sua risoluzione per inadempimento.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: eccesso di potere per errore, violazione del contratto e del capitolato, violazione dei principi generali dell’azione amministrativa e del giusto procedimento;
incompetenza.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti del 31.7.2018 la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla Nota della Soprintendenza MIBACT, negativa quanto all’effettuazione nel Parco di Belloluogo di manifestazioni concertistiche del tipo di quella in contestazione.

All’udienza del 24.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, dell’inammissibilità dei motivi aggiunti, rilevata d’ufficio.

2. Va anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario articolata dal Comune di Lecce. Invero, sotto un primo profilo, si discorre dell’oggetto della concessione in essere tra le parti (al fine di accertare se, ai sensi dell’art. 3 Capitolato d’oneri, essa comprenda o meno la possibilità di effettuazione di manifestazioni concertistiche all’interno del Parco in esame), rispetto alla quale è pacifica la giurisdizione esclusiva del g.a, ai sensi dell’art. 133 lett. b) c.p.a.

In secondo luogo, la nota impugnata, nella misura in cui diffida la ricorrente dall’adozione in futuro di iniziative consimili, pena la risoluzione del contratto sottoscritto in data 29.7.2016, è idonea a produrre effetti anche in futuro, talché non è revocabile in dubbio l’interesse attuale della ricorrente alla sua caducazione in sede giurisdizionale.

3. Ciò chiarito, e venendo al merito dell’atto impugnato con ricorso originario, premette il Collegio che non si terrà conto delle motivazioni illustrate dal Comune nella memoria di costituzione, ed estranee all’atto impugnato, trattandosi di inammissibili tentativi di integrazione postuma della motivazione, la quale deve sempre precedere l’atto amministrativo, e giammai seguirlo.

4. Tanto premesso, con i primi due motivi di gravame, deduce la ricorrente anzitutto la violazione dell’art. 3 Capitolato d’Oneri, atteso che l’organizzazione di manifestazioni musicali – quale appunto quella in esame – rientrerebbe all’interno di quelle organizzabili all’interno del Parco di Belloluogo. In secondo luogo, essa eccepisce il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato.

Le censure sono fondate.

4.2. L’atto impugnato richiama anzitutto l’art. 3 Capitolato d’Oneri, secondo cui: “… l’utilizzo da parte di terzi del Parco e delle sue strutture è autorizzato dal concessionario, secondo i seguenti criteri di priorità: … b) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere … ricreativo (spettacoli, teatrali, musicali, manifestazioni, ecc.) purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture”.

4.3. Dopo aver citato tale previsione negoziale, l’atto impugnato prosegue nel senso che: “… è di tutta evidenza che l’iniziativa prospettata oltre a non garantire il principio base di libero accesso al Parco in favore dei cittadini, mal si coniuga con le inderogabili esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico dell’area soggetta a vincolo da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali, il cui rispetto costituisce condizione necessaria dell’autorizzazione alla concessione in uso rilasciata dal Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”.

4.4. Tale essendo il contenuto motivazionale dell’atto impugnato, è evidente il dedotto deficit motivazionale. Invero, il richiamo all’art. 3 Capitolato d’Oneri non è in alcun modo decisivo nel senso del diniego di svolgimento della manifestazione, posto che, come sopra illustrato, l’utilizzo del Parco da parte di terzi per manifestazioni musicali non è affatto inibito, ma ammesso “…purché compatibil(e) con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture”.

Piuttosto, l’Amministrazione avrebbe dovuto enucleare le ragioni per le quali la programmata manifestazione musicale non sarebbe stata compatibile con le suddette “… esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture”.

In tal senso l’Amministrazione non si è tuttavia determinata, limitandosi ad affermare che sarebbe “… di tutta evidenza che l’iniziativa prospettata oltre a non garantire il principio base di libero accesso al Parco in favore dei cittadini, mal si coniuga con le inderogabili esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico dell’area”.

Ciò che è evidente, ad avviso del Collegio, è che si versa nel più tipico caso di motivazione tautologica, tale dovendosi ritenere quella che si limita ad un certo enunciato, senza però che vengano in alcun modo ostese le ragioni poste a suo fondamento. Ciò fa sì che la motivazione sia soltanto apparente, in quanto meramente assertiva di un postulato che, lungi dall’essere certo e pacifico, abbisogna invece di essere corroborato da tutta una serie di elementi fattuali idonei a confermarne le conclusioni.

In sostanza, l’Amministrazione si è determinata nel senso indicato sulla base di un provvedimento a contenuto sostanzialmente autoreferenziale (la declamata, ma non dimostrata, incompatibilità della manifestazione con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture), ciò non consente in alcun modo di rendere ostensibili al destinatario le ragioni del detto diniego. La qual cosa si traduce, in definitiva, in una totale obliterazione dell’obbligo di motivazione, in contrasto con la fondamentale previsione di cui all’art. 3 l. n. 241/90.

5. Il dedotto deficit istruttorio e motivazionale è tanto più evidente se si considera che l’art. 5 Capitolato, per le manifestazioni musicali e/o concerti, pone il limite del libero utilizzo del parco per una superficie almeno pari al 60% dello stesso. La qual cosa rafforza il convincimento che manifestazioni musicali all’interno del Parco non sono affatto inibite in assoluto, ma soltanto regimentate.

E nel concreto, come emerge nella relazione tecnica allegata alla domanda, il limite del 60% lasciato alla libera fruizione era stato ampiamente rispettato, e comunque l’Amministrazione non ha in alcun modo motivato in relazione al suo superamento.

In definitiva, l’Amministrazione ha adottato l’impugnato atto di diniego sulla base di semplici allegazioni, in alcun modo supportate da elementi concreti, e anzi smentite dalla obiettiva realtà documentale.

6. Alle luce di tali considerazioni, e in accoglimento dei primi due motivi di gravame, va disposto annullamento dell’atto impugnato.

7. Per ragioni di completezza espositiva, va altresì esaminata l’ulteriore censura articolata da parte ricorrente, e segnatamente, la mancata attivazione degli istituti di partecipazione procedimentale, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/90.

Il motivo è fondato.

A fronte di una comunicazione del programma già nota al Comune almeno a far data dall’11 aprile 2018 – data di invio della relativa documentazione alla Commissione comunale di vigilanza – il Comune ha adottato l’atto di diniego/diffida in data 31.5.2018, id est il giorno prima della manifestazione, senza alcuna preventiva interlocuzione procedimentale con la ricorrente.

È di tutta evidenza, allora, l’obliterazione delle garanzie partecipative scolpite dagli artt. 7 ss. l. n. 241/90, posto che, avuto riguardo alla natura discrezionale dell’atto impugnato, e al tenore non pretestuoso delle censure articolate dalla ricorrente in sede giudiziale, l’esito del procedimento non sarebbe stato affatto scontato, qualora il Comune avesse ritualmente compulsato la ricorrente prima dell’emanazione dell’atto finale.

8. Conclusivamente, il ricorso originario è fondato.

Ne consegue l’annullamento dell’atto impugnato.

9. Va invece dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto aventi ad oggetto un mero parere della locale Soprintendenza in ordine alla possibilità di organizzazione di eventi musicali all’interno del Parco, privo di valore vincolante per il Comune.

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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