TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-12-02, n. 200908253
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Testo completo
N. 08253/2009 REG.SEN.
N. 04625/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi del comma decimo dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e dei commi quarto e quinto dell’a. 26 della legge 1034/1971, nel testo introdotto dal comma 1 dell’a. 9 della legge 205/2000, sul ricorso numero di registro generale 4790 del 2009, proposto da:
R C, nata a San Gennaro Vesuviano (NA) il 9.03.1971, rappresentata e difesa dall'avv. M D Iacono, con domicilio eletto presso Vincenzo Capodanno in Napoli, via Mario Gigante, n. 90;
contro
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. M V D G, con domicilio eletto presso M V D G in Napoli, via S.L Lucia,81 C/0 Avvoc.Region.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto dirigenziale del 27.05.2009 del Dirigente del Settore Gestione ruolo personale del Servizio sanitario regionale – Procedure concorsuali – Rapporti con le OO.SS., nella parte in cui inserisce la ricorrente nell’allegato B, nel quale sono individuati i non ammessi alla procedure di stabilizzazione del personale infermieristico precario delle AA.SS.LL., e non invece nell’allegato A, nel quale sono individuati gli ammessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 il dott. Andrea Pannone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La sezione ritiene il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata (come rappresentato, ai sensi del comma X dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo introdotto dall’a. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, ai difensori delle parti costituite), in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’articolo 26, commi IV e V, della L. 1034 del 1971, nel testo introdotto dal c. 1 dell’articolo 9 della L. 205 del 2000.
La Sezione ritiene di poter condividere quanto affermato dal TAR Lazio, Terza Sezione Quater, con la sentenza del 25.03.2008, n. 2551, richiamata dalla difesa della Regione Campania, con la quale è stato affermato che “rispetto alla partecipazione di lavoratori non a tempo indeterminato alle procedure per la stabilizzazione del rapporto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione dell'A.G.O., atteso che il fine di esse procedure è rappresentato dall'assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale, secondo la distinzione operata dall'a. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex a. 63 del medesimo decreto (Cassazione Civile, SSUU, 29 novembre 2006, n. 25276).
In identico senso è orientata anche la condivisa giurisprudenza del Giudice Amministrativo (T.A.R. Lazio Roma, II, 09 maggio 2006, n. 3390), che ha ritenuto che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza espletamento di concorso pubblico e, dunque, deve essere ricondotta ad una fattispecie di costituzione del rapporto lavorativo tra il singolo lavoratore e l'Amministrazione pubblica datoriale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'a. 68 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'a. 29 del dlgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente dall'a. 63 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165, il quale attribuisce al Giudice del lavoro il contenzioso inerente ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le controversie concernenti l'assunzione al lavoro;controversie tra le quali va, senz'altro, annoverato il procedimento di stabilizzazione di lavoratori già assunti a tempo determinato”.
La sezione ritiene di dover sottolineare che la Regione Campania non ha inteso effettuare alcuna procedura concorsuale, il cui esito naturale è costituito dalla formulazione di una graduatoria nella quale gli aspiranti sono collocati in base al punteggio conseguito.
Come facilmente si evince dai decreti pubblicati sul BURC del 10 giugno 2009, n. 36, l’amministrazione ha preso semplicemente atto dell’elenco nominativo degli ammessi, formulato sulla base dell’accertamento dei requisiti di servizio, senza che in tale elenco, redatto in rigoroso ordine alfabetico, sia stato indicato alcun punteggio. Tale circostanza esclude in radice qualsiasi forma di concorrenzialità tra gli aspiranti alla stabilizzazione e la conseguente carenza di giurisdizione del giudice adito.
In ogni caso la sezione deve osservare che, ove l’elenco dovesse ritenersi graduatoria, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, ai sensi dell’a. 21 della legge 1034/1971, per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati, rappresentati dagli ammessi alla procedura su cui si controverte.
Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.