TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-04-26, n. 201604734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-04-26, n. 201604734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604734
Data del deposito : 26 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05904/2005 REG.RIC.

N. 04734/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05904/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5904 del 2005, proposto da:
Etruria Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, via Cicerone n. 49;

contro

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

per l'annullamento

- della nota del 22/3/2005, prot. n. 678, avente ad oggetto: “Contratto d’area Montalto di Castro - Tarquinia - Progetto per la realizzazione di un edificio da adibire a produzione di ammendante in località Olivastro”;

- del parere espresso dalla Commissione Urbanistica ed Edilizia nella seduta del 4 febbraio 2005;

- di ogni altro atto presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 23 maggio 2005 e depositato il successivo 22 giugno 2005, la società ricorrente impugna la nota in data 22 marzo 2005 con cui il Comune di Tarquinia le ha comunicato il parere “contrario” espresso in relazione al progetto dalla predetta presentato “per la realizzazione di un edificio da adibire a produzione di ammendante in località Olivastro” dalle “Commissioni Urbanistica ed Edilizia… nella seduta del 04/02/2005 … in quanto contrasta con quanto stabilito con la Deliberazione del Consiglio Comunale all’uopo approvata” (recante il n. 33 del 17 maggio 2004), nonché il parere de quo, chiedendone l’annullamento.

In particolare, la ricorrente espone che:

- a seguito dell’inserimento del progetto di massima dell’intervento di cui si discute – originariamente presentato dalla Echoflora Service soc.coop. a r.l., “sua dante causa” – “nelle procedure relative al Protocollo Aggiuntivo del Contratto d’Area dei Comuni di Tarquinia e Montalto di Castro stipulato nel luglio 2000”, dell’avvenuta approvazione ad opera del Consiglio Comunale dello stesso “in variante allo strumento urbanistico generale con D.C.C. n. 60 del 24.10.2000” e, ancora, delle valutazioni positive rese dall’ASL di Viterbo e dalla Regione Lazio, con conseguente dichiarazione di ammissibilità “nella Conferenza di Servizi del 22.5.2001”, in data 24 giugno 2004 veniva presentato all’Ufficio Urbanistico del Comune di Tarquinia il “progetto definitivo”, contemplante – in piena aderenza al “progetto di massima” – la “realizzazione di un impianto composto di edifici da realizzare per la costituzione di uno stabilimento di produzione di ammendante, vale a dire di fertilizzante vegetale attraverso il processo di c.d. biotritatura di risulte da potatura e decespugliamento di aree verdi pubbliche o private, scarti di legno non impregnato e altri derivati cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale e comunque tutti da reperirsi nell’ambito del territorio del Comune di Tarquinia”;

- con la nota indicata in epigrafe, il Comune di Tarquinia le comunicava il parere negativo reso dalla Commissione Urbanistica Edilizia, “per asserito contrasto con la deliberazione del Consiglio Comunale all’uopo approvata, recante il n. 33 del 17.5.2004”, avente ad oggetto “esame mozione per esprimere diniego all’insediamento sul territorio comunale di impianti di attività connesse alla lavorazione, stoccaggio e trattamento di sostanze provenienti da rifiuti”.

Avverso tali atti e provvedimenti la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 3,

LEGGE

241/90 – OMESSA O CARENTE MOTIVAZIONE, tenuto che, all’indicazione dell’atto che contiene le ragioni della decisione adottata, “non ha fatto seguito la sua effettiva disponibilità” e, comunque, quanto riportato nell’atto richiamato non consente di comprendere le ragioni del diniego.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 6, LETTERA B,

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