TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402771

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402771
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402771
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02771/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02485/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2485 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via F. Paulucci de' Calboli 9;

contro

Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

della condotta discriminatoria tenuta dalla Pubblica Amministrazione resistente, con ogni relativa statuizione in punto di risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, in servizio presso il -OMISSIS-, agisce per l’accertamento della condotta discriminatoria tenuta dalla pubblica amministrazione resistente, nello svolgimento della “ procedura selettiva straordinaria per esami a 125 posti per la nomina alla qualifica di vice collaboratore tecnico informatico”, indetta con d.m. n. 8382 del 23 ottobre 2006.

1.1. Ella rappresenta, in particolare, di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura selettiva di cui sopra, essendole stata impedita (con nota prot. 5157 del 4 marzo 2018) la partecipazione alle relative prove scritte, svoltesi in data 11 marzo 2008, per il solo fatto di trovarsi in -OMISSIS-.

1.2. Riferisce, inoltre, di aver richiesto più volte la possibilità di partecipare alla procedura in una sessione suppletiva e di aver cercato di individuare, con l’amministrazione, una possibile soluzione, senza successo.

1.3. Premesso un breve inquadramento della vicenda all’interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e ss. codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 37 e 51 cost. che impongono sia garantito, all’uno e all’altro sesso, un pari trattamento nell’accesso ai pubblici uffici;
violazione e falsa applicazione dei principi legislativi e comunitari in materia di tutela delle lavoratrici madri;
disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
eccesso di potere nella figura sintomatica dell’irragionevolezza”,
chiedendo, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 198/2006, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei relativi effetti. Domanda, altresì, l’accertamento del diritto alle differenze retributive che avrebbe goduto, dal 2008, in forza dell’accesso alla qualifica.

2. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito T, trattandosi di controversia in materia di diritti soggettivi. Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza del ricorso.

3. All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2024, tenutasi da remoto secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4-bis, c.p.a. e 13-quater disp att. c.p.a., il Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso, per l’esistenza di atti autoritativi non impugnati. Il ricorso è stato trattenuto in decisione dopo breve discussione.

4. Deve, preliminarmente, riconoscersi la giurisdizione dell’adito T, giacché l’asserita violazione del principio di non discriminazione si correla inscindibilmente ad un’attività di stampo autoritativo – lo svolgimento di una procedura selettiva finalizzata ad una progressione di carriera, nell’ambito del pubblico impiego non privatizzato – che appartiene naturalmente alla giurisdizione del G.A., non incompatibile con la natura “fondamentale” del diritto coinvolto (Cons. St., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5830).

5. Il ricorso risulta, in ogni caso, inammissibile, per non avere la ricorrente tempestivamente impugnato gli atti della procedura nella quale sarebbe stata posta in essere la lamentata discriminazione, scegliendo invece di proporre, a quasi 10 anni di distanza dai fatti, un’azione di accertamento avente ad oggetto una posizione soggettiva, incisa dall’esercizio del potere.

5.1. Tale modalità di azione contrasta con il chiaro disposto dell’art. 34, comma 2, secondo periodo del c.p.a., per il quale “salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 30, comma 3, il giudice non può conoscere della legittimità degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con l'azione di annullamento di cui all'articolo 29” .

5.2. La lamentata discriminazione, perpetrata nel contesto di una procedura concorsuale, doveva piuttosto essere dedotta come vizio di violazione di legge avverso gli atti del relativo procedimento (vedi, in termini, Cons. St., sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578), non essendovi spazio per riqualificare un’attività di stampo autoritativo – il cui sindacato transita per la proposizione di un’azione di annullamento – in termini di mero “comportamento”, di cui possa essere semplicemente accertata la natura illegittima, per violazione di un diritto soggettivo sottostante.

6. Nel merito, in ogni caso, non vi è prova che sia stata effettivamente compiuta una discriminazione a danno della ricorrente e che lo stato di -OMISSIS- abbia costituito un effettivo impedimento rispetto alla sua partecipazione alla procedura. La ricorrente, infatti, non si è presentata allo svolgimento delle prove scritte (circostanza idonea a determinare, per ciò solo, la sua esclusione), né ha chiesto tempestivamente la possibilità di godere di una sessione suppletiva.

6.1. Non risultano, infatti, interlocuzioni tra lei e l’amministrazione precedenti al 13 ottobre 2016, quando – ad oltre otto anni dai fatti di causa e dalla conclusione della procedura concorsuale! – ha fatto presente “-OMISSIS-” .

6.2. Quanto, poi, alla nota prot. 5157/2008, trattasi di atto formato dal -OMISSIS- – sede presso la quale era stata collocata all’epoca la ricorrente – e indirizzato alla Direzione Centrale per gli Affari Generali, che pare, dal suo tenore testuale, recepire indicazioni provenienti dalla stessa interessata. Ove ciò non fosse, non è comunque chiarito come tale nota, non diretta alla ricorrente, possa essere stata da questa tempestivamente conosciuta e abbia potuto condizionare la sua scelta di non recarsi a svolgere le prove (senza avanzare alcuna contestazione immediata del suo contenuto).

7. Per le ragioni esposte, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

7.1. Le particolarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.

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