TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-25, n. 201700042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2017-01-25, n. 201700042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700042
Data del deposito : 25 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2017

N. 01326/2016 REG.RIC.

N. 00042/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01326/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2016, proposto da:

F G, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA, non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

COMUNE DI CREMONA, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della comunicazione notificata il 13 settembre 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha cancellato l’annotazione catastale di “ immobile riconosciuto di interesse culturale ” per tre edifici del ricorrente, situati nell’abitato di Cremona;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2017 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. L’Agenzia delle Entrate, mediante comunicazione notificata il 13 settembre 2016, ha cancellato l’annotazione catastale di “ immobile riconosciuto di interesse culturale ” per tre edifici di proprietà del ricorrente, situati nell’abitato di Cremona, precisamente in via dei Gonfalonieri, via del Cigno e via Milazzo.

2. L’annotazione era stata chiesta e ottenuta nel 2013 dal ricorrente ai sensi dell’art. 41 del RD 8 dicembre 1938 n. 2153.

3. La cancellazione è stata disposta su richiesta del Comune, e ha riflessi sui tributi locali, in quanto l’art. 13 comma 3-a del DL 6 dicembre 2011 n. 201 riduce del 50% la base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

4. Gli immobili del ricorrente sono stati sottoposti, tra il 1953 e il 1956, a vincolo indiretto (attualmente v. art. 45 del Dlgs. 42/2004), a tutela delle condizioni di ambiente e di decoro di altrettanti edifici monumentali. Il vincolo consiste nel divieto di eseguire opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva, o comunque alterare le condizioni di ambiente e di decoro, degli edifici monumentali.

5. Secondo il ricorrente il vincolo diretto e quello indiretto dovrebbero essere assimilati, quantomeno agli effetti fiscali.

6. La tesi, nella sua formulazione letterale, non appare condivisibile. Solo la qualifica di bene di interesse culturale costituisce il presupposto per beneficiare del regime fiscale più favorevole. I beni sottoposti a vincolo indiretto non acquistano tale qualifica, in quanto sono collegati all’edificio monumentale solo per la funzione servente sul piano estetico. In mancanza di un’equiparazione legislativa tra vincolo diretto e vincolo indiretto, non può essere superata la distinzione tra il bene servito (edificio monumentale) e bene servente (edificio con vincolo indiretto).

7. È possibile, peraltro, che il contenuto del vincolo indiretto sia in concreto tanto incisivo da preservare anche caratteristiche (morfologiche o costruttive) proprie del bene servente. In questo caso, pur rimanendo ferma la distinzione formale, sarebbe ammissibile un’equiparazione sostanziale, in quanto i due beni sarebbero in realtà conformati giuridicamente come un insieme parimenti tutelato.

8. Nello specifico, tuttavia, quest’ultima condizione non sussiste, in quanto il contenuto del vincolo indiretto sui tre edifici del ricorrente è limitato al divieto di opere che possano danneggiare esteticamente gli edifici monumentali.

9. Non sussistono quindi i presupposti per concedere una misura cautelare sospensiva o propulsiva.

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