TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2023-11-10, n. 202302610

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2023-11-10, n. 202302610
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302610
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 02088/2022 REG.RIC.

N. 02610/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02088/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 2088 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. D V e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensiva, del silenzio formatosi sulla istanza di accesso alle misure di accoglienza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di accoglimento dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

Vista la sentenza di questo Tribunale n.2295 del 2022 che ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo della Prefettura di Milano di adottare un provvedimento espresso sulla domanda del ricorrente;

Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’avv. D V per la rappresentanza e la difesa del Sig. -OMISSIS- nel giudizio R.G. n.2088 del 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2023 la relazione del dott. G N;


Considerato che la pretesa di parte ricorrente non è stata ritenuta manifestamente infondata da questo Tribunale;

Visto l’art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, a tenore del quale «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»;

Visto l’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 che in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Ritenuto che – in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale profuso – è congrua la determinazione in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) della somma spettante all’Avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare,

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