TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-25, n. 202100060
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 00060/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 1024 del 2000, proposto da
- C S, in qualità di erede di M S, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati A L e A L, con domicilio eletto presso lo studio dei procuratori, in Ancona, al corso Mazzini n. 156, e domicilio digitale in atti;
contro
- I.N.P.D.A.P., non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto a conseguire dall'Istituto intimato la corresponsione della riliquidazione della indennità di buonuscita comprensiva della quota di indennità integrativa speciale;
- per la condanna del medesimo Istituto a corrispondere gli importi spettanti a titolo della riliquidazione predetta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza smaltimento del giorno 14 ottobre 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. C S, in qualità di erede di M S, con atto depositato il 15 settembre 2000, ha istato per l'accertamento del diritto alla percezione della riliquidazione della indennità di buonuscita spettante al de cuius , già dipendente dell’Intendenza di finanza di Ancona, comprensiva della quota di indennità integrativa speciale (i.i.s.) ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
2. L’Amministrazione intimata, non si è costituita in giudizio, limitandosi a versare in atti una relazione sui fatti controversi.