TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-05-31, n. 202300181

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2023-05-31, n. 202300181
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300181
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 00181/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2019, proposto dalla sig.ra Teresa D'Agostino, rappresentata e difesa dall’avv.ssa G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, Va Duca degli Abruzzi n. 4;

contro

la Regione Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

dei sigg.ri Olga Colatruglio, Federica Petardi, Irene Di Palma, Enrico Di Nucci, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, Trav. via Crispi n.70/A;
del sig. Fabio Priolo, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della sig.ra Serena Velotti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Ricci e Giuseppe Bellano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
dei sigg.ri Stefano Lombardi, Genny Giannubilo, Zaira Guastaferri, Tania De Rubertis, Nunziatina Nucci, Addolorata Pulsone, Maria Antonietta Simiele, Pia Amodei, Marco Marchese, Adele Ricciardi, Cristina Carpillo, Giuseppe Massaro, Manuela Musenga, Eleonora Luciano, Alessio Mollichelli, Umberto Silvaroli, Maria Saveria Reale, Vincenzo Della Monica, Michele Blanco, Simona Lauriola, Rossella D'Ambrosio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione della Regione Molise n. 200 del 20 dicembre 2018, recante l’approvazione delle graduatorie con cui le dott.sse Federica Petardi e Olga Colatruglio sono state dichiarate vincitrici della procedura comparativa bandita per il profilo “ LP2 J I L ” e per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della Direzione generale della Salute;

- della suddetta graduatoria, nella parte in cui la ricorrente, pur essendo in possesso dei migliori titoli, anziché essere collocata al primo posto è stata posposta alle concorrenti dichiarate vincitrici, con posizione, pertanto, non utile alla contrattualizzazione;

- dell’art. 8, comma 2, Allegato “ A ” (avviso pubblico) alla determinazione n. 256/2018, nella parte in cui ha previsto, in maniera del tutto generica, che “ è facoltà della Commissione, qualora lo ritenga opportuno e a integrazione della valutazione comparativa dei curricula, espletare colloqui con i candidati preselezionati, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione di ordine motivazionale e attitudinale ”;

- della determinazione della Regione n. 256 del 24 luglio 2018, recante l’approvazione dell’avviso pubblico per la suddetta procedura comparativa;

- della determinazione della Regione n. 159 del 15 ottobre 2018, con cui è stata nominata la Commissione valutatrice;

- di tutti gli atti della Commissione valutatrice, e, in particolare: i) del verbale n. 1 del 4 dicembre 2018, nella parte in cui la Commissione, dopo aver stabilito i criteri per l’attribuzione dei punteggi per titoli culturali e curricula dei candidati, ha stabilito altresì di “ espletare colloqui con i candidati preselezionati, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione di ordine motivazionale e attitudinale, ad integrazione della valutazione comparativa dei curricula ”, prevedendo a tal fine di espletare detto colloquio “ il 17 dicembre 2018, alle ore 15.00, come da nota del 28.11.2018 allegata al verbale n. 5/2018, pubblicato il 3.12.2018 ”;
ii) della nota del 28 novembre 2018, allegata al verbale n. 5 del 27 novembre 2018, con cui la Commissione valutatrice ha stabilito di sottoporre i candidati per il profilo “LP2 J I L ” ad un colloquio sul diritto sanitario, sul diritto amministrativo e sull’organizzazione del sistema sanitario nazionale e regionale;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;

nonché per la declaratoria del diritto dell’odierna ricorrente alla collocazione nella prima posizione della graduatoria impugnata e/o, comunque, in posizione utile per il conferimento dell’incarico di collaborazione, in forza della valutazione già ottenuta in sede di valutazione comparativa dei titoli e del curriculum vitae .


Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie della Regione Molise e dei controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio la sig.ra Teresa D’Agostino ha impugnato gli atti della procedura comparativa indetta dalla Regione Molise per il conferimento di dodici incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della Direzione generale della Salute, anche con specifico riferimento alla posizione “ LP2 J I L ”.

2 – La ricorrente con il proprio gravame ha esposto, in particolare: i) che con la predetta procedura la Regione ha inteso selezionare, in relazione alla Linea Progettuale 2 “ Sviluppo dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi assistenziali ”, e più in dettaglio, quattro risorse cui conferire altrettanti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa: n. 2 incarichi per la posizione “ LP2 Senior A ” e n. 2 incarichi per la posizione “ LP2 J I L ”;
ii) che per quest’ultima posizione, i requisiti di ammissione alla procedura venivano individuati nel possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e/o titolo equipollente, nonché nel possesso di competenze qualificate in diritto amministrativo e/o sanitario (art. 4, n. 3 a) e n. 3 b) dell’avviso pubblico);
iii) che la lex specialis disciplinava la selezione in due fasi: una prima fase articolata nella valutazione dei curricula e dei titoli culturali, e una seconda fase, eventuale, cioè destinata a svolgersi ove la Commissione lo avesse ritenuto opportuno, in un colloquio con i candidati teso ad acquisire elementi di carattere motivazionale e attitudinale;
iv) di aver partecipato alla procedura relativa alla posizione “ LP2 J I L ”, collocandosi dopo la fase di valutazione dei curricula e dei titoli culturali al primo posto della graduatoria;
v) che l’Amministrazione, tuttavia, con decisione -in tesi- irritualmente assunta e contrastante con la lex specialis della procedura, stabiliva di espletare anche la seconda fase della selezione, articolando il relativo colloquio in una prova orale sul diritto sanitario, sul diritto amministrativo e sull’organizzazione del sistema sanitario nazionale e regionale;
vi) di essersi posizionata, in esito a detto colloquio, al terzo posto, alle spalle dei due candidati dichiarati infine vincitori della selezione.

Da qui la proposizione del ricorso dell’interessata avverso gli atti che avevano condotto a tale sfavorevole esito concorsuale.

3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) violazione e/o falsa applicazione dell’avviso pubblico approvato con determinazione regionale n. 256/2018;
violazione ed errata applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione dell’Amministrazione;
eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto e dal fine pubblico perseguito;
ii) violazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 3 della l.n. 241/1990: indeterminatezza e genericità;
carenza di motivazione e di istruttoria;
violazione dei più comuni principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza di cui all’art.1 della l.n. 241/1990 e art. 97 Cost.;
violazione dei princìpi di trasparenza e imparzialità;
eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento e sviamento dalla causa tipica, e dal fine pubblico perseguito;
perplessità;
illegittimità derivata.

4 – La Regione Molise e le sigg.re Olga Colatruglio e Federica Petardi, nelle vesti di controinteressate, si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso, concludendo, con articolata memoria, per la sua inammissibilità e per la sua infondatezza.

5 - Questo T.A.R. con ordinanza n. 137 del 18 aprile 2019 ha ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei collocati nelle graduatorie approvate, considerato che l’eventuale accoglimento di alcune censure ricorsuali avrebbe determinato il travolgimento dell’intera procedura selettiva in discorso.

6 – A seguito del corretto adempimento della citata ordinanza, ulteriori controinteressati intimati (e segnatamente i sigg.ri Enrico Di Nucci, Serena Velotti e Irene Di Palma) si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso, concludendo per le sue inammissibilità, improcedibilità e infondatezza.

7 – In vista dell’udienza pubblica, le parti, con memorie, hanno meglio articolato e puntualizzato le rispettive tesi.

8 – All’udienza del 24 maggio 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

9 - In via preliminare, il Collegio deve respingere l’eccezione, sollevata da alcuni controinteressati, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in quanto la cognizione della controversia spetterebbe al Giudice Ordinario.

A base dell’eccezione sta l’assunto che la selezione sarebbe preordinata all’individuazione dei soggetti con i quali stipulare un incarico di collaborazione, dando perciò vita ad un rapporto privatistico che non porterebbe all’inserimento del professionista reclutato nella struttura organica della Regione.

In proposito il Collegio non ha motivo per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che conferma, nel caso di impugnative degli atti relativi a procedure omologhe a quella in scrutinio, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, in forza delle seguenti, concorrenti considerazioni:

- “ in funzione della natura e della struttura della procedura e della valutazione di discrezionalità tecnica affidata alla commissione, chiamata – proprio come nella specie ndr - a considerare l'attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all'oggetto dell'incarico da conferire e accerta il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato necessaria per l'espletamento dell'incarico, non può revocarsi in dubbio che essa sia riconducibile alle ordinarie procedure amministrative di selezione del personale, a nulla rilevando che sia finalizzata non già alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico a tempo indeterminato sebbene al conferimento di un incarico di collaborazione riconducibile allo schema delineato dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 ” (cfr. Cons. St., IV, n. 1176/2017 e in senso analogo id., n. 1549/2017, id., n. 2426/2016;
id., V, n. 2439/2016;
id., n. 5372/2015;
id., VI, n. 3405/2015;
id., VI, n. 3398/2015);

- “ il rilievo che l'art. 63, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 165/2001 riservi al giudice amministrativo "... le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni..." non implica che non debbano essere ricondotte alla giurisdizione generale amministrativa di legittimità anche tutte le procedure selettive orientate alla costituzione di rapporti di lavoro autonomo, id est di rapporti di collaborazione, rispetto alle quali la posizione dei candidati, in ordine allo svolgimento e regolarità delle procedure, non può che configurarsi come di (mero ed esclusivo) interesse legittimo ” (cfr. sempre Cons. St., IV, n. 1176/2017);

- “ il concetto di "assunzione" di dipendenti della p.a., ex art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell'assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati - proprio come nella fattispecie all’esame ndr - cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità sicché appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a.” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. n. 13531/2016);

- “ la giurisdizione amministrativa va affermata ogni qualvolta la controversia riguardi – come nella fattispecie in scrutinio ndr - una procedura concorsuale o selettiva indetta da un’Amministrazione pubblica per la scelta e il reclutamento di qualificati collaboratori, quale che sia la tipologia dell'instaurando rapporto lavorativo, a condizione che si svolga una procedura comparativa e sia redatta infine una graduatoria di merito. Il requisito della concorsualità sussiste in forza della natura comparativa della selezione. Ciò anche in considerazione del fatto che la valutazione dei titoli e la relativa attribuzione di punteggi ai concorrenti - come nel caso di specie ndr - avvengono sulla base di un apprezzamento discrezionale della commissione selettiva, apprezzamento che consente di qualificare la posizione soggettiva di cui si chiede la tutela non come diritto ma come interesse legittimo” (cfr. T.A.R. Molise, I, n. 47/2019 e in senso analogo T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 287/2018).

Sulla base delle precedenti coordinate va pertanto riconosciuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche sulla controversia in esame, dato che l'attinenza dell’incarico professionale da conferire alle esigenze proprie della Regione, e la procedimentalizzazione della fase di individuazione dei soggetti da contrattualizzare mediante l'espletamento di una procedura selettiva di tipo comparativo, costituiscono entrambi chiari indici della manifestazione del potere organizzatorio dell'Amministrazione e del corrispondente insorgere della Giurisdizione Amministrativa.

10 – Introduttivamente, il Collegio deve inoltre rilevare la sopravvenuta carenza d’interesse, in capo alla ricorrente, a sostegno dell’istanza istruttoria originariamente proposta in sede di ricorso e volta all’acquisizione delle domande, dei curricula e della documentazione di tutti i concorrenti che precedono in graduatoria la ricorrente.

Difatti, l’istanza di accesso a tali atti presentata alla Regione è stata già da tempo riscontrata dall’Amministrazione, che sin dal 26 febbraio 2019 ha messo a disposizione della sig.ra D’Agostino la documentazione relativa allo svolgimento della procedura attinta dall’impugnativa (cfr. il relativo verbale in all. 9 alla produzione regionale depositata il 12 aprile 2019).

Ebbene, successivamente a tale evento la ricorrente non più lamentato o dedotto alcunché sul punto, né ha successivamente reiterato la propria istanza ostensiva nei successivi scritti depositati in giudizio, né, infine, nel corso dell’odierna udienza.

11 – Nel merito, il ricorso va respinto in quanto è infondato. E tale conclusione esime il Collegio dall’esame delle ulteriori eccezioni di rito formulate dalla Regione e dai controinteressati nel senso che il ricorso sarebbe inammissibile e/o improcedibile.

11.1 – Innanzitutto non convince il primo e principale mezzo d’impugnativa, con cui la ricorrente ha lamentato una violazione dell’avviso pubblico della selezione sotto il profilo che la Commissione avrebbe fatto svolgere, in pratica, anche una prova orale, laddove la lex specialis si limitava a prevedere una valutazione imperniata sui curricula dei candidati, eventualmente integrabile mediante un semplice colloquio volto a sondare le loro motivazioni e le loro attitudini.

La decisione introduttiva della predetta prova orale, oltre a essere irrispettosa dell’avviso pubblico, non sarebbe stata corredata da alcuna motivazione.

11.1.1 - Sul punto è il caso di richiamare immediatamente il chiaro dettato della lex specialis , che all’art. 8, comma 2, ha disposto che “è facoltà della Commissione, qualora lo ritenga opportuno e a integrazione della valutazione comparativa dei curricula, espletare colloqui con i candidati preselezionati, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione di ordine motivazionale e attitudinale. Della eventuale attivazione di tali colloqui verrà data notizia attraverso il sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale” .

La previsione è stata dunque chiara nell’attribuire alla Commissione la possibilità, non subordinata ad alcun particolare presupposto o condizione, di integrare la valutazione documentale dei dati e delle esperienze risultanti dal curriculum con una modalità di accertamento dell’idoneità e delle attitudini dei candidati più dinamica e concreta, basata sull’osservazione diretta del loro modo di orientarsi e argomentare, nelle materie di riferimento, nel corso di un colloquio. Tanto nell’interesse generale all’individuazione delle risorse più capaci e idonee a rivestire la particolare professionalità ricercata dalla Regione.

A tale stregua, l’interpretazione logico-letterale dell’art. 8, comma 2 dell’avviso pubblico, non limitato né contraddetto da alcuna altra clausola, induce linearmente a ritenere che detta previsione: i) ha introdotto una facoltà funzionalizzata a garantire l’efficacia e il buon esito della selezione, ossia la migliore realizzazione dell’interesse pubblico a individuare i candidati più adeguati alla posizione lavorativa oggetto della selezione;
ii) ha coerentemente attribuito la titolarità del relativo potere decisionale all’organo tecnico preposto alle operazioni di selezione dei candidati: in questo senso è emblematico il tenore della rubrica della clausola in discorso, che fa riferimento alle “ modalità di valutazione ”, e per questa via assegna alla Commissione il potere di individuare le modalità in concreto più idonee ad assicurare il buon fine della procedura comparativa;
iii) ha rimesso, quindi, l’esercizio della predetta facoltà all’apprezzamento tecnico-discrezionale della Commissione, senza però subordinarlo a particolari condizioni né incombenti motivazionali: questo proprio in considerazione della manifesta ragionevolezza della finalità cui la detta eventuale prova ulteriore sarebbe stata preordinata.

Sulla base di tali considerazioni, appaiono allora già evidenti la legittimità e razionalità di tale clausola, che risulta immune da censure.

11.1.2 - Quanto alle modalità individuate in concreto dalla Commissione per l’espletamento dei suddetti colloqui, le medesime, lungi dal risultare arbitrarie o confliggenti con l’avviso pubblico, risultano al contrario del tutto coerenti con la ratio del suo art. 8, comma 2, nonché con la sistematica e la formulazione della lex specialis .

Va, infatti, osservato che l’acquisizione di “ulteriori elementi di valutazione di ordine motivazionale e attitudinale” , al di là di quelli già desumibili dai dati ed elementi del curriculum, non poteva non tener conto del fatto che: i) l’ “ attitudine ” consiste per definizione nell’idoneità di un determinato soggetto a svolgere una certa attività;
ii) le figure professionali ricercate per la posizione “ LP2 J I L ” sarebbero state adibite ad attività di assistenza, supporto e gestione di procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale della Salute (cfr. art. 3 dell’avviso pubblico);
iii) dette figure si sarebbero dovute caratterizzare per una preparazione di marcata componente giuridica: tant’è che i candidati erano tenuti, in sede di domanda di partecipazione, a comprovare, fra l’altro, le loro competenze e specializzazioni in diritto amministrativo e in diritto sanitario (cfr. artt. 4 e 5 dell’avviso pubblico).

A tale stregua, non può quindi certo dirsi che i temi del colloquio siano stati oggetto di individuazione arbitraria, atteso che le relative materie coincidevano con quelle ritenute dalla lex specialis essenziali per poter concorrere alla selezione di cui è causa.

Né è dato comprendere come la Commissione avrebbe potuto strutturare la verifica dell’attitudine e della motivazione dei candidati, se non assumendo a riferimento, a tal fine, proprio gli ambiti disciplinari la cui conoscenza era richiesta per lo svolgimento dell’incarico oggetto della selezione. Una verifica disancorata da tali aspetti avrebbe finito per risultare da un lato inutile, in quanto generica o fuorviante, e dall’altro eccessivamente discrezionale, in quanto priva di parametri definiti.

La piena legittimità dell’opzione operata dalla Commissione per integrare le risultanze desumibili dai curricula è poi ulteriormente apprezzabile ove si consideri che il colloquio sulle discipline da conoscere per poter espletare l’incarico avrebbe consentito sicuramente di integrare la valutazione dei candidati, permettendo di affiancare quella esperibile in astratto attraverso l’esame documentale del curriculum mediante quella concreta, tratta dal contegno tenuto dall’esaminando dinanzi agli specifici quesiti formulati dalla Commissione. Occasione che avrebbe potuto far emergere aspetti temperamentali, di preparazione astratta e capacità pratico-operative dei candidati che, oltre a rappresentare corollari di quell’attitudine richiamata dall’art. 8, comma 2 dell’avviso pubblico, costituiscono anche elementi di cruciale rilevanza per l’individuazione dei candidati più idonei a ricoprire la posizione lavorativa oggetto della selezione.

Né guasta ricordare, infine, che la prova-colloquio ha assolto una funzione perfettamente in linea con le garanzie costituzionali di cui all’art. 97 Cost., nella misura in cui ha esteso, anche alle procedure volte alla stipula di forme contrattuali di lavoro para-subordinato, o addirittura autonomo, una prova selettiva atta a valorizzare i candidati che con la prova attitudinale fossero risultati più meritevoli sulla base dei criteri individuati dalla Commissione.

11.2 – Parimenti privo di pregio risulta il secondo mezzo, con cui la ricorrente ha lamentato che la decisione di sottoporre i candidati a colloquio risulterebbe essere stata assunta, nello specifico, solo con una nota del 28 novembre 2018 sottoscritta dal segretario della Commissione, e meramente allegata al verbale n. 5/2018. La Commissione non avrebbe quindi mai esternato né l’ iter logico seguito per addivenire ad una simile decisione, né i criteri di valutazione del colloquio, né le griglie dei relativi punteggi.

Per apprezzare l’infondatezza della censura giova compiere una breve ricostruzione, sulla base delle puntuali risultanze agli atti, degli adempimenti posti in essere dall’Amministrazione.

Viene subito in rilievo, al riguardo, la nota del 28 novembre 2018 con cui il Segretario della Commissione, su indicazione del Presidente, informava l’Ufficio regionale competente della decisione della Commissione, riguardante allora solo alcune delle posizioni oggetto dell’Avviso pubblico, di effettuare il colloquio, delle sue materie e modalità di svolgimento e dei relativi criteri valutativi (il verbale della seduta del precedente 27 novembre dava difatti atto della trasmissione, da parte della Commissione, della documentazione allegata al verbale, fra cui la citata nota, onde consentire alla Regione il compimento dei conseguenti adempimenti organizzativi).

Di lì a poco, il 29 novembre 2018, la predetta nota, con tutte le sue informazioni, veniva pubblicata, a cura del Servizio Risorse Umane e Organizzazione del Lavoro della Regione, sul sito web istituzionale;
e i candidati venivano così messi già in condizione di conoscere per tempo le modalità di svolgimento della prova, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 13, comma 4 dell’avviso pubblico, secondo cui “le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di comunicazione agli interessati”.

Successivamente, anche nel verbale n. 1 del 4 dicembre 2018, riguardante la specifica posizione per cui è causa, veniva riportato, alla pag. 3, che “ la Commissione, inoltre, ritiene opportuno a integrazione della valutazione comparativa dei curricula, espletare colloqui con i candidati preselezionati, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione di ordine motivazionale e attitudinale. Detto colloquio si terrà il 17 dicembre 2018, alle ore 15.00, come da nota del 28.11.2018 allegata al verbale n.5/2018 ”.

Con ciò, la Commissione ha dunque recepito in modo formale e incondizionato, e così fatto proprio, il contenuto della pregressa nota del 28 novembre 2018 in tutte le sue componenti: e tanto dimostra che sia la scelta di espletare il colloquio, sia le modalità della sua strutturazione e della sua valutazione, sono state oggetto di deliberazione e di condivisione in sede collegiale.

Una successiva nota (della quale dà conto lo stesso ricorso alle pagg. 7-8), anch’essa regolarmente pubblicata, ha poi fornito agli aspiranti ulteriori ragguagli pratici di dettaglio sul colloquio stesso.

Nessuna anomalia viziante affligge, pertanto, le surrichiamate modalità deliberative.

E si è già illustrato, al par. 11.1.1, come la scelta di effettuare il colloquio non fosse soggetta, a termini della lex specialis , ad alcun onere motivazionale.

12 - In definitiva, il ricorso va respinto in quanto le considerazioni complessivamente svolte denotano la sua infondatezza.

Difatti, l’operato della Commissione si è rivelato coerente con la lex specialis della procedura, e la modalità di selezione contestata è stata assunta in modo legittimo e conforme ai principi dell’adeguata previa pubblicazione e della par condicio dei concorrenti, i quali sono stati posti nelle condizioni di poter dimostrare la loro idoneità sulla base di materie e di criteri chiari, non discriminatori, predeterminati e adeguatamente pubblicizzati.

Sussistono, tuttavia, giuste ed eccezionali ragioni, legate alla peculiarità della controversia, per giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio fra tutte le parti.

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