TAR Firenze, sez. I, sentenza 2016-07-15, n. 201601223
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N. 01223/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01209/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2013, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso Sergio Calussi in Firenze, Via Nino Bixio N. 2;
contro
Provincia di Siena in Persona del Presidente Pro Tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Firenze, Via dei Rondinelli, 2;
nei confronti di
E V, rappresentato e difeso dagli avv. R S, Carlo Pini, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
per l'annullamento
- del Bando di indizione della procedura di mobilita' esterna pubblicato dall'Ammninistrazione Provinciale di Siena, avente ad oggetto la copertura del posto di agente area vigilanza cat. C p.e. C1;- dell' atto di immissione in ruolo e assuzione Sig. E V;entrambi non pubblicati ne' notificati al ricorrente, pertanto il soggetto che dovra' produrli in giudizio e' l'Amministrazione Provinciale di Siena ex art. 46, comma 2, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Siena in Persona del Presidente Pro Tempore e di E V;
Viste tutte le memorie di costituzione, difensive e di replica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2016 il Pres. A P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il ricorrente riferisce che ha partecipato al “Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia Provinciale cat. C p.e. C1 – CCNL 31.3.1999 con diritto di precedenza dei militari delle tre Forze Armate, congedati senza demerito dalla ferma o rafferma triennale o quinquennale (art.39 D.Lgs 196/95)” bandito dalla Provincia di Siena.
Il ricorrente si è classificato al sesto posto della graduatoria di merito, definitivamente approvata il 25.11.2008 mentre il sig. E V, controinteressato nell’attuale giudizio, si è classificato al decimo posto della stessa graduatoria.
Aggiunge l’interessato che la graduatoria, come pure indicato nell’atto di concorso, aveva validità triennale, poi prorogata sino al 31.12.2012 dal decreto legge c.d. mille proroghe per gli anni 2011 e 2012.
Il ricorrente presentava istanza all’amministrazione provinciale di procedere ad ulteriori assunzioni oltre la quinta posizione della graduatoria, avendo l’amministrazione proceduto nel frattempo alla chiamata degli altri idonei oltre il primo graduato, e la Provincia di Siena con comunicazione ricevuta in data 5.7.2013 comunicava che, oltre il quinto posto e nel periodo di validità della precedente graduatoria era stata effettuata una assunzione attraverso la procedura di passaggio diretto ex art.30 comma 1 d.lgs. n.165/2001.
A seguito di accesso agli atti lo Gnata apprendeva dunque che il sig. V, classificatosi decimo al concorso aveva ottenuto, a partire dal 28.12.2010, il nulla osta dalla Provincia di Pisa, presso la quale lavorava, alla mobilità volontaria presso la Provincia di Siena che procedeva all’assunzione del controinteressato.
2 - Tutto ciò premesso ed affermata in via preliminare la giurisdizione del giudice amministrativo (perltro non contestata da nessuna delel controparti) , il ricorrente deduce:
2.1) Violazione art.97 Cost., 91 d.lgs. 267/2000, 30 comma 1 e 2 bis del d.lgs. 165/2001. Il posto cui aspira il ricorrente è stato coperto mediante l’assunzione del controinteressato motivata dalla Provincia di Siena con riferimento alle procedure della “mobilità esterna” di cui all’art.30 c.1 e 2 bis del d.lgs. 165/2001, i quali prevedono che le amministrazioni pubbliche, nel momento in cui decidono di coprire posti vacanti in organico, devono attivare, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, procedure di passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Tuttavia, nel caso in esame difetterebbero i requisiti per l’applicazione della suddetta disciplina, modificata dal d.lgs. 150/2009.
Infatti, il Legislatore con l’espressione “…Prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico” presuppone che non vi siano concorsi già espletati con graduatorie ancora in corso di validità: il termine “espletamento” sarebbe riferibile solamente a nuove procedure concorsuali. Altrimenti, se il Legislatore avesse voluto attribuire la prevalenza delle procedure di mobilità rispetto all’assunzione attraverso l’attingimento dalle graduatorie esistenti avrebbe, a rigor di logica e coerenza, dovuto usare l’espressione “prima di procedere allo scorrimento…”: pertanto, anche se l’interprete si pone esclusivamente nell’ottica di una interpretazione meramente letterale, non può non escludere dal campo di applicazione delle suddette norme l’ipotesi in cui vi sia una graduatoria ancora vigente ed utilizzabile.
Anche con riferimento alla ratio legislativa del contenimento della spesa pubblica attraverso la razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, la tesi del ricorrente risulterebbe ancor più condivisibile, poiché l’Amministrazione Provinciale, invece di attingere senza costi aggiuntivi alla graduatoria ancora efficace, ha indetto una nuova selezione di mobilità che ha comportato l’istituzione di una Commissione esaminatrice, la quale ha svolto il proprio operato dietro compenso e non a titolo gratuito.
2.2) Sviamento e malgoverno dei principi di correttezza e buona fede, difetto di motivazione.
La procedura di mobilità non sarebbe stata utilizzata secondo le finalità previste dal Legislatore, ma per “scavalcare” lo Gnata in favore di un candidato che si era classificato in posizione ben posteriore rispetto a quella del ricorrente. A riprova dell’utilizzazione della procedura è stata adottata per fini diversi da quelli previsti dalla legge vi sarebbe poi che la Provincia non ha ottemperato all’obbligo di motivazione, nel momento in cui decide di non utilizzare il metodo di scorrimento della graduatoria come pure statuito dalla giurisprudenza (Cons.Stato Ad.Plen. n.14/2011;sez.V n.1395/2011;sez. III n.6507/2011).
Nel senso propugnato dal ricorrente disporrebbe anche l’art.91 c.4 del d.lgs 267/2000, per il quale “Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni…”.
3 - Oltre l’azione di annullamento il ricorrente propone anche l’azione di condanna ex art.30 c.p.a. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Siena, in particolare al ristoro dei danni patiti dall’esercizio illegittimo del potere amministrativo.
In particolare si chiede: risarcimento in forma specifica: immissione del ricorrente nel ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Siena.
La Provincia di è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in relazione al posto richiesto, istituito successivamente al ricorso, la tardività dello stesso, nonché la sua infondatezza.
Il ricorrente dal canto suo ha replicato puntualmente alle eccezioni e contestazioni dell’amministrazione.
Si è costituito anche il controinteressato, il quale ha sollevato, del pari, eccezioni in rito e nel merito del gravame.
Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie illustrative e di replica, il ricorso è pertanto stato trattenuto in decisione all’udienza del 22 giugno 2016.
4 - Il ricorso è infondato. Come già sopra esposto esso ha per oggetto la pretesa sostanziale allo scorrimento della graduatoria approvata nel 2008, a fronte della determinazione dell’amministrazione di avvalersi invece della procedura di mobilità volontaria esterna di cui all’art. 30 d. lgs. n. 165/2001.
5 – La predetta pretesa all’utilizzazione della graduatoria concorsuale del 2008 cozza con la circostanza, documentata dall’amministrazione provinciale (v. documenti elencati a pag. 3 della memoria della Provincia del 20 maggio 2016 e a pag.