TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-12-13, n. 201914368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-12-13, n. 201914368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914368
Data del deposito : 13 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2019

N. 14368/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01020/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati G V, D S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Comprensivo -OMISSIS-Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati A Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A Annibali in Roma, via Sistina, 48 c/o Studio Aor Avv.;

per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: l’accertamento del diritto soggettivo perfetto della minore -OMISSIS- ad essere ammessa a consumare i propri pranzi di preparazione domestica nel locale refettorio, unitamente e contemporaneamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, per condividere i contenuti educativi connessi al tempo mensa, e per la conseguente condanna-OMISSIS-ad adottare, senza ritardo, tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo refettorio, di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, oltre che per la condanna al risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 19\7\2019 : l’annullamento della delibera del Consiglio di Istituto del 01.07.2019 con cui veniva reintrodotta nell’art. 32 del Regolamento di Istituto la vecchia dicitura “è obbligatorio usufruire del servizio mensa per tutti i bambini iscritti al tempo pieno, eccetto per i casi particolari, ed i genitori sono tenuti a presentare certificazione medica” che veniva sospesa prima con decreto presidenziale n. 5010/19 e, successivamente, con ordinanza n. 6011 del 13 settembre 2019;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Comprensivo -OMISSIS-e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnavano la circolare scolastica n. 84 del 22 novembre 2018 e l’art. 32 del Regolamento di Istituto -OMISSIS- atti che deponevano per la fruizione obbligatoria del servizio mensa comunale.

Riferiscono che: a) esercitano la potestà genitoriale sulla figlia -OMISSIS- frequentante la classe III A -OMISSIS-b) hanno deciso di iscrivere la figlia ad un modello scolastico a tempo pieno di 40 ore settimanali, comprensivo del tempo mensa e dopo mensa;
c) fino a giugno 2016 era prassi che i minori che frequentassero i modelli scolastici comprensivi di tempo mensa, fruissero del servizio di ristorazione collettiva, generalmente erogato dall’Amministrazione comunale e percepito come obbligatorio;
c) nel giugno 2016, però, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. -OMISSIS- in accoglimento della domanda di decine di famiglie, per la prima volta, accertava la sussistenza del diritto di poter scegliere, in alternativa alla refezione scolastica, un pasto domestico da consumarsi nell'ambito delle singole scuole e nell'orario destinato alla refezione;
d) nonostante plurime comunicazioni della famiglia che rifiuta il servizio dandone pronta ed insistente disdetta, invocando la libertà di scelta nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte di Appello di Torino e dal Consiglio di Stato (sent. -OMISSIS-la piccola -OMISSIS- all’ora della pausa mensa, viene regolarmente condotta con i compagni in sala mensa ed ivi le viene forzatamente somministrato il pasto fornito dalla ditta di ristorazione;
contestualmente alla bambina viene categoricamente inibito di consumare quanto regolarmente fornito dalla famiglia in appositi contenitori termici ed ermetici nonostante diverse comunicazioni dirigenziali comunali della -OMISSIS- e della ditta di ristorazione apparentemente permissive.

Di tali atti veniva chiesta la sospensione cautelare che veniva concessa con ordinanza n. 1524 del 5 marzo 2019.

Con successivi motivi aggiunti impugnavano la delibera del Consiglio di Istituto del 01.07.2019 con cui veniva reintrodotta nell’art. 32 del Regolamento di Istituto la vecchia dicitura “è obbligatorio usufruire del servizio mensa per tutti i bambini iscritti al tempo pieno, eccetto per i casi particolari, ed i genitori sono tenuti a presentare certificazione medica” che veniva sospesa prima con Decreto Presidenziale n. 5010/19 e, successivamente, con ordinanza n. 6011 del 13 settembre 2019.

Si sono costituiti in giudizio -OMISSIS- società che gestisce il servizio di refezione scolastica presso il predetto Istituto.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti articolavano le proprie argomentazioni con ulteriori scritti difensivi.

All’udienza pubblica del 19 novembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo hanno dedotto: Violazione di legge con riferimento al D.Lgs 19 febbraio 2004 n. 59, ed alla circolare M.I.U.R. n. 29 del 5 marzo 2004;
Violazione di legge con riferimento all’art. 6 del D.lgs 13 aprile 2017 n. 63, al D.M. 31.12.1983 ed al D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito in Legge 26.4.1983, n. 131;
Violazione di Legge con riferimento agli artt. 3, 32, 34, 35 della Costituzione. Violazione di legge ed omessa applicazione della nota

MIUR

7 marzo 2017, prot.n. 348;
Violazione di legge con riferimento alla Convenzione dei diritti del fanciullo approvata a New York in data 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 14, 16, 18, 19, 28 e 42 della legge n. 176/91;
Contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e della violazione del principio generale di uguaglianza, della carenza assoluta di istruttoria e di motivazione, di illogicità, di arbitrarietà e di ragionevolezza.

I ricorrenti hanno richiamato i principi affermati nelle sentenza della Corte di Appello di Torino e nella successiva giurisprudenza civile nonchè la Convenzione dei diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e recepita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
e in particolare all’art. 2, comma 2 per il quale gli Stati adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente TUTELATO

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