TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2012-10-25, n. 201203845

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2012-10-25, n. 201203845
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201203845
Data del deposito : 25 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08279/2012 REG.RIC.

N. 03845/2012 REG.PROV.CAU.

N. 08279/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8279 del 2012, proposto da:


E M, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso A D M in Roma, via Ugo Bartolomei, 18;


contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

nei confronti di

A G;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di esclusione dal concorso per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad una prima sommaria delibazione, che:

le censure afferenti alla clausola del bando che prevede il requisito massimo di età sono inammissibili in quanto detta clausola non risulta impugnata e, comunque, essendo immediatamente lesiva, sarebbe dovuta essere impugnata nel termine decorrente dalla pubblicazione del bando;

la censura relativa al computo del periodo di frequenza del corso come anzianità necessita di approfondimento nel merito, sicché - sussistendo il pregiudizio del periculum in mora e tenuto conto che, nella presente fase cautelare, appare prevalente l’interesse del ricorrente su quello dell’amministrazione resistente - appare opportuno consentire al ricorrente la partecipazione con riserva alle prove concorsuali da espletare nel prossimo mese di novembre;

Ritenuto equo, considerato che l’accoglimento dell’istanza cautelare è basato essenzialmente sul requisito del periculum in mora, compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.

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