TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-12-12, n. 201600705
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2016
N. 00705/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2014 REG.RIC.
N. 00161/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2014, proposto da:
T R, rappresentata e difesa dall'avvocato V L B C.F. LBRVNT70D52G479U, domiciliata ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato C.F. 80224030587, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2016, proposto da:
T R, rappresentata e difesa dall'avvocato V L B C.F. LBRVNT70D52G479U, domiciliata ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato C.F. 80224030587, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 677 del 2014:
- del provvedimento in data 31/03/2014 del Comitato per la revisione degli Albi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio istituito presso il Tribunale di Ancona, con il quale è stata disposta la cancellazione della ricorrente dall'Albo dei CTU;
- del provvedimento in data 27/05/2014 del Comitato ex art. 5 R.D. 18/12/1941 n. 1368 insediato presso la Corte di Appello delle Marche con il quale è stato respinto il reclamo avverso la cancellazione;
quanto al ricorso n. 161 del 2016:
- del provvedimento in data 2/11/2015 del Comitato per la revisione degli Albi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio istituito presso il Tribunale di Ancona, con il quale è stata confermata la cancellazione della ricorrente dall'Albo dei CTU;
- del provvedimento reso in data 12/1/2016 del Comitato ex art. 5 R.D. 18/12/1941 n. 1368 insediato presso la Corte di Appello delle Marche con il quale è stato respinto il reclamo avverso la confermata cancellazione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2016 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 31.3.2014 il Comitato per la revisione degli albi dei consulenti tecnici d’ufficio, istituito presso il Tribunale di Ancona, disponeva la cancellazione della ricorrente, già iscritta nella categoria degli psicologi, a seguito del decreto penale di condanna emesso dal GIP del medesimo Tribunale, esecutivo dal 6.3.2003, per il reato di omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale (art. 361 CP) in relazione a fatti commessi nell’esercizio della funzione di CTU.
Il Comitato riteneva che tale