TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-05-26, n. 201400805

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-05-26, n. 201400805
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201400805
Data del deposito : 26 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00820/2013 REG.RIC.

N. 00805/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00820/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 820 del 2013, proposto da:
C Q, rappresentato e difeso dagli avv. M F, M N, con domicilio eletto presso M N in Rossano, via Michelangelo, 55;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

del Decreto decisorio n. 1485/10 della Corte d’Appello di Catanzaro, depositato in Cancelleria in data 30.06..2011 e notificato in formula esecutiva in data 19.12.2011 al Ministero della giustizia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. Guido Salemi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 25 giugno 2013, la sig.ra M F ha chiesto che questo Tribunale accerti l’obbligo del Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto decisorio emesso l’11 maggio 2011, depositato il successivo 30 giugno 2011, dalla Corte di appello di Catanzaro, ritualmente notificato all’Amministrazione e munito di formula esecutiva, con cui il Ministero è stato condannato al pagamento in favore della ricorrente medesima della somma di € 750,00 a titolo di danni non patrimoniali e in applicazione della c.d. legge Pinto, oltre agli interessi legali a far data dal 2.03.2011 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio liquidate in € 501,32 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. M F.

Alla camera di consiglio del 22 maggio 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Risulta dagli atti che il summenzionato decreto decisorio è stato notificato in data 19 dicembre 2011 al Ministero della Giustizia e non è stato impugnato.

Ciò premesso, il Collegio osserva che, come ritenuto dalla costante giurisprudenza amministrativa, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e 114 del codice del processo amministrativo.

Pertanto, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore della ricorrente di quanto disposto nel decreto decisorio entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa della presente pronuncia, ovvero, se precedente, dalla notifica a cura della parte ricorrente.

Nel caso in cui l’Amministrazione non provveda all’esecuzione del decreto decisorio, allo stesso provvederà nell’ulteriore termine di giorni novanta, con spese a carico del Ministero, un commissario ad acta nella persona di un funzionario in servizio presso l’Ufficio di Ragioneria della Prefettura di Catanzaro, da designarsi dal Prefetto.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura indicata in dispositivo.

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