TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2019-03-08, n. 201901605
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Pubblicato il 08/03/2019
N. 01605/2019 REG.PROV.CAU.
N. 12054/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12054 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti S C e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, n.c.;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio di inidoneità, datato 04/10/2018, espresso dal Centro di Selezione Marina Militare – Ancona – Commissione per gli accertamenti sanitari, al reclutamento quale VFP4 nella Marina Militare per sovrappeso I.M.C. 28,93, lettera a) D.T. 04/06/2014, notificato in pari data;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della graduatoria definitiva di merito dei vincitori e dei concorrenti idonei in graduatoria utile del concorso a 206 per il corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.), incrementati a 230 in accoglimento della proposta dello Stato Maggiore della Marina giusto foglio n. M_D MSTAT RG18 0097096 del 10 dicembre 2018;
della successiva graduatoria - “VFP4 – unica immissione 2018 – corpo equipaggi militari marittimi”, nel quale i concorrenti dichiarati vincitori di concorso sono stati suddivisi per categoria/qualificazione e specialità ed elencati in ordine alfabetico secondo le categorie di assegnazione, pubblicata e resa nota, ex art. 13, comma 7, del bando di concorso, nel portale dei concorsi e nel sito internet del ministero della difesa con ulteriore pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx (doc. 2);
di ogni provvedimento e/o atto pregresso, conseguenziale e/o connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la relazione depositata in data 2 gennaio 2018, in esecuzione dell’ordinanza n. 11761/2018, nella quale l’organo accertatore all’uopo nominato ritiene di “all’atto dell’odierna verificazione la Sig.ra -OMISSIS- rientri nei parametri previsti dalla normativa vigente per il requisito dell’I.M.C., nell’ambito della selezione concorsuale in oggetto”;
Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Amministrazione, contenente l’indicazione dell’Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del …, n. …, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;
Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l’avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell’avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque);
Ritenuto di poter sospendere, nelle more, i provvedimenti impugnati, e, per l’effetto, di confermare l’ammissione della ricorrente alle successive fasi concorsuali e, altresì, di disporre l’inserimento della stessa “con riserva” nella graduatoria;
Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 20 maggio 2019 a cui, peraltro, rinvia la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio;