TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2019-01-31, n. 201901241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 2019-01-31, n. 201901241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901241
Data del deposito : 31 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2019

N. 01241/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13262/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 13262 del 2018, proposto dalla Raiffeinkasse Deutschnofen-Aldein Genossenschaft – Cassa Raffeisen di Nova Ponente-Aldino Società Cooperativa s.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V O e B R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

la Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marino Ottavio Perassi, Donatella La Licata e Michele Cossa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via Nazionale, n. 91 e domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Raiffeisen Landesbank Sudtirol AG – Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, non costituita in giudizio;

per

l'accertamento del diritto della ricorrente a non aderire ad un gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-bis TUB e per l'annullamento o la dichiarazione di nullità, e comunque la disapplicazione, previa sospensione in sede cautelare, dei provvedimenti della Banca d'Italia concernenti il procedimento di adesione al Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, e in particolare della circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), Parte Terza, Capitoli 4, 5 e 6, come risultanti dal 19° aggiornamento del 2 novembre 2016 e dal 21° aggiornamento del 22 maggio 2018, del provvedimento della Banca d'Italia del 10 luglio 2018 di accertamento delle condizioni per la costituzione del medesimo gruppo bancario cooperativo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente, ivi compresi gli atti adottati da Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. relativi a detta adesione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Banca d'Italia, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 la dott.ssa B B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 7382 del 2018;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto esposto dalle parti nel ricorso introduttivo e negli scritti difensivi;


Considerato che:

con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Raiffeinkasse Deutschnofen-Aldein Genossenschaft – Cassa Raffeisen di Nova Ponente-Aldino Società Cooperativa s.c.r.l. ha agito per l’accertamento del proprio diritto a non aderire ad un gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-bis TUB, nonché per l’annullamento, la nullità o la disapplicazione, tra l’altro, della disciplina attuativa adottata dalla Banca d’Italia, previa rimessione degli atti alla Corte Costituzionale ovvero rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea;

la Banca d’Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituite in giudizio per resistere al gravame, sollevando preliminari eccezioni di inammissibilità e concludendo, comunque, per il rigetto del ricorso;

con decreto presidenziale n.7025 del 2018 è stata rigettata l’istanza ex art. 56 c.p.a., stante l’insussistenza dei relativi presupposti;

con ordinanza n. 7382 del 2018, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione degli atti impugnati, sino a successiva camera di consiglio fissata per la definizione della fase cautelare, tenuto segnatamente conto dell’esigenza di attendere la stabilizzazione del quadro normativo di riferimento, alla luce delle modifiche al d. lgs. n. 385 del 1993 (nel testo conseguente all’intervento di riforma del 2016) in corso di approvazione da parte del Parlamento, inerenti, tra l’altro, all’obbligo di adesione ad un gruppo bancario cooperativo, oggetto delle contestazioni di parte ricorrente;

successivamente, in data 11 gennaio 2019, la Banca d’Italia, in considerazione dell’attuale quadro normativo, conseguente alle innovazioni introdotte con il d.l. n. 119 del 2018 (cd. decreto fiscale), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018, ha avanzato richiesta della declaratoria di cessazione della materia del contendere ovvero di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del presente giudizio;

in data 14 gennaio 2019, inoltre, la difesa della ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società del 10 gennaio 2019, sulla base delle medesime circostanze già rappresentate dalla Banca d’Italia;

alla camera di consiglio del 16 gennaio 2019, fissata per la prosecuzione della fase cautelare, il Collegio ha valutato sussistenti i presupposti per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata, provvedendo agli avvisi ed adempimenti prescritti in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che:

alla luce delle circostanze sopra rappresentate il Collegio valuta sussistenti i presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;

sebbene, infatti, non consti la notificazione della dichiarazione di rinuncia al ricorso in conformità alle previsioni dell’art. 84 c.p.a., nondimeno, in forza del quarto comma di detta disposizione, l’atto prodotto dalla ricorrente, in considerazione del contenuto della dichiarazione e degli specifici giustificativi addotti a fondamento della stessa, assume rilievo ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;

l’improcedibilità, inoltre, è da correlare alle sopravvenienze normative medio tempore intervenute, giacché l’art. 20-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha escluso per le banche del Trentino - Alto Adige l’obbligo inderogabile di aderire ad un Gruppo bancario cooperativo, facendo, quindi, venir meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio;

l’incidenza della sopravvenienza e la novità delle questioni implicate, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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