TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-12-15, n. 202001629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-12-15, n. 202001629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001629
Data del deposito : 15 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2020

N. 01629/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00750/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 750 del 2020, proposto da
-OMISSIS-ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via G. Bovio n. 41;;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al decreto della Corte d'Appello di Bari n. 409/2019 R.G. V.G., cron. n. 1728/2019 del 14.05.2019, corretto con decreto di correzione errore materiale n. 3263/2019 cron. del 15.10.2019, munito di formula esecutiva in data 3.6.2019 e notificato telematicamente ai sensi della L. 53/1994 all'Amministrazione resistente in data 10.06.2019, passato in giudicato per mancata opposizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. R T, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 14 dicembre 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020 e dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, presente a verbale l’Avvocato Candiano a seguito di deposito di note d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Bari-II sezione civile n. 409/2019 RG. VG. n. cronologico 1728/2019 del 14.05.2019, corretto con decreto di correzione errore materiale n. 3263/2019 cron. del 15.10.2019, munito di formula esecutiva il 3.6.2019 e notificato in data 10.06.2019 per via telematica ai sensi della L. 53/1994 ss.mm. al Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale la richiamata Amministrazione è stata condannata a pagare € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre interessi legali dall’11.3.2019 al soddisfo in favore di -OMISSIS-ed € 225,00 (duecentoventicinque/00) per compenso ed € 27,00 (ventisette/00) per spese, oltre a IVA CAP e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi nei confronti del difensore antistatario, l’Avvocato -OMISSIS-.

2. A fronte dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata, i predetti ricorrenti hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, con il quale hanno domandato a questo Tribunale amministrativo di ordinare al Ministero dell’economia e delle finanze di dare esecuzione al decreto, mediante il pagamento di quanto dovuto agli stessi ricorrenti in forza del titolo azionato.

2.1. Essi hanno altresì domandato la ripetizione delle spese per l’attività successiva, nell’importo complessivo di € 17,45 (di cui € 13,58 per il rilascio di copia esecutiva della sentenza ed € 3,87 per l’attestazione del passaggio in giudicato.

2.1. Infine hanno chiesto di nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta , affinché provveda in sua vece anche mediante pagamento in cd. conto sospeso.

3. L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito in giudizio.

4. Nell’udienza tenutasi in modalità da remoto il 14.12.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. La domanda di esecuzione del decreto sopra richiamato merita accoglimento, atteso che:

a) il decreto azionato è passato in giudicato per mancata opposizione, come da certificazione rilasciata dalla Cancelleria in data 23.09.2019;

b) il decreto è stato notificato in forma esecutiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 10.06.2019;

c) i ricorrenti hanno inviato in data 24.10.2019 all’Amministrazione la documentazione prescritta dall’articolo 5 sexies della legge 24.3.2001, n. 89;

d) sono quindi decorsi sia il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31.12.1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.02.1997, n. 30, sia l’ulteriore termine – che non deve sommarsi al primo (Corte cost. n. 135 del 2018) – di sei mesi previsto dall’articolo 5 sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001.

5.1. Ne consegue che deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

5.2. Essa è altresì tenuta al pagamento delle spese sostenute per l’attività successiva, se e nei limiti in cui risultano documentate.

6. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , ai sensi del comma 8 del già richiamato articolo 5 sexies della legge n. 89 del 2001, nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro Funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, entro il successivo termine di giorni trenta dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e facendo ricorso, ove necessario alla procedura in conto sospeso.

7. Per quanto concerne le spese di giudizio, dato il carattere seriale della presente controversia, sussistono i presupposti per la loro compensazione.

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