TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2024-02-06, n. 202402234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2024-02-06, n. 202402234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402234
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 02234/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00334/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2024, proposto da
Istituto Tecnico Orion, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9734134D7B, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,

- del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito -Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “E.I.” - Ufficio Amministrativo Centrale - Sezione Contratti, prot. n. M_D AE1C1B2 REG2023 0236394 del 07.12.2023, comunicato in pari data a mezzo pec, recante l'esclusione dell'Istituto Tecnico Orion s.r.l., nella qualità di mandataria del costituendo RTI, dalla procedura ordinaria ristretta per la stipula di un Accordo Quadro di durata quadriennale, inerente all'approvvigionamento del servizio di somministrazione di corsi professionali di lingua straniera a favore del personale dell'Esercito Italiano o di altre Forze Armate, Corpi Armati dello Stato e Altri Dicasteri, nonché della lingua italiana per il personale straniero, da effettuarsi sotto l'egida della Scuola Lingue Estere dell'Esercito mediante corsi di formazione linguistica, in modalità residenziale, a distanza, blended, inclusivi dei servizi complementari (cfr. doc. n. 1 allegato al presente ricorso);

- di tutti verbali di gara ed in particolare del verbale con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha sancito l'esclusione del “RTI ITO” (denominato anche “ATI Esercito”) dalla gara, allo stato non conosciuti;

- di ogni ulteriore atto con il quale sia stato valutato e/o disposto il provvedimento espulsivo del ricorrente RTI;

- ove occorra, della nota del 07.11.2023, a firma del RUP per la fase di affidamento, e del relativo verbale, con cui si è attivata la procedura di soccorso istruttorio nei confronti del RTI ITO (cfr. doc. n. 2 allegato al presente ricorso);

- ove occorra, dell'art. 19 del Disciplinare di gara, nei termini indicati in ricorso;

- di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché per la condanna

della Stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante la riammissione alla gara del RTI ITO.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Difesa Stato Maggiore Esercito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La Istituto Tecnico Orion s.r.l., mandataria di costituendo RTI composto da altri 10 operatori (di seguito “RTI ITO” o “ATI ESERCITO”), ha impugnato, con richiesta di misure cautelari, la propria esclusione dalla procedura ordinaria ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in modalità Application Service Provider di Consip (ASP), da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del “miglior rapporto qualità/prezzo” ex art. 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la stipula di un Accordo Quadro di durata quadriennale, articolato su unico lotto, inerente all’approvvigionamento del servizio di somministrazione di corsi professionali di lingua straniera a favore del personale dell’Esercito Italiano o di altre Forze Armate, Corpi Armati dello Stato e Altri Dicasteri, nonché della lingua italiana per il personale straniero, da effettuarsi sotto l’egida della Scuola Lingue Estere dell’Esercito mediante corsi di formazione linguistica, in modalità residenziale, a distanza, blended, inclusivi dei servizi complementari, per un numero complessivo massimo di 220.000 ore e corsi di formazione linguistica in modalità e-learning per un numero massimo di 16.000 corsi/account. Importo complessivo massimo presunto di € 9.748.000,00 IVA esente.

La gara –come visto da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50- prevedeva una fase di prequalifica per l’individuazione degli Operatori Economici interessati in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, richiesti dall’Amministrazione e una successiva fase nella quale i soggetti così selezionati vengono invitati a presentare offerta.

Esaurita la prima fase venivano invitati a presentare offerte il RTI ITO ed un altro concorrente, il RTI “International School of Languages s.r.l.-Formitalia srl”.

A seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti invitati veniva riscontrata in quella del RTI ITO una carenza formale afferente al pass dell’operatore economico (di seguito passOE) e cioè il documento che consente alla amministrazioni aggiudicatrici attraverso un codice di accedere al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito FVOE) per verificare, attraverso banche dati ed enti certificatori, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara, il che portava la Stazione appaltante a formulare con nota del 7 novembre 2023 richiesta in soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 del seguente tenore:

<<Dall’esame della “documentazione amministrativa” presentata da codesto costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) a corredo dell’offerta relativa alla procedura in oggetto è emerso che la stessa, in ossequio alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, risulta essere carente di taluni elementi di informazione previsti, con specifico riguardo ai documenti/attestazioni afferenti al passOE. In particolare, il paragrafo 19 del Disciplinare di gara (“Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara per la fase di offerta - 2^ fase”) prevede, tra la documentazione amministrativa da produrre da parte degli Operatori Economici, il documento denominato “passOE” firmato digitalmente dal legale Rappresentante/Procuratore incaricato dell’Operatore Economico. Al riguardo, si è preso atto che codesto costituendo RTI ha dato evidenza (mediante apposite attestazioni annesse alla documentazione prodotta) dell’avvenuta richiesta di rilascio da parte degli Operatori Economici del Raggruppamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite la banca dati AVCPass, entro i termini di presentazione

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