TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-08-28, n. 202300684
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Pubblicato il 28/08/2023
N. 00684/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00425/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale n. 425 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Diaz 13/C;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS-, Avv. -OMISSIS-, ha ordinato di provvedere con la massima urgenza, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della stessa, ad ottemperare all'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in data-OMISSIS- relativa alla rimozione dei rifiuti abbandonati presso l'area situata in -OMISSIS-, denominata ex -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato in data 1 luglio 2020, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.-OMISSIS- con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS-gli ha intimato di ottemperare, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, all’ordinanza n. -OMISSIS-, relativa alla rimozione e smaltimento dei rifiuti dallo stesso abbandonati in -OMISSIS- nell’area dell’-OMISSIS-.
1.2. Il Comune di -OMISSIS-si è costituito in giudizio, ed ha successivamente depositato memoria conclusionale, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
1.3. Per meglio delimitare l’oggetto dell’attuale giudizio, è necessario dare sinteticamente conto, in via preliminare, della successione degli atti emanati dal Comune di -OMISSIS-nei confronti del ricorrente nonché delle connesse vicende processuali:
- sulla base di una denuncia del 2009 da parte di un testimone che aveva sorpreso il ricorrente mentre abbandonava alcuni rifiuti nell’area dell’-OMISSIS- nel Comune di-OMISSIS-, il Comune, con ordinanza del Dirigente Area Servizi del Territorio – Settore Polizia Locale n. -OMISSIS-del-OMISSIS-, dispose, ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, la rimozione “ dei rifiuti formati da bidoni di latta e onduline di colore grigio , presumibilmente contenenti fibre di amianto (eternit) ”. Seguirono successive ordinanze dirigenziali dell’ottobre e del dicembre dello stesso anno, tutte impugnate con motivi aggiunti davanti a questo Giudice con istanze cautelari non accolte;
- il processo avviato nel 2009 si è concluso con il decreto n. 119 dell’11 aprile 2016, che lo ha dichiarato estinto per perenzione, ex art. 82, comma 1, c.p.a., e, conseguentemente, il provvedimento del 2009 è divenuto definitivo;
- nel 2018, perdurando l’illecito abbandono dei rifiuti, il Sindaco del Comune di -OMISSIS-ha adottato l’ordinanza-OMISSIS-, quest’ultima poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n.-OMISSIS-, per avere, detta ordinanza del 2018, ampliato il contenuto sanzionatorio dell’accertamento originario;
- nel 2020, il Sindaco ha infine emesso l’ordinanza per cui è causa.
2.1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha dedotto sette motivi di ricorso.
2.2. Venendo all’esame dei singoli motivi, essi sono in parte inammissibili e comunque tutti infondati.
2.3. Anzitutto, si può procede congiuntamente all’esame del primo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006;e all’esame del secondo motivo, per l’asserita violazione dell’art. 107, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 - il ricorrente in sintesi, sostiene che il provvedimento impugnato non avrebbe i caratteri dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 192 citato, ma sarebbe un atto meramente esecutivo dell’ordinanza n. -OMISSIS-del 2009, atto questo che - a suo dire - sarebbe pacificamente invalido almeno sotto il profilo della competenza, tanto è vero che il Comune l’avrebbe annullato con l’ordinanza-OMISSIS- del 2018, quest’ultima infine annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del -OMISSIS- n. -OMISSIS-. Inoltre, il ricorrente sostiene che, data la sua natura esecutiva, l’ordinanza -OMISSIS- sarebbe illegittima perché adottata dal sindaco e non dal dirigente comunale, rientrando l’atto nella competenza di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 107, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.
2.4. Tali censure sono tuttavia infondate.
2.5. Si premette che:
- ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. 152/2006 “ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate .”