TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-04-13, n. 202306395

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-04-13, n. 202306395
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306395
Data del deposito : 13 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2023

N. 06395/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00929/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 929 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Destro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (FAX 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi 12 è ope legis domiciliato



per l'annullamento

del decreto del Ministro dell’Interno prot. nr. -OMISSIS- avente ad oggetto l’espulsione di -OMISSIS-, notificato dalla Questura di Padova in data 03.01.2020;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

-OMISSIS- e -OMISSIS-, stranieri di nazionalità marocchina residenti in Italia insieme al -OMISSIS-, hanno impugnato il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto l’allontanamento di -OMISSIS- dal territorio nazionale ed il divieto di farvi rientro per anni quindici, in ragione del particolare profilo di pericolosità sociale riscontrato in capo allo stesso.

In relazione al provvedimento impugnato i ricorrenti hanno dedotto:

-eccesso di potere, in ragione dell’insussistenza di profili di pericolosità sociale in capo al ricorrente, -OMISSIS-;

-difetto di istruttoria e violazione di legge, in ragione dell’insussistenza, ovvero della non addebitabilità dei fatti contestati dal Ministero in capo al medesimo;

-carenza di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della determinazione amministrativa;

-travisamento dei fatti, in quanto il ricorrente non ha svolto le funzioni di “-OMISSIS-”, come invece indicato nel provvedimento impugnato;

-contraddittorietà estrinseca, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta, in quanto il provvedimento non ha tenuto conto delle preminenti esigenze familiari dei ricorrenti, avendo disposto l’allontanamento dal territorio nazionale del solo ricorrente senza considerare le esigenze alimentari ed affettive della -OMISSIS-;

-violazione di legge, falsa e mancata applicazione di legge e, in particolare, dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 del d.l. 144/2005 convertito e modificato con legge 155/2005, in ragione dell’assenza, nel caso di specie, dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, ovvero ancora non potendosi in alcun modo ritenere che la permanenza del ricorrente nel territorio dello Stato potesse in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali;

-violazione e mancata e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, apparendo il provvedimento fondato su elementi indiziari non riscontrati e rispetto ai quali il destinatario del provvedimento non ha avuto modo di difendersi;

- violazione e mancata e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998, dell’art. 5 della direttiva 2008/115/ce e dell’art. 8 della CEDU, per lesione del superiore interesse all’unità della vita familiare dei ricorrenti;

- mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990;

- violazione e mancata e falsa applicazione dell’art. 9 della CEDU, nella parte in cui tutela la libertà del singolo a manifestare il proprio pensiero e la propria religione.

In punto di fatto i

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