TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-06, n. 201800419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800419
Data del deposito : 6 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2018

N. 00419/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00003/1997 REG.RIC.

N. 00872/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 1997, proposto da
L Bccorsi Leopoldina (deceduta in corso di causa), rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giorgio Rossi in Ancona, corso Garibaldi, 136;

L F in B erede di Buonaccorsi Leopoldina, L G M erede di Buonaccorsi Leopoldina (deceduto in corso di causa), L G erede di Buonaccorsi Leopoldina, V I ved. L, L Carlo e L E di L G M, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Cristiano Teodoro in Ancona, via Augusto Elia, 11;

contro

Amministrazione Provinciale di Macerata;

Comune di Morrovalle;

sul ricorso numero di registro generale 872 del 1997, proposto da
L Bccorsi Leopoldina (deceduta in corso di causa), rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Giorgio Rossi in Ancona, corso Garibaldi, 136;

L F in B erede di Buonaccorsi Leopoldina, L G M erede di Buonaccorsi Leopoldina (deceduto in corso di causa), L G erede di Buonaccorsi Leopoldina, V I ved. L, L Carlo e L E di L G M, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Cristiano Teodoro in Ancona, via Augusto Elia, 11;

contro

Amministrazione Provinciale di Macerata;

Comune di Morrovalle;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 3 del 1997:

- della delibera del Consiglio comunale di Morrovalle n. 32 del 4.9.1996, di approvazione definitiva di nuovo PRG;

- della deliberazione di Giunta provinciale n. 458 dell’8.6.1996, di approvazione del PRG con stralci e prescrizioni, in particolare dell’area di proprietà dei ricorrenti;

- di ogni altro atto comunque connesso ed in particolare delle delibere consiliari di Morrovalle 20.4.1993 n. 26 e 12.7.1994 n. 36.

quanto al ricorso n. 872 del 1997:

- della delibera di Giunta Provinciale 4.4.1997 n. 219 di approvazione del PRG;

- della nota del Sindaco di Morrovalle 28.2.1997 prot. 1572.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti riferiscono di essere titolari di un’area, in Comune di Morrovalle, adiacente al centro storico ed ubicata lungo via Fonte Giannino, ad ovest della via Piave. Riferiscono, inoltre, che il Programma di Fabbricazione (PdF) classificava detta area in zona semintensiva economica nell’ambito di un più vasto comparto edificatorio che veniva urbanizzato ed edificato, per circa il 25%, attraverso la costruzione di una palazzina con 12 alloggi IACP e un’altra palazzina con 4 appartamenti.

Con delibera di Consiglio Comunale 20/4/1993 n. 26 veniva adottato il nuovo PRG che classificava l’area in oggetto in Zona di completamento B2.

Nel corso del procedimento di approvazione definitiva del nuovo strumento urbanistico, la Provincia di Macerata, con la delibera 8/6/1996 n. 458, prevedeva invece lo stralcio dell’intera area edificabile sulla base della seguente motivazione: “considerato che l’area non presenta le caratteristiche di completamento, che la stessa è in parte interessata dall’ambito di tutela integrale derivante dall’art. 39 (centri e nuclei storici) del PPAR e che inoltre è stata individuata con grado di pericolosità media nella carta delle pericolosità geologiche e geomorfologica, se ne prescrive lo stralcio e l’assorbimento nella limitrofa zona agricola di salvaguardia paesistico ambientale”.

Il Comune si adeguava all’osservazione provinciale e il nuovo strumento urbanistico veniva definitivamente approvato con delibera di Giunta Provinciale 4/4/1997 n. 219.

Gli iniziali atti del procedimento venivano impugnati con il ricorso n. 3/1997 mentre, avverso quelli conclusivi, veniva proposto il ricorso n. 872/1997 che riproduce, nella sostanza, le medesime censure.

Nessuna delle amministrazioni intimate si è costituita in giudizio.

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