TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-03-06, n. 202300703
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Pubblicato il 06/03/2023
N. 00703/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2023, proposto da D P, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Regionale Sicilia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Catania, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio Giochi Numerici e Lotterie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa misura cautelare:
- della nota ADM Sicilia prot.85802 del 24.11.2022;
- della nota ADM centrale prot. 0084529 del 18.11.2022;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale ivi compreso il parere reso dall'ufficio giochi numerici e lotterie con nota prot. 23240/RI del 3.11.2022;
nonché per la declaratoria di illegitimità del silenzio serbato sull'istanza presentata dal Sig. Palumbo per l'assegnazione a trattativa privata, ex art.7 L 25/1986, della rivendita ordinaria n. 32 in Paternò, e annessa ricevitoria lotto n. CT3068, resasi vacante per revoca della concessione in capo alla di lui moglie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 19 gennaio 2023 e depositato il 2 febbraio 2023, parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti in epigrafe, nonché la declaratoria di illegittimità del silenzio, anch’essa indicata in epigrafe, rimettendo (come si vedrà nella descrizione dei motivi) a questo Giudice la scelta fra le domande poste.
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
A. Nessuno dei provvedimenti impugnati esprimerebbe il diniego di assegnazione definitiva della ricevitoria lotto né di annullamento/revoca della assegnazione provvisoria;sul presupposto dell’inerzia dell’Amministrazione sulle istanze di parte ricorrente, parte ricorrente chiede accertare l’illegittimità del silenzio.
B. Ove gli atti impugnati fossero ritenuti espressione del potere dell’amministrazione di assegnazione provvisoria della ricevitoria sarebbero illegittimi per i motivi che seguono:
1. Consumazione del potere - violazione dell’art 29 l. 1293/1957. L’assegnazione provvisoria della ricevitoria sarebbe già avvenuta in capo al ricorrente giusto provvedimento di assegnazione prot. 68337 del 3.9.2022 e, dunque, il relativo potere si sarebbe consumato.
2. Violazione degli artt. 7 e 21 bis della l. 241/1990 - omessa comunicazione dell'avvio del procedimento - omessa comunicazione del provvedimento sfavorevole - inapplicabilità dell'art. 21 octies - eccesso di potere per difetto dei presupposti. Non sarebbe stata data comunicazione di avvio del procedimento;ove parte ricorrente fosse stata avvisata, avrebbe potuto dimostrare l'insussistenza delle ragioni di annullamento (revoca), e la sussistenza di ragioni di opportunità che avrebbero giustificato il mantenimento dell’assegnazione in capo a lui.
3. Violazione ed errata applicazione dell'art. 21 quinquies l 241/1990 - eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento. Ove le note impugnate fossero interpretate quale provvedimento di revoca, non sarebbero sussistiti i presupposti per la revoca.
4. Eccesso di potere - annullamento in autotutela - violazione degli artt. 21 octies e nonies della l.241/1990 - difetto dei presupposti. Ove le note impugnate fossero interpretate quale provvedimento di annullamento in autotutela, non sarebbero sussistiti i presupposti per l’annullamento in autotutela.
C. Illegittimità delle note qualora intese come espressione del potere di assegnazione definitiva della rivendita – illegittimità del diniego di assegnazione della ricevitoria lotto. Volendo invece considerare le note impugnate come espressione del potere di rigetto dell’istanza di assegnazione della rivendita, le stesse sarebbero ancora illegittime per tutti i motivi che seguono.