TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-06-25, n. 201908304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-06-25, n. 201908304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201908304
Data del deposito : 25 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2019

N. 08304/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06056/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6056 del 2007, proposto da
R A e R O, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, C D B, F C, con domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via Tuscolana n. 1062;

contro

Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Giaquinto in Roma, via Monte Cervialto, 146;
Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio non costituita in giudizio;

nei confronti

Soc. Cpm 90 S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del 24.04.07 n. 18500 con cui il Dirigente del

IV

Settore Pianificazione Programmazione del Territorio del Comune di Ciampino ha espresso parere contrario sulla domanda di sanatoria edilizia ai sensi art. 32 l. 47/85 e art. 39 l. 729/94.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ciampino e di Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del 24.04.07 n. 18500 con cui il Dirigente del

IV

Settore Pianificazione Programmazione del Territorio del Comune ha espresso parere contrario, ai sensi art. 32 l. 47/85 e art. 39 l. 729/94, alla sanatoria di abusi edilizi realizzati nel 2003 su due manufatti siti in via Doganale 16 su terreno agricolo distinto in catasto al foglio 10 particella 263, sub 502 e sub 503 già 95, di cui era stata chiesta la sanatoria con istanze del 9.12.2004, ai sensi della legge n.326/2003;
nonché, quali atti presupposti, la delibera dalla GR n. 55/2006 che ha approvato la variante generale al PRG, la delibera dalla GR n. 211/2002 di ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell’art. 22 co 1 lett. b) della

LR

24/98, del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblici.

Il ricorso è affidato a vizi riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato, depositando memoria difensiva;
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che resiste solo formalmente.

Non si è costituita in giudizio nessuna delle altre parti intimate,

L’istanza di sospensiva è stata respinta con ordinanza n. 3660/2007.

Con avviso del 9.11.2015 è stato comunicato l’avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell’art. 82 CPA.

Con istanza a firma congiunta del 24.3.2016 è stata rappresentata la persistenza dell’interesse alla decisione della causa ed è stata richiesta la fissazione dell’udienza pubblica.

Alla udienza pubblica del 26.3.2019, presenti solo i difensori delle Amministrazioni resistenti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va innanzitutto rilevato che il ricorso manca della parte in fatto, dato che il gravame non riporta alcuna esposizione delle circostanze della vicenda contenziosa, limitandosi ad enunciare direttamente ed unicamente i motivi di censura dell’atto impugnato.

Le premesse fattuali possono tuttavia essere ricostruite sulla base dalla documentazione agli atti.

Dall’atto di compravendita (all. 2) si evince che: la società

CPM

90 srl ha venduto alla ricorrente R A, commercialista, coniugata in regime di separazione dei beni, un villino sito in via Doganale 16 su terreno agricolo distinto in catasto al foglio 10 particella 263, sub 503 già 95, acquistato con atto del 25.11.2005, villino distinto con lettera B – confinante, tra l’altro, con distacco verso sub 502 (già 95);
con tale particella ha in comune anche la rampa di accesso (sub 501)

Nel medesimo atto la venditrice società

CPM

90 dichiara che: la costruzione in parola era stata realizzata in virtù di concessione edilizia n. 2605 del 18.6.1992 (in all. 4), con concessione edilizia in variante n. 584 del 5.12.1994 (all.5);
successivamente erano state realizzate opere abusive delle quali era stata richiesta la sanatoria con tre istanze del 7.12.2004 registrate al protocollo comunale con n. 43351, 43352 e 43355;
che sull’area insisteva un vincolo paesistico, per cui, sempre al fine di conseguire il condono degli abusi predetti era stato richiesto al Comune, quale autorità sub-delegata ex L.R. n. 59/1995, il parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/85, con istanza del 2.11.2005, acquisita al protocollo comunale al n. 41620.

Sebbene non indicate nell’elenco degli atti allegati al ricorso, di fatto, è ad essi unita una relazione tecnica per condono edilizio ex lege 326/2003, per la proprietà CPM ad istanza di Romano Anna e Orazio -, sulla quale non risulta apposto alcun segno comprovante il deposito presso il Comune – relativa ad edificio sito in via Doganale 16 su terreno classificato in zona di PRG agricola – sottozona E2 distinto in catasto al foglio 10 particella 263, sub 502 e sub 503 (già 95),di superficie pari a mq. 4980, attribuito a Romano Anna (edificio A) e R O (edificio B). Dalle foto allegate e dal riferimento dell’atto di compravendita alla comune particella sub 501 come rampa di accesso all’edificio, si evince che si tratta di costruzione in adiacenza, di proprietà dei ricorrenti.

Con il provvedimento impugnato il Comune, quale autorità sub-delegata ex L.R. n. 59/1995 ad esprimere il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47/85, non si pronuncia solo sulle domande di sanatoria edilizia sopraindicate, ma anche sulle domande presentate in pari data ed acquisite al protocollo al n. 43343, 43345, 43348 (anche se nel provvedimento tutte e sei le domande sono riferite come presentate dai ricorrenti, dagli elementi soprarichiamati si evince che queste ultime tre concernono l’edificio B).

Nel predetto provvedimento le opere abusive sono descritte come segue: per quanto riguarda l’edificio A), totale difformità dalla concessione edilizia con ampliamento opere esterne e, per quanto riguarda l’edificio B), cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale con ampliamento del piano terra.

Nello stesso viene altresì riportato l’anno 2003 come epoca di realizzazione degli interventi abusivi in contestazione, come dichiarato dagli stessi istanti nelle domande di sanatoria presentate ai sensi della legge n. 326/2003.

Tanto premesso in fatto, si passa da esaminare i motivi di ricorso.

Innanzitutto vanno disattese le doglianze dedotte avverso la delibera dalla GR n. 55/2006 che ha approvato la variante generale al PRG ed avverso la delibera della GR n. 211/2002 di ricognizione e graficizzazione, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. b), della LR n. 4/98, del vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblici, impugnati quali atti presupposti.

Al riguardo, va respinta la doglianza con cui si lamenta il difetto di motivazione, in quanto, trattandosi di atti generali, non sono soggetti a tale onere.

Per quanto specificamente riguarda la delibera GR n. 211/2002, asseritamente adottata ed approvata sulla base di cartografie non aggiornate, in quanto non terrebbero conto delle costruzioni esistenti, la censura va disattesa essendo affidata a deduzioni generiche e comunque non determinanti, dato che la presenza di edifici in zona non comporta, di per sé, l’esclusione dell’area da quelle vincolate, essendo, a tal fine necessaria la dimostrazione dell’esistenza delle specifiche circostanze atte a giustificare l’esenzione dal vincolo, ai sensi dell’art. 82

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