TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202318971

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202318971
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318971
Data del deposito : 14 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/12/2023

N. 18971/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00223/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2023, proposto da
A D M, L D G, L S, P D M, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F F, controinteressato intimato non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota del D.A.P. – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI Concorsi – prot. m_dg.GDAP.10/11/2022.0427955.U, del 10/11/22, successivamente venuta a conoscenza dei ricorrenti, con cui si è stabilito di conferire priorità nella scelta delle sedi di assegnazione ai Vice Ispettori della Polizia Penitenziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso interno per soli titoli per 691 posti (606 uomini, 85 donne), indetto con P.D.G. del 12 maggio 2020;

- della nota del D.A.P. – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI Concorsi – prot. m_dg.GDAP.15/11/2022.0435813.U, del 15/11/22, successivamente venuta a conoscenza dei ricorrenti, con la quale l'Amministrazione ha avviato le operazioni di assegnazione delle sedi in applicazione delle disposizioni di cui alla nota prot. m_dg.GDAP.10/11/2022.0427955.U, del 10/11/22;

- del Decreto nomina a vice ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria ed assegnazione sede adottato in data 17/11/22 dal D.A.P. – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI Concorsi – allegato alle note di trasmissione prot. m_dg.GDAP.17/11/2022.0441943.U, del 17/11/22 e m_dg.GDAP.17/11/2022.0029231.ID, del 17/11/22 successivamente venute a conoscenza dei ricorrenti, con la quale l'Amministrazione ha immesso in ruolo ed assegnato la destinazione secondo disposizioni di cui alla nota prot. m_dg.GDAP.10/11/2022.0427955.U, del 10/11/22;

- nonché in via presupposta degli artt. 1 e 9 del Decreto 12 maggio 2020 - Concorso interno per 691 posti (606 uomini, 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa V A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 5 gennaio 2023 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento.

Si è costituita l’Amministrazione in giudizio controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.

Con ordinanza nr. 7640/2023 il Collegio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio processuale tramite notifica per pubblici proclami.

All’udienza del giorno 8 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Gli odierni ricorrenti, appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, chiedono l’annullamento del bando di concorso interno per titoli a complessivi n. 691 posti (606 uomini e 85 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria indetto con p.D.G. 12 maggio 2020, nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali.

Con plurimi motivi di gravame i ricorrenti lamentano l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 9 del Bando di concorso, in combinato con l’art. 1, la violazione del principio della par condicio dei candidati ai concorsi, la disparità di trattamento e l’eccesso di potere, eccependo altresì la violazione degli artt. 44, comma 10, lettera a) d.lgs. n. 95/2017;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lgs 443/92;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 487/1994;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 10, lettera a) d.lgs. n. 95/2017;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lgs 443/92;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.P.R. n. 487/1994.

Evidenziano, in particolare, l’illegittimità del provvedimento di assegnazione presso la indicata sede di servizio - adottato dopo che gli stessi ricorrenti sono risultati vincitori del concorso interno- , per essere stati superati, nella scelta della sede di servizio di assegnazione, da colleghi pari grado non aventi titolo, in spregio dell’ordine della graduatoria, avendo l’Amministrazione dato priorità - nella scelta delle sedi disponibili - agli appartenenti all’aliquota di riservatari di cui all’art. 1, comma 1, lett. a del bando, pure con voto finale deteriore rispetto a quello dei ricorrenti, in violazione del bando di concorso, della normativa vigente e dei principi che governano la materia concorsuale.

Tale previsione risulterebbe, secondo parte ricorrente, illegittima perché contrastante con l’art. 44 del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95.

Quest’ultimo, in tema di accesso al ruolo degli ispettori, al comma 10, prevede che, in fase di prima attuazione “ l’accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ….a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’art. 16 del d.lgs. 30-10-1992, n. 443;
il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo;
a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento della sede di servizio;
per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria
”.

Nel caso in esame, il bando di concorso, all’articolo 1, nell’indire la procedura per complessivi 691 posti (606 uomini e 85 donne), disponeva che il concorso era riservato al personale secondo le seguenti aliquote: a. per il 70 per cento dei suddetti posti, pari a n. 484 posti (424 uomini e 60 donne) al personale che appartiene al ruolo dei sovrintendenti;
b. per il restante 30 per cento, pari a n. 207 posti (182 uomini e 25 donne), al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti;
prevedendo, altresì, al comma 2, che “ Il concorso di cui al comma 1, lettera a) è riservato per il cinquanta per cento dei posti, pari a 242 posti (212 uomini;
30 donne) al personale con la qualifica di sovrintendente capo. I vincitori di tale riserva conservano, a domanda, la sede di servizio. Il diritto alla conservazione della sede di servizio può essere esercitato esclusivamente dai sovrintendenti capo nel limite numerico dei 242 posti (212 uomini;
30 donne), corrispondente al 50 per cento della predetta riserva
” ed aggiungendo, al comma 3, che “ Se i posti riservati ad un’aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria ”.

All’esito della procedura, l’Amministrazione, stilava, con riferimento all’aliquota riservata al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, un’unica graduatoria maschile e un’unica graduatoria femminile, facendo confluire in esse tanto i vincitori con la qualifica di sovrintendenti capo tanto quelli con la qualifica di vice sovrintendenti e sovrintendenti e che i vincitori risultavano essere quasi tutti “sovrintendenti capo”.

L’amministrazione, con successivo d.D.G. dell’11 novembre 2021, dichiarava vincitori tutti i 371 sovrintendenti del ruolo maschile e i 60 del ruolo femminile, senza nulla specificare in ordine al personale con la qualifica di sovrintendente capo ed al beneficio della permanenza, a domanda, nella sede di servizio.

Restava, pertanto, invariata la previsione del bando di cui all’articolo 1, laddove precisava che il diritto alla conservazione della sede di servizio poteva essere esercitato esclusivamente dai sovrintendenti capo nel limite numerico dei 242 posti (212 uomini e 30 donne).

Si rappresenta che la previsione dell’articolo 1, comma 2 del bando è illegittima, in quanto l’amministrazione, nulla disponendo in ordine alla posizione dei ricorrenti, li ha nominati vincitori senza riconoscere il medesimo diritto alla conservazione della sede attribuito ai loro pari qualifica dall’articolo 44, comma 10, del d.lgs. n. 95 del 2017.

Si determinerebbe, quindi, una disparità di trattamento ai danni della restante parte del personale confluito nell’aliquota b), nonché risulterebbero altresì violati i criteri meritocratici da sempre dettati e difesi dalla giurisprudenza amministrativa, sottraendo un rilevante numero di sedi (212) ai candidati “più meritevoli”, per conservarle invece ad altro personale, indipendentemente dall’iter concorsuale, solo perché in possesso della qualifica di “sovrintendente capo”.

Parte ricorrente ha contestato altresì il modus operandi dell’amministrazione penitenziaria, posto che il posizionamento in graduatoria e, quindi, la scelta delle sedi “migliori”, sarebbe stata rimessa unicamente all’andamento del percorso formativo, tralasciando del tutto la graduatoria di ammissione al corso e, quindi, prescindendo dai “titoli”.

Tanto si desume dall’art. 9, comma 6, del bando, a mente del quale “ La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami finali. A parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità nella qualifica, l’ordine di ruolo ”.

Tale disposizione violerebbe, quindi, l’esplicita previsione dell’art. 25, comma 4 bis, del d.lgs 30 ottobre 1992, n. 443, nella parte in cui stabilisce che “ la graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso ”.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

L’articolo 44 del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, recante “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”, nel disciplinare la revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e, in particolare, nel dettare “ Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di Polizia penitenziaria ”, così dispone al comma 10: “ Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in fase di prima attuazione l’accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
a) Per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo;
a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
b) Per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all’altra categoria.
”.

L’esame della norma evidenzia che il concorso riservato è finalizzato a coprire il 70 per cento dei posti disponibili nel ruolo degli ispettori.

Di tale aliquota, così individuata, il 70 per cento dei posti è riservato a coloro i quali appartengono al ruolo dei sovrintendenti, specificandosi ulteriormente che, di tale 70 per cento, il 50 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo, al quale ultimo viene salvaguardato, a domanda, il mantenimento della sede di servizio.

Orbene, la previsione del mantenimento della sede di servizio per i sovrintendenti capo si inserisce in una disposizione volta a definire le aliquote di posti riservati alle categorie dei sovrintendenti (sovrintendenti capo, sovrintendenti e vice sovrintendenti), stabilendo, in particolare, una riserva di posti del 50 per cento ai soggetti con qualifica di sovrintendente capo.

Il beneficio del mantenimento della sede di servizio, oggi in contestazione, viene dunque collegato, nella configurazione strutturale della disposizione normativa, alla immediatamente precedente disposizione che stabilisce, in favore di questi, una specifica riserva di posti.

L’interpretazione della norma consente di affermare che la inequivocabile intenzione del legislatore è stata quella di accordare il beneficio ai soli sovrintendenti capo vincitori del concorso che risultassero rientrare, in relazione alla posizione ricoperta in graduatoria, nel numero dei posti oggetto di riserva, e non anche a tutti i vincitori del concorso comunque in possesso della qualifica di sovrintendente capo, pur se collocatisi nella graduatoria finale in posizione ulteriore e successiva rispetto al numero di posti oggetto di riserva.

D’altra parte, la norma non vieta affatto che sovrintendenti capo, pur non collocatisi nel numero dei posti riservati, non possano essere dichiarati, nell’ambito del complessivo numero di posti per il quali la procedura è stata bandita, vincitori della stessa ed ammessi al successivo corso di formazione.

Vi è, infatti, come emerge dall’articolo 44, comma 10, sopra riportato, che la partecipazione al concorso è consentita a tutti i soggetti che appartengono al ruolo dei sovrintendenti, ai quali nel complesso è riservato il 70 per cento dei posti, precisandosi, altresì, che “ se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti ad altra categoria ”.

Non vi è dunque, una riserva specifica di posti per i soli aspiranti con la qualifica di sovrintendente e di vice sovrintendente.

Di conseguenza, i concorrenti in possesso della qualifica di sovrintendente capo possono risultare vincitori del concorso (ed essere successivamente nominati nel ruolo degli ispettori) senza che una preclusione possa in proposito derivare dal numero limitato dei posti loro riservati nella procedura concorsuale, tutte le volte in cui la loro posizione nella graduatoria finale rientri nell’ambito del numero dei posti complessivamente banditi, non vi siano concorrenti vincitori che coprano in toto l’aliquota riservata al personale del ruolo degli agenti e degli assistenti e tutte le volte in cui, nell’ambito della specifica procedura riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti, essi si siano classificati in una posizione poziore rispetto a colleghi aventi la qualifica di vice sovrintendente e di sovrintendente.

In buona sostanza, l’inclusione tra i vincitori dei sovrintendenti capo, oltre il numero di posti ad essi specificamente riservato, è consentita dalla circostanza che per i vice sovrintendenti ed i sovrintendenti non è prevista alcuna specifica riserva di posti e, dunque, la copertura di quelli eccedenti la riserva garantita ai sovrintendenti capo ben può essere effettuata con quei concorrenti aventi la qualifica di sovrintendente capo che, all’esito della procedura concorsuale, abbiano conseguito una collocazione in graduatoria utile nell’ambito del numero complessivo di posti bandito per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.

E’ evidente, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che i sovrintendenti capo dichiarati vincitori ma non rientranti nel prioritario numero di posti oggetto della riserva a tale categoria specificamente riconosciuta, non potranno fruire del beneficio della conservazione della sede a domanda, risultando questo collegato dalla legge non semplicemente al possesso della relativa qualifica in capo al vincitore ma alla precipua circostanza che lo stesso si trovi in graduatoria in posizione tale da poter coprire uno dei posti “riservati”.

Tanto precisato in ordine alla disposizione normativa primaria disciplinatrice della materia, il Collegio evidenzia che il bando di concorso di cui al dDG del 12 maggio 2020 ed i successivi provvedimenti adottati dal Ministero, pure oggetto della presente impugnativa, risultano legittimi e non affetti dai vizi dedotti nel gravame.

Deve, in proposito, in primo luogo essere affermato che la disposizione del bando gravata dai ricorrenti risulta pedissequamente applicativa dell’articolo 44, comma 10, del d.lgs. n. 95 del 2017, così come sopra riportato ed interpretato.

Ed, invero, il bando, all’articolo 1, ha previamente individuato il numero complessivo dei posti da mettere a concorso, precisato in 691 posti complessivi (606 uomini;
85 donne), pari al settanta per cento dei posti disponibili nel ruolo degli ispettori.

Di tale numero esso (articolo 1, comma 1, lettera a) ha stabilito l’aliquota del settanta per cento, pari n. 484 posti (424 uomini;
60 donne), da assegnare “ al personale che appartiene al ruolo dei sovrintendenti ”;
individuando, poi, al comma 2, conformemente a quanto stabilito dal comma 10 dell’articolo 44 del decreto legislativo, la riserva di posti spettanti al personale con qualifica di sovrintendente capo.

In proposito, il predetto comma 2 dispone che “ Il concorso di cui al comma 1, lettera a) è riservato per il cinquanta per cento dei posti, pari a n. 242 posti (212 uomini;
30 donne), al personale con qualifica di sovrintendente capo. I vincitori di tale riserva conservano, a domanda, la sede di servizio. Il diritto alla conservazione della sede di servizio può essere esercitato esclusivamente dai sovrintendenti capo nel limite numerico di 242 posti (212 uomini;
30 donne), corrispondenti al 50 per cento della predetta riserva
”.

Come sottolineato da parte ricorrente, il concorso in questione rappresenta una procedura interna, per soli titoli, senza la previsione del superamento di alcuna prova, scritta o orale, senza che, quindi, debba essere considerata “ la media dei voti riportati nel concorso per l’accesso al ruolo ”, essendo previsto dall’art. 9, comma 6, del bando, che “ La nomina ... è conferita con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, secondo l’ordine di graduatoria risultante dagli esami finali. A parità di punteggio prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità nella qualifica, l’ordine di ruolo ”.

Per le ragioni in precedenza esposte nel chiarire i contenuti dispositivi del comma 10 dell’articolo 44 del d.lgs. n. 95/2017, le previsioni del bando risultano rispettose della norma primaria, in quanto attribuiscono il diritto al mantenimento della sede ai soli sovrintendenti capo collocatisi in graduatoria nell’ambito dei posti riservati a tale categoria, mentre implicitamente (ma altrettanto inequivocabilmente) la escludono per quei vincitori in possesso della qualifica che vengano a ricoprire, in base alla loro collocazione in graduatoria, ulteriori posti;
operando in tal modo una corretta applicazione della norma primaria, la quale, come sopra visto, collega il beneficio del mantenimento della sede non al solo possesso della qualifica ma anche alla collocazione del vincitore nell’ambito dei posti coperti dalla riserva.

Non può, pertanto, affermarsi che, nominando vincitori anche soprintendenti capo oltre il numero di posti di cui alla richiamata riserva, l’amministrazione abbia illegittimamente omesso di attribuire agli stessi il beneficio del mantenimento della sede, considerandosi che la non fruibilità del beneficio per questi discende direttamente dalle disposizioni della norma primaria e dalla successiva previsione del bando di concorso, che, per le ragioni innanzi esposte, ben consentivano la nomina, quali vincitori, dei sovrintendenti capo anche oltre il limite dei posti a tale categoria specificamente riservati nell’ambito del numero dei posti complessivamente attribuiti alla categoria generale dei sovrintendenti.

Il mancato riconoscimento del diritto del mantenimento della sede, risulta, quindi, legittimo, in quanto pienamente coerente e rispettoso della norma del decreto legislativo disciplinatrice della procedura concorsuale.

Parimenti legittima risulta la scelta operata dall’Amministrazione di redigere un’unica graduatoria, senza distinguere i concorrenti con la qualifica esclusiva di sovrintendenti e quelli con la qualifica di sovrintendente capo, considerandosi in primo luogo che il concorso riservato è stato bandito per complessivi n. 691 posti, di cui 484 posti per il personale appartenente al ruolo generale dei sovrintendenti (categoria comprensiva tanto dei sovrintendenti che dei sovrintendenti capo) riconoscendo il diritto al mantenimento della sede nel limite numerico di 242 posti, ai soli “vincitori della riserva”;
è, dunque, chiaro, e non revocabile in dubbio, che questo spetti ai sovrintendenti capo che, a prescindere dalla formale collocazione numerica in graduatoria, rientrino nell’ambito della predetta riserva e, cioè, ai primi 242 vincitori del concorso con la qualifica di sovrintendente capo.

Può a questo punto passarsi all’esame delle censure di eccesso di potere per illogicità, di violazione dei principi costituzionali e di disparità di trattamento formulate in ricorso.

I motivi di doglianza in proposito articolati sono infondati.

Il Collegio premette che la previsione del bando in contestazione - relativa al riconoscimento del diritto al mantenimento della sede in via esclusiva “ai vincitori di tale riserva” - è espressione di attività vincolata dell’amministrazione in quanto tale regola di svolgimento della procedura concorsuale è già a monte stabilita dalla disposizione primaria (articolo 44, comma 10, del decreto legislativo n. 95/2017) e, pertanto, non essendosi in presenza dell’esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, risultano in radice inconfigurabili vizi di eccesso di potere, che è patologia propria dell’agere discrezionale del soggetto pubblico.

In ogni caso deve osservarsi che, in disparte l’assorbente profilo sopra evidenziato, l’esame sia dei provvedimenti impugnati che della norma primaria di riferimento induce ad escludere la sussistenza delle contestate illegittimità.

In primo luogo, la disposta limitazione del beneficio invocato dal ricorrente, ricavabile per quanto innanzi detto sia dall’articolo 44 del decreto legislativo sia dal bando di concorso, non si pone in contrasto con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione né risulta illogica o irragionevole.

Invero, il beneficio del mantenimento della sede nell’attribuzione al dipendente di una qualifica superiore e, dunque, nell’accesso, nell’ambito dell’organico dell’ente di appartenenza, ad un posto diverso rispetto a quello in precedenza occupato determina inevitabili ripercussioni nell’assetto organizzativo dell’amministrazione, con indubitabile limitazione del potere di quest’ultima di organizzare la propria struttura burocratica, con precipuo riferimento all’obiettivo di razionalizzare l’assegnazione del personale dipendente in relazione alle esigenze concrete delle sue articolazioni territoriali ed alla necessità di consentire l’ottimale e regolare funzionamento di queste ultime.

Vi è, dunque, rispetto a tali esigenze ed alla necessità di farvi fronte, perseguendo le finalità di buon andamento, di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, che è certamente logico e ragionevole limitare il riconoscimento del diritto al mantenimento della sede non a tutti i vincitori di concorso, ma solo a coloro i quali vengano ad occupare i posti coperti dalla riserva, atteso che in tal modo l’amministrazione conserva comunque margini accettabili di manovra nell’assegnazione dei nuovi ispettori sulla base delle proprie esigenze e necessità di funzionamento, onde poter svolgere la propria azione in conformità ai principi generali regolatori della stessa e del suo potere di organizzazione dei servizi ad essa affidati.

Vi è, pertanto, nella scelta operata, un ragionevole bilanciamento degli opposti interessi coinvolti, consentendosi il diritto al mantenimento della sede entro precisi limiti numerici che non obliterano in toto o in maniera altamente pregiudizievole il potere di organizzazione dell’amministrazione nella dislocazione territoriale di coloro che hanno acquisito la nuova qualifica, funzionale al buon andamento della stessa.

D’altra parte, il mancato riconoscimento del diritto alla conservazione della sede ai ricorrenti dichiarati vincitori non esclude comunque che allo stesso possa essere in concreto riconosciuto il mantenimento della sede pregressa, tutte le volte in cui in tale sede sia comunque presente un posto di organico scoperto, ovvero quando, nell’esercizio del suo potere discrezionale di organizzazione, l’amministrazione valuti la necessità di operarne una nuova istituzione, in quanto conforme alle sue esigenze e compatibile con la situazione complessiva dell’organico presente nelle strutture territoriali attraverso cui essa opera.

Sotto altro profilo, poi, la limitazione del beneficio solo ad alcuni dei vincitori con qualifica di sovrintendente capo risulta rispettosa dell’articolo 97 della Costituzione e del principio meritocratico dallo stesso ricavabile, atteso che esso viene riconosciuto ai soli soggetti che, nell’ambito della riserva di posti, si sono meglio graduati nella procedura concorsuale e, dunque, siano risultati professionalmente più qualificati e comunque più meritevoli rispetto a quelli collocati in una posizione eccedente la predetta riserva.

Non vi è, infine, violazione del principio di uguaglianza e vizio di disparità di trattamento.

Come da giurisprudenza consolidata, la violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione ed il vizio di disparità di trattamento possono configurarsi solo ove situazioni identiche siano trattate in modo diverso dall’Amministrazione ovvero situazioni differenti ricevano irragionevolmente lo stesso trattamento.

Nella specie, i ricorrenti lamentano disparità di trattamento con riferimento al criterio di priorità nella permanenza della sede di servizio adottato dall’amministrazione.

La doglianza non è meritevole di favorevole considerazione.

Sotto il primo profilo, si osserva che la posizione dei ricorrenti non è affatto identica a quella dei sovrintendenti capo che risultino vincitori del concorso in relazione ai posti coperti dalla riserva.

Ed, invero, la identità delle situazioni, ai fini della verifica del vizio di disparità di trattamento, non può essere valutata con riferimento parziale a specifici e limitati aspetti della posizione dei soggetti posti in comparazione, ma deve attingere all’esame della complessiva posizione degli stessi, quale inserita nella specifica vicenda amministrativa della quale si controverte.

Orbene, i lamentati vizi sono nello specifico esclusi dal fatto che comunque la disciplina concorsuale, considerata nel suo complesso, tiene conto della diversità delle due categorie e riconosce alle stesse un trattamento non identico.

Vi è, infatti, da considerare che il bando di concorso, dei cui esiti i successivi provvedimenti impugnati sono applicazione, prevedono, per la categoria dei sovrintendenti, una riserva pari al settanta per cento dei posti messi a concorso e, all’interno di essa, una riserva del cinquanta per cento ai soggetti con qualifica di sovrintendente capo, così attribuendo alla categoria dei sovrintendenti, in relazione alla peculiarità della qualifica posseduta, maggiori chances di conseguire la vittoria della procedura, per i sovrintendenti capo anche utilizzando l’aliquota dei posti non coperta dalla specifica riserva in loro favore e consentendo, in caso di copertura di un posto rientrante nella riserva specifica, il diritto al mantenimento della sede.

Per gli agenti e gli assistenti, invece, la riserva dei posti è riconosciuta nel solo limite del 30%, senza alcun riconoscimento del diritto al mantenimento della sede.

Non vi è, dunque, disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza, risultando le due categorie diversamente considerate e disciplinate dal legislatore e dall’amministrazione in relazione al concorso per cui è controversia.

La dedotta inapplicabilità ai sovrintendenti capo ed agli agenti ed assistenti del beneficio del mantenimento della sede non determina, dunque, alcuna violazione dei principi costituzionali, considerandosi che per i primi la negazione del beneficio è prevista solo ove essi non vengano a ricoprire posti rientranti nella riserva, mentre per gli agenti e gli assistenti essa è assoluta, non potendo gli stessi mai essere titolari del relativo diritto.

Vi è stato, dunque, un ragionevole trattamento differenziato tra le due categorie, riveniente dalla diversità della qualifica posseduta;
conseguendo nella specie il mancato riconoscimento ai ricorrenti del beneficio non da una indiscriminata preferenza per la categoria dei sovrintendenti capo, quanto piuttosto dagli esiti concreti della procedura concorsuale che ne hanno impedito la fruizione.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, il Collegio ritiene che le domande di annullamento proposte siano infondate e vadano, pertanto, respinte.

Le spese possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

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