TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-17, n. 202412296

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-17, n. 202412296
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412296
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 12296/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16912/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16912 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “ Ampliamento nodo di scambio stazione F.S. Frascati DRG 919 del 27.10.2022 – Comunicazione di esclusione dalla procedura di affidamento ”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Azienda Strade Lazio - Astral S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. il 27 dicembre 2023 e depositato in pari data, il -OMISSIS- agisce per l’annullamento del provvedimento (nota prot. n. -OMISSIS-) con il quale Astral S.p.A. ha disposto la sua esclusione dalla procedura di affidamento dei lavori per l’“Ampliamento nodo di scambio stazione F.S. Frascati DRG 919 del 27.10.2022”, avendo riscontrato, a seguito delle verifiche d’ufficio, l’irregolarità contributiva della -OMISSIS- Srl, indicata dal ricorrente consorzio quale consorziata esecutrice.

2. Premettendo di essersi classificatosi primo nella graduatoria provvisoria del 20 ottobre 2023 ha affidato l’impugnativa ad un unico ed articolato motivo di ricorso così di seguito rubricato:

I. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT, DA 1 A 5 DEL D.LGS. N. 36/2023 E DELL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I.; VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 94, COMMA 6 E 96 DEL D.LGS. N. 36/2023; VIOLAZIONE E OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, DEL D.LGS. N. 36/2023; VIOLAZIONE E ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 18, PARAGRAFO 1, ART. 57, PARAGRAFO 2 E PARAGRAFO 3 E ART. 63, PARAGRAFO 1, COMMA 2, DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 41 E 97 COST.

3. Si contesta, in sintesi, che la Stazione appaltante avrebbe obliterato illegittimamente l’applicazione delle disposizioni in materia di cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, come disciplinate dall’art. 97 del d.lgs n. 36/2023, in quanto Astral S.p.A, riscontrata l’irregolarità contributiva della consorziata -OMISSIS- (ai sensi dell’art. 94 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023), avrebbe comunque dovuto interpellare il Consorzio ricorrente consentendogli di mantenere la propria partecipazione, previa estromissione della consorziata.

4. Secondo, quindi, la prospettazione ricorsuale sussisterebbe uno specifico onere, rinveniente dalla l. n. 241/1990 e dall’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023, in capo alla Stazione Appaltante, di interpellare il concorrente prima di procedere alla sua esclusione per una delle cause di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023.

5. Tanto più che nel caso di specie il Consorzio ricorrente, prima di procedere alla designazione in gara delle consorziate e prima di presentare l’offerta, si era premurato di verificare il possesso dei requisiti di queste ultime, compresa la regolarità fiscale e contributiva, accertando il possesso da parte della consorziata designata, -OMISSIS- di regolare DURC, emesso in data 29 giugno 2023.

6. Sicchè il -OMISSIS- avrebbe appreso dell’irregolarità contributiva sopravvenuta in capo a quest’ultima solo a seguito e per mezzo del provvedimento di esclusione quivi gravato.

7. Precisa, quindi, parte ricorrente che, il provvedimento di esclusione, richiamando in motivazione l’art. 94, comma 6 e l’art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023,

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