TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-06-07, n. 202100179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-06-07, n. 202100179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202100179
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2021

N. 00179/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU NE GI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, proposto da
Università degli Studi Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mara Giuseppina Bottone e Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



Ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. “al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza”

della sentenza di Tribunale Amministrativo per il IU NE GI -OMISSIS-, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. -OMISSIS-;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e da ultimo dall’art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 1 aprile 2021, n. 44, che dispone che “ le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021…”;

Vista l’istanza di discussione della causa mediante collegamento da remoto presentata dal-OMISSIS-ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nella camera di consiglio telematica del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori, presenti da remoto, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’Università degli Studi di Trieste ha proposto ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza” della sentenza di questo Tribunale -OMISSIS-, confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. -OMISSIS-, con la quale – si rammenta – è stata annullata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento-OMISSIS-dell’Università degli Studi di Trieste, di cui al verbale n.-OMISSIS-, che aveva denegato la chiamata del dott. -OMISSIS- per il posto di ricercatore a tempo determinato triennale (-OMISSIS-) presso il Dipartimento stesso.

Nello specifico, parte ricorrente ha manifestato dubbi su:

1. “quale sia l’esatto ambito della decisione rimessa al Consiglio di Dipartimento. Si chiede, infatti, se detto Consiglio debba porre nuovamente la proposta di chiamata del dott. -OMISSIS- all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento -OMISSIS- con pienezza di poteri in ordine all’esito della deliberazione, oppure se il Consiglio debba solo integrare la precedente deliberazione con un’adeguata motivazione, fermo restando il contenuto dispositivo della deliberazione, formulando <ora per allora> la motivazione della deliberazione assunta in -OMISSIS-dal Consiglio di Dipartimento in ordine alla chiamata -OMISSIS-;

2. In quest’ultimo caso, (…) se si debba o meno procedere ricostruendo l’organo nella medesima composizione dell’epoca e, dunque, se, a tal fine, si debbano richiamare tre professori (-OMISSIS-) cessati, nel frattempo, dal servizio, o se la deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di Dipartimento nella sua attuale composizione;

3. Inoltre, risulta tuttora insoluta la problematica di come sia possibile motivare i voti di astensione: sul punto specifico né il TAR, né il Consiglio di Stato, si sono soffermati. Infatti, non vi è alcuna norma che imponga l’obbligo di motivazione in capo a coloro che si astengano, considerato altresì che, laddove il legislatore ha voluto che l'astensione fosse motivata, lo ha espressamente richiesto. Si pensi ad esempio all’art. 223 c.p.p. che invece espressamente prevede l’obbligo di motivare l’astensione;

4. Qualunque sia la soluzione che codesto TAR intenda fornire ai suesposti dubbi, sussiste l’ulteriore problematica concernente l’astensione per conflitto di interessi (o tecnica), alla quale potrebbero far ricorso i professori aventi diritto al voto, indagati in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trieste strettamente connesso alla proposta di chiamata -OMISSIS-”.

Ha, quindi, chiesto a questo Tribunale di chiarire:

“a) se la sentenza del TAR FVG -OMISSIS-, come confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato-OMISSIS-, richieda di porre all’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento una nuova deliberazione in punto di proposta di chiamata del dott. -OMISSIS-,

oppure

b) se la sentenza del TAR FVG -OMISSIS-, come confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato-OMISSIS-, richieda, invece, di porre all’ordine del giorno del predetto Consiglio soltanto la formulazione “ora per allora” della motivazione della delibera assunta -OMISSIS-; in tal caso, si chiede 1) di chiarire se il Consiglio di Dipartimento debba essere composto dai professori ordinari ed associati che vi facevano parte alla data -OMISSIS-e 2) se e come debbano essere motivate le astensioni dal voto;

c) se, in entrambe le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b), sia necessaria l’astensione dalla votazione, per conflitto di interessi, dei professori a carico dei quali penda procedimento penale connesso alla vicenda -OMISSIS-; in tal caso, considerato che tale astensione impedisce il raggiungimento del quorum funzionale (ossia 18 voti favorevoli) necessario per l’approvazione, si chiedono chiarimenti su quali misure l’Università debba adottare in assenza di norme statutarie e regolamentari che prevedano figure che possano sostituire i docenti o interi consigli di dipartimento.

d) Nel caso in cui codesto TAR riconosca l’impossibilità per gli attuali componenti del Consiglio di Dipartimento di partecipare alla deliberazione in esame e non risultino adottabili ulteriori misure da parte dell’Università, si chiede che codesto Ill.mo TAR provveda alla nomina di un Commissario ad acta, che possa sostituire l’operato del Consiglio di Dipartimento”.

Con successiva memoria - dopo avere rappresentato che il P.M. ha avanzato richiesta di archiviazione ex artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 d.lgs. 271/89 in data 20 gennaio 2021 nel procedimento-OMISSIS- avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti di -OMISSIS-, tra cui, per quanto qui rileva, numerosi componenti del Consiglio del Dipartimento-OMISSIS-- ha rinunciato alla richiesta di nomina di un Commissario ad acta e riformulato i quesiti di cui alle precedenti lett. c) e d) come segue:

c) se, in entrambe le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b), sia necessaria l’astensione dalla votazione, per conflitto di interessi, dei professori a carico dei quali penda procedimento penale connesso alla vicenda -OMISSIS-, benché sia probabile la prossima adozione di un provvedimento di archiviazione; in tal caso, considerato che tale astensione impedisce il raggiungimento del quorum funzionale (ossia 18 voti favorevoli) necessario per l’approvazione, si chiedono chiarimenti su quali misure l’Università debba adottare in assenza di norme statutarie e regolamentari che prevedano figure che possano sostituire i docenti o interi consigli di dipartimento.

d) Nel caso in cui codesto TAR riconosca l’impossibilità per gli attuali componenti del Consiglio di Dipartimento di partecipare alla deliberazione in esame e non risultino adottabili ulteriori misure da parte dell’Università, si chiede se in attesa della chiusura dei procedimenti a carico dei membri del Consiglio di Dipartimento l'Università possa sospendere la procedura”.

Con ulteriore successiva memoria ha portato a conoscenza che, medio tempore , -OMISSIS-, odierno intimato, ha proposto opposizione avverso la richiesta di archiviazione su indicata e che il Giudice per le Indagini Preliminari, ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione, ha fissato l’udienza per la discussione al 23.4.2021.

Ha, poi, eccepito l’inammissibilità della costituzione dell’interessato per incoerenza e genericità e, comunque, rilevata la carenza d’interesse delle conclusioni dal medesimo rassegnate nella memoria di stile con cui si è, per l’appunto, costituito nel presente giudizio.

Il dott. -OMISSIS- – che, tra l’altro, ha proposto autonomo ricorso per l’ottemperanza, rubricato con n.-OMISSIS-– ha a lungo argomentato, nella memoria dimessa in vista dell’udienza camerale del 12 maggio 2021, sulla situazione di palese conflitto di interessi o, per lo meno, sulla sussistenza di gravi e oggettive ragioni di convenienza, che precluderebbero ai membri del Consiglio di Dipartimento di partecipare ai lavori dello stesso e di esprimersi nuovamente sulla sua chiamata per il posto di ricercatore. Un tanto discenderebbe, invero, sia dai contenuti motivazionali della sentenza -OMISSIS-, che dal fatto che la maggior parte dei componenti del Dipartimento-OMISSIS-è sottoposta a procedimento penale proprio in relazione ai fatti concernenti la detta mancata chiamata in esito alla procedura selettiva svolta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo recante la disciplina delle procedure

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