TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-07-30, n. 202402012
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2024
N. 02012/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;
contro
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Schiavulli, Daniela Chiavegato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
dell’efficacia della nota dell'INAIL di Verona del 20.02.19, con la quale l'Autorità procedente, con riferimento ad una richiesta avanzata dal ricorrente (domanda ISI n° n. I1517-000117) di accedere agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha comunicato di non aver accolto le osservazioni dallo stesso presentate dalla ditta ricorrente, con la conseguenza che “la valutazione tecnica del progetto era stata di non ammissibilità innanzitutto perché il livello di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante, riportato in perizia giurata, era inferiore al livello d?azione, non rispondente, quindi, a quanto richiesto dall'Avviso pubblico, All.1 pagg. 13- 14 e dalla FAQ pubblica n. 21”; nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione del 2.1.19 con la quale l'INAIL resistente ha comunicato alla ricorrente che il progetto presentato non è ammissibile al beneficio finanziario, concedendo termine per la produzione di osservazioni da parte dell'Azienda interessata; l'Avviso, All.1 lettera d) pagg. 13 e 14 - Documentazione e la FAQ n.21, quest'ultimi due atti indicati quali provvedimenti presupposti nel provvedimento di rigetto definitivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 giugno 2024 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’impresa ricorrente ha presentato domanda di finanziamento per l’acquisto di un escavatore cingolato JCB JS 220 TAB HSP+ in sostituzione di un altro escavatore cingolato da tempo in attività
L’INAIL sede di Verona ha ritenuto non ammissibile dal punto di vista tecnico, secondo l’Avviso pubblico ISI 2017, il progetto di investimento della ditta -OMISSIS-, sia al termine della fase di verifica che a quella successiva alla presentazione delle osservazioni che la Ditta ricorrente aveva presentato.
L’Istituto ha così motivato nella sua prima nota tecnica la non ammissibilità del progetto:
“Il progetto non è ammissibile perché il valore di emissione vibratoria della macchina da sostituire è inferiore al valore di azione di 0,5 m/s2 mentre quello della macchina da acquistare è addirittura superiore a quello della macchina da sostituire. In tal modo non sono rispettati i due criteri di ammissibilità previsti dall'avviso pubblico e riportati alla pagina 13 dell'Allegato - 1: Progetti di investimento, sezione d) Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche.”.
La seconda nota tecnica, seguita alle osservazioni formulate dalla ricorrente contro la dichiarazione di non ammissibilità del progetto, confermava la valutazione precedente, così precisando:
“In risposta alle osservazioni presentate dalla Ditta si ribadisce che la valutazione tecnica del progetto era stata di non ammissibilità innanzitutto perché il livello di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante, riportato in perizia giurata, era inferiore al livello d’azione, non rispondente, quindi, a quanto richiesto dall’Avviso pubblico, All.1 pagg. 13- 14 e dalla FAQ pubblica n. 211.
Le argomentazioni della ditta -OMISSIS- addotte in sede di ‘Osservazioni’ non alterano la valutazione già espressa da questa Consulenza per cui si conferma la non ammissibilità del progetto.”
Avverso il diniego /dichiarazione di inammissibilità del finanziamento richiesto è insorta, con il ricorso all’esame, l’odierna ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, in