TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2016-01-14, n. 201600030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 2016-01-14, n. 201600030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600030
Data del deposito : 14 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02893/2015 REG.RIC.

N. 00030/2016 REG.PROV.CAU.

N. 02893/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2015, proposto da:

C A, rappresentato e difeso dagli avv.ti F A e A A, con domicilio eletto presso A A in Catania, Via Gabriele D'Annunzio 111;

contro

Città Metropolitana di Catania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. M G F, con domicilio eletto presso M G F in Catania, Via Prefettura, 14;

Comune di Misterbianco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. A M O, con domicilio eletto presso A M O in Misterbianco, Segreteria;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 65621 del 14.10.2015 e della nota 71210 del 10.11.2015 emesse dalla Città Metropolitana di Catania avente ad oggetto l'annullamento dell'iscrizione della ricorrente nel registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 216, D.Lgs. n. 152/2006 e del DM 05.02.1998, nonchè di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto relativo alla suddetta procedura, ivi compresa, ove occorra e nei limiti specificati nel ricorso, la nota 51948 del 18.11.2015 del Comune di Misterbianco, comunicata il 1.12.2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Misterbianco;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che sussiste il periculum in mora , giacché l’atto impugnato determina l’immediata esclusione della ditta del ricorrente dal Registro delle Imprese e, pertanto, impedisce il legale esercizio dell’attività;

Considerato che all’effetto lesivo parte ricorrente non può sottrarsi con la produzione dell’attestato di accesso al sito, a documentare la conformità urbanistica dell’attività d’impresa, cui la Città Metropolitana di Catania ha condizionato l’iscrizione nel Registro delle Imprese, giacché il Comune di Misterbianco, ente che la Città Metropolitana di Catania ha indicato per il rilascio dell’attestato suddetto, ha ritenuto quest’ultimo atto non dovuto;

Ritenuto che l’attestato di accesso al sito per conformità urbanistica non è previsto dalla normativa di merito quale presupposto necessario per il rinnovo dell’iscrizione nel Registro delle imprese di un’attività già autorizzata;

Rilevato che il Comune di Misterbianco aveva comunque rilasciato alla ditta Agosta l’attestato di accesso al sito nel 2004 e che di recente ha certificato, su richiesta del titolare d’impresa, che la situazione normativa urbanistica locale non è da allora mutata;

Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare del giudizio;

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