TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-07-03, n. 202311044

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-07-03, n. 202311044
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311044
Data del deposito : 3 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2023

N. 11044/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00496/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 496 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Reggimento 7 Difesa NBC Cremona, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- degli atti di rassegna adottati con modello mod. dp/4288 datato 13.09.2021 del dmml rm e successivo decreto (verbale) - -OMISSIS- del 14.10.2021 del Comando sanità e veterinaria - reparto sanità del Ministero della difesa notificato in data 25.10.2021 con cui il CM VFP4 -OMISSIS- veniva riformato ai sensi della lettera d comma 1 del decreto ministeriale 4.6.2014 Dir. tec. imperf. delle infermità -OMISSIS-;

-rimessione in termini del ricorrente per la reintegra nel suo ruolo lavorativo con mansione meno gravosa o transizione nei ruoli civili;

-annullamento di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale al succitato provvedimento ancorché non riconosciuto dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno ricorrente, mentre rivestiva il grado di Caporal Maggiore VFP4, arruolato dal 17.03.2015, veniva sottoposto in data 29.03.2021 alla prima dose del vaccino antisars COVID 2 “Astrazeneca” , la cui somministrazione era in quel momento era (a suo dire) obbligatoria per gli appartenenti alle le forze armate.

Espone che:

- in data 11.4.2021 veniva ricoverato presso l’Ospedale Moscati di Avellino per -OMISSIS-;

- in data 7.10.2021 eseguiva presso il centro trasfusionale del policlinico Celio un emocromo con conta -OMISSIS- e, nella stessa data, veniva visitato presso la medesima struttura ospedaliera ove gli veniva diagnosticata una “-OMISSIS-” curata con terapia farmacologica;

- tale patologia era già comparsa in modalità severa tra marzo e aprile 2021 (dopo la somministrazione del vaccino);

- in data 13.9.2021 la DMML di Roma lo ha “riformato” con la diagnosi di “-OMISSIS-”, giudizio non accettato dell’interessato che ha proposto ricorso al Comando Sanità e Veterinaria – Reparto Sanità del Ministero della Difesa, il quale, con verbale prot. n. -OMISSIS- del 14.10.2021 notificato in data 25.10.2021 (doc. 1 ric.), ha formulato il seguente definitivo giudizio medico – legale: “1) permanentemente non idoneo al servizio militare e quale volontario in ferma per perdita permanente dei requisiti previsti all’atto del reclutamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 579, comma 3 e dell’art. 582 comma 1, lett. d) punto 2 del DPR 15.3.2010, n. 90 richiamato dalla direttiva per delineare il profilo sanitario di cui al Decreto 4.6.2014; 2) la permanente non idoneità al servizio militare e quale volontario in ferma è determinata da infermità che allo degli atti non risulta oggetto di accertamenti”.

2. Con il ricorso all’odierno esame l’interessato deduce che la malattia che ha determinato la sua inidoneità al servizio è da ritenere con alta probabilità riconducibile alla somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca , visto il breve lasso di tempo intercorso tra l’insorgenza della patologia e l’inoculazione del vaccino e considerata la segnalazione dell’evento come possibile conseguenza dell’assunzione del farmaco.

Il provvedimento che lo ha dichiarato inidoneo viene contestato dal ricorrente in quanto (vedi pagg. 5 e 6 ric.) il Comando Sanità e Veterinaria ha ritenuto la sua inidoneità come “permanente” ma non ha tenuto conto di quanto certificato dalla specialista -OMISSIS- dell’azienda ospedaliera “ San Giuseppe Moscati” di Avellino (AV) già il 06.07.2021 secondo la quale: “la -OMISSIS- il paziente in caso di traumatismi ma non contrindica in assoluto l’attività lavorativa, che può essere svolta nella tutela del paziente..”; ancora con certificazione del 24.08.2021, la stessa specialista affermava che: “..il paziente ha avuto l’insorgenza della -OMISSIS- in seguito alla prima dose di vaccino anti SARS-COV2 Astrazeneca. Attualmente data la probabile causalità dell’evento non è indicato eseguire la seconda dose”.

Afferma inoltre il ricorrente che successivamente, nel mese di settembre 2021, la sua situazione medico-sanitaria andava gradualmente migliorando e, invero, la specialista ematologa, come da certificazioni del 23 e 30 settembre 2021, attestava significativi miglioramenti durante il trattamento confermando che la patologia è “di fatto una condizione non definitiva ma transitoria”.

Di qui la dedotta illegittimità del giudizio che sarebbe erroneamente pervenuto alla conclusione del carattere definitivo e permanente della patologia.

3. Sotto altro profilo il ricorrente rivendica il proprio diritto al transito nei ruoli civili in base all’art. 930 C.o.m. a mente del quale “ il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione”.

Lamenta

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