TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400709
Data del deposito : 23 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00025/2003 REG.RIC.

N. 00709/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00025/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2003, proposto da:
R L, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L G in Ancona, corso Mazzini, 160;

contro

Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. M B R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N S in Ancona, via San Martino, 23;

Comune di Pennabilli, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 136;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. 21712/2002 n. 3520 del 15/10/2002 adottato dal Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica Pianificazione Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino, comunicato al ricorrente il 18.10.2002, nonché del presupposto parere n. 21712 del 9.10.2002 emesso dall’Ufficio Beni Paesistico Architettonici del suddetto Servizio e della nota del 10.5.2002 n. 2947 del Comune di Pennabilli;

- di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro-Urbino e del Comune di Pennabilli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori A M, M B R e G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui la Provincia di Pesaro e Urbino ha opposto il proprio diniego sulla domanda di rilascio dell’autorizzazione paesistica ai sensi del d.lgs. n. 490/1999, necessaria per l’istruttoria della pratica relativa alla domanda di sanatoria di opere edilizie abusive (consistenti in un fabbricato ad uso ricovero attrezzi di dimensioni 6,30 x 2,98 x 3,50) realizzate su area di sua proprietà nel Comune di Pennabilli.

Il diniego è motivato sul rilievo che il manufatto avrebbe caratteristiche di materiali, forma e volume incompatibili con la destinazione dell’area e con i vincoli cui è sottoposta, trattandosi di zona immediatamente a ridosso del centro storico, destinata dal vigente Piano di Fabbricazione a verde privato, orti e giardini, dove sono consentiti solamente interventi di valorizzazione ambientale che non alterino lo stato dei luoghi esistente.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce che il manufatto era già esistente prima del 1967, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/1967, quando la concessione edilizia non era necessaria per edifici ricadenti fuori dal centro abitato (art. 31 della legge n. 1150/1942), quindi l’opera non sarebbe neppure soggetta a condono;
l’Amministrazione, pertanto, avrebbe omesso un’adeguata istruttoria sul punto.

Con il secondo motivo viene censurata l’illegittimità del diniego nella parte in cui prevede che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere ad irrogare la prescritta sanzione demolitoria, sia perché si tratterebbe di opera pertinenziale non soggetta a tale forma di sanzione (art. 7 del D.L. n. 9/1982 in relazione all’art. 10 della legge n. 47/1985), sia perché la Provincia si sarebbe arrogata, nel prendere posizione sul punto, poteri che spettano all’autorità comunale.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto il difetto istruttorio e di motivazione, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Pennabilli.

Alla pubblica udienza del 17 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso è infondato e va respinto.

I.

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