TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-12-10, n. 202100429
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Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 00429/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G L B e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Regionale Molise – A.S.RE.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione n. -OMISSIS-del Commissario Straordinario dell’A.S.RE.M.;
degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise – A.S.RE.M.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2021 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente è un’associazione con denominazione -OMISSIS- la quale persegue lo scopo di offrire servizi ai propri affiliati garantendo occasioni ricreative e di intrattenimento per gli associati, dipendenti dell’A.S.RE.M, ai quali vengono offerte possibilità di crescita culturale e professionale.
2. Con il presente ricorso l’associazione insorge contro la deliberazione n. -OMISSIS- del Commissario Straordinario dell’A.S.RE.M., provvedimento con il quale l’organo commissariale ha preso atto della nullità dei provvedimenti n.-OMISSIS-in precedenza assunti dall’Azienda Sanitaria, ed ha comunque provveduto anche, in via di autotutela, alla declaratoria della loro annullabilità, ritenendoli illegittimi.
3. L’impugnativa ha ricostruito la vicenda relativa al provvedimento contestato premettendo che sin dall’aprile del 2002 la (ex) A.S.L. n. 1 di Agnone aveva affidato in locazione una porzione del locale Presidio Ospedaliero affinché venisse utilizzata come spaccio aziendale. In pari tempo, dall’A.S.L. era stata riconosciuta al -OMISSIS- una percentuale del canone percepito dall’Amministrazione a carico del gestore dello spaccio (pari il 60 % del canone, poi ridotto dal 2009 al 50 %), e questo al dichiarato fine di compensare l’associazione del mancato introito che le sarebbe derivato dalla gestione diretta di un proprio spaccio aziendale interno all’Ospedale.
Sennonchè nel gennaio 2020, a distanza di molti anni, e dopo la nomina del Commissario straordinario dell’A.S.RE.M., l’Ufficio Gestione Contratti dell’Azienda aveva avviato un’istruttoria che ha infine condotto alla declaratoria di invalidità del “finanziamento”, dall’Amministrazione ritenuto ora privo di presupposti e/o, comunque, illegittimo in quanto discriminatorio ed ingiustificabile alla luce delle vigenti norme in materia di spesa pubblica.
4. Il -OMISSIS-, non essendo stato dato seguito all’istanza di riesame della deliberazione lesiva n. -OMISSIS-, ha promosso pertanto contro di essa il presente ricorso, affidato ai due motivi di seguito trascritti:
– “ 1.Illegittimità della declaratoria di nullità dei provvedimenti n. -OMISSIS-- Insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto - Violazione dell’art. 21-septies L.N. n. 241/1990 - Carenza/contraddittorietà della motivazione - Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ”: il provvedimento impugnato difetterebbe dei presupposti di nullità ed annullabilità degli atti nn. -OMISSIS- delineati rispettivamente dagli artt. 21 septies e 21 octies e nonies della L. n. 241/1990; in tal senso l’esercizio del potere di autotutela sconterebbe quindi anche un difetto di motivazione; a tutto voler concedere, inoltre, l’Amministrazione avrebbe potuto revocare il beneficio ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, a patto però di operare una nuova ponderazione degli interessi in gioco, che non è stata invece effettuata.
–“ 2.Illegittimo esercizio del potere di annullamento ex officio -Violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies L.N. n. 241/1990 - Carenza motivazionale - Carenza dei presupposti in fatto e in diritto -Eccesso di potere - Irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca ”: primarie esigenze di certezza giuridica avrebbero imposto di operare una scelta tra le due tipologie di invalidità (nullità ed annullabilità) richiamate dal provvedimento, alle quali, all’opposto, si è fatto un capzioso richiamo congiunto; le disciolte A.S.L. avevano mantenuto capacità organizzative e gestionali tali da consentire di amministrare autonomamente le risorse in loro possesso; inoltre l’interesse pubblico che avrebbe potuto fondare l’esercizio del potere di autotutela decisoria escludeva il riferimento al mero interesse al ripristino della legalità violata, al quale A.S.RE.M. ha di contro fatto generico rinvio; in ogni caso, trattandosi di autotutela intervenuta dopo oltre 10 anni ed incidente sull’attribuzione di vantaggi economici, sarebbe stato violato tanto il termine “ragionevole” entro il quale esercitare il potere di annullamento in via di autotutela –termine che il Legislatore ha quantificato in 18 mesi dall’adozione del provvedimento favorevole–, quanto la necessità di tener conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, la cui posizione non sarebbe stata adeguatamente bilanciata con l’interesse pubblico.
Il -OMISSIS- ha infine insistito per l’annullamento degli atti impugnati alla luce delle deduzioni e considerazioni compendiate nelle “note d’udienza” depositate in data 4.7.2020.
5. Con memoria del 25.6.2020 si è costituita in giudizio l’A.S.RE.M., la quale ha controdedotto in merito ad entrambi i motivi di ricorso.
L’Azienda ha messo in luce, da un lato, la radicale assenza di potere funzionale ad emanare un atto di natura liberale quale l’elargizione al -OMISSIS- di somme di denaro; dall’altro lato, e simmetricamente, l’assenza d’interesse pubblico alla base della decisione di concedere una considerevole parte del canone locativo del P.O. per favorire un soggetto terzo, ancorché si trattasse di un’associazione di dipendenti pubblici.
A confutazione del secondo motivo l’A.S.RE.M. ha dedotto che si sarebbe trattato di un’ipotesi di “annullamento doveroso”, ricorrendo la quale si potrebbe derogare al ristretto termine ordinario per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio