TAR Palermo, sez. II, sentenza 2020-03-16, n. 202000630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2020-03-16, n. 202000630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000630
Data del deposito : 16 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2020

N. 00630/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00418/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2019, proposto da
S S, G B, F S, G B, rappresentati e difesi dagli avvocati B L, L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castellammare del Golfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione cautelare,

del provvedimento di annullamento in autotutela n. 147/2018 emesso in data 23.11.2018 prot. n. 60428 dal Responsabile del Settore IV del Comune di Castellammare del Golfo e notificato a tutti gli odierni ricorrenti in data 27.11.2018, a mezzo del quale è stato disposto l’annullamento del permesso di costruire n. 48/17 del 24.05.2017 emesso dallo stesso Ufficio per il progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale sito in Castellammare del Golfo, via Belisario n. 54-56 identificato in catasto al foglio n. 92 particella 230 sub 2, A/4 cl 6 e foglio 50 particella n. 2288 orto irriguo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare del Golfo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 23 gennaio 2019 e depositato il successivo 20 febbraio, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Castellammare del Golfo ha disposto l’annullamento del permesso di costruire n. 48/17 del 24 maggio 2017, rilasciato in loro favore e avente ad oggetto la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale sito in Castellammare del Golfo, via Belisario n. 54/56.

Hanno riferito, i ricorrenti, che – su loro richiesta - il rilascio del permesso di costruire era stato preceduto da un sopralluogo sull’area interessata dall’intervento edilizio a cura del Settore IV – Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune, in esito al quale erano stati resi i chiarimenti di cui alla nota prot. n. 49010 dell’11 novembre 2015, ove si legge: “l’attuale stato dei luoghi … vede la sede viaria (via del Progresso) materialmente interrompersi, all’estremità nord, al muretto di recinzione dell’area corrispondente alla p.lla 2288 f. 50, posta a quota inferiore rispetto alla sede viaria. Tale area appare pertanto, di fatto, nel materiale possesso del privato. Tanto si può riferire senza entrare nel merito del regime di proprietà rispetto al quale questo ufficio non è in possesso di idonei elementi di valutazione” .

Nel corso dei lavori, quando la struttura era già quasi interamente realizzata, con provvedimento n. 37/18 del 26 luglio 18, il Comune ha disposto la sospensione dei lavori limitatamente alle opere da realizzare nella p.lla 2288 del foglio 50.

Successivamente, con il provvedimento oggetto del presente giudizio, è stato disposto l’annullamento del permesso di costruire con la seguente motivazione: “appare chiaro che la particella 2288 del foglio 50 con destinazione urbanistica “strada pubblica/viabilità esistente” giusto certificato n. 97/18 non poteva costituire oggetto di permesso di costruire. Qualsiasi errore ci sia stato era necessario preliminarmente fare una variante al P.R.G.”.

Con ordinanza n. 345 dell’8 marzo 2019, in accoglimento della proposta domanda cautelare, questo Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria del 21 novembre 2019, si è costituito per resistere al ricorso il Comune.

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 21- nonies , co. 1 l. 241/90, che stabilisce che l’annullamento di provvedimenti di

autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici può essere disposto entro il termine di diciotto mesi dall’adozione dell’atto di primo grado.

Il provvedimento impugnato, adottato il 23 novembre 2018 e notificato ai ricorrenti il successivo 27 novembre, sarebbe intervenuto oltre il suddetto termine, spirato, secondo parte ricorrente, il 21 novembre 2018.

L’assunto è infondato.

L’annullato permesso di costruire n. 48/2017 è stato adottato il 24 maggio 2017.

Il termine di diciotto mesi, dunque, è scaduto il 24 novembre 2018;
i termini a mesi, invero, spirano “nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale” (art. 2693 c.c.).

Il provvedimento di annullamento, dunque, è intervenuto tempestivamente. Né alcuna rilevanza può attribuirsi alla data di notifica dell’atto, dovendosi avere riguardo soltanto alla data della sua adozione.

È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che non dà atto di alcuna valutazione dell’interesse del privato alla conservazione del permesso di costruire, rilasciato pur in presenza di una previsione di piano (viabilità esistente) non corrispondente allo stato dei luoghi.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 8/2017) - rilevato che “Occorre… responsabilizzare le amministrazioni all’adozione di un contegno chiaro e lineare, tendenzialmente fondato sullo scrupoloso esame delle pratiche di sanatoria o comunque di permesso di costruire già rilasciato, e sul diniego ex ante di istanze che si rivelino infondate, nonché sull’obbligo di serbare – in caso di provvedimenti di sanatoria già rilasciati – un atteggiamento basato sul generale principio di clare loqui” – ha affermato che “la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione di un atto amministrativo illegittimo (anche a prescindere dal ricorso alla formula dell’interesse in re ipsa) è oggettivamente connaturata alla rilevata sussistenza di una situazione antigiuridica. Ma ciò non sta a significare che il riconoscimento di un tale interesse (peraltro, espressamente richiamato dal comma 1 del più volte richiamato articolo 21-nonies) comporti di per sé la pretermissione di ogni altra circostanza rilevante (come gli interessi dei destinatari dell’atto, di cui la disposizione chiede espressamente di tener conto) ed esoneri l’amministrazione da qualunque – seppur succintamente motivata - valutazione sul punto”.

Nel caso di specie, nessuna valutazione è stata compiuta dal Comune in relazione all’interesse dei ricorrenti al mantenimento dell’atto e ciò sebbene i lavori fossero già ad uno stato avanzato, con chiara violazione dell’art. 21-nonies l. 241/90.

A ciò si aggiunga che l’interesse pubblico a tutela del quale è stato disposto l’annullamento in autotutela non appare di grande rilievo: l’esigenza che il Comune di Palazzo Adriano ha inteso tutelare è, infatti, unicamente quella di garantire il rispetto di una previsione dello strumento urbanistico che - secondo quanto si legge nel provvedimento di sospensione adottato dallo stesso Comune – corrisponde ad un “mero errore cartografico, in relazione alla tavola del vigente P.R.G. ove la particella catastale, corrispondente all’F. 50 n. 2288, risulta erroneamente ed incomprensibilmente classificata quale viabilità esistente, ciò in contrasto con il concreto stato dei luoghi per un verso (elemento fattuale) e, per altro verso, in contrasto con i titoli di proprietà fin qui acquisiti (elemento di diritto)”.

Né può ritenersi, seguendo le tesi difensive dell’amministrazione, che questa fosse esonerata da una congrua esternazione del bilanciamento operato tra i contrapposti interessi, pubblico e privato, in ragione del fatto che i ricorrenti avrebbero indotto in errore il Comune in ordine alla destinazione urbanistica dell’area.

In realtà, l’amministrazione ha proceduto al rilascio del permesso di costruire solo dopo il sopralluogo di cui alla nota del 21 novembre 2015, compiuto su richiesta dei ricorrenti, che, diligentemente, si erano premurati di chiedere di “accertare il limite della sede viaria comunale con la proprietà acquistata dagli scriventi” .

Il ricorso merita, dunque, accoglimento, con consequenziale annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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