TAR Torino, sez. III, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202400329
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Pubblicato il 12/09/2024
N. 00329/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00817/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2024, proposto da
O D M, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege avente sede in Torino, via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio III, notificato il 09/05/2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42- bis del d.lgs. n. 151/2001 avanzata dall’odierna parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto adottato ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane, Ufficio III, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea;
- degli atti esibiti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, una parte il 04/06/2024 e una il 01/07/2024, dai quali si trae la volontà di respingere l’istanza di assegnazione temporanea avanzata dal ricorrente, in particolare, del parere negativo espresso il 10/01/2024 dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino all’assegnazione temporanea del dipendente presso la sede richiesta;
- di tutti gli ulteriori atti valutativi che hanno interessato l’istruttoria procedimentale propedeutica all’adozione del diniego opposto alla parte ricorrente, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui esprimono parere negativo all’assegnazione temporanea del ricorrente presso l’ambita sede di Bari;
- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. Interno 02/12/2019 come modificato dal D.M. 20/07/2022 relativo alla ripartizione territoriale delle dotazioni organiche;
- di ogni atto presupposto connesso e/o conseguenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
Nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a disporre l’assegnazione temporanea di parte ricorrente ai sensi dell’art. 42- bis d.lgs. n. 151/2001 presso la sede di Bari o presso una sede comunque attigua alla residenza del nucleo familiare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 il dott. G F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, la rilevanza degli interessi in gioco non pare compatibile con un’interpretazione formalistica dell’art. 42- bis d.lgs 151/2001, il quale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di trasferimento, non richiama espressamente le mansioni esercitate dal dipendente, ma unicamente la sussistenza di « un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva »;
Osservato inoltre che detta interpretazione restrittiva non sembra imposta dalle previsioni invocate dall’Amministrazione resistente, giacché la prescrizione contenuta all’art. 68, co. 2 d.lgs. 217/2005 (« Il personale appartenente ai ruoli [tecnico-professionali] svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza ») è riferibile alle qualifiche nelle quali si articola ciascun ruolo tecnico-professionale (artt. 69, 76, 88, 100, 112 d.lgs. 217/2005) e, in ogni caso, è prevista « a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative »;
Osservato ancora che non risulta acquisito nel corso del procedimento l’atto di assenso (o dissenso) al trasferimento temporaneo della Direzione Regionale Puglia dei VV.FF.., Amministrazione di prospettata destinazione, come invece prescritto dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001;
Considerato infine che la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato appare connotata da significativa urgenza, alla luce degli interessi, di rilevanza anche costituzionale, su cui esso incide;
Ritenuto dunque sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’invocata sospensiva, con conseguente restituzione degli atti all’Amministrazione di appartenenza, impregiudicata ogni determinazione che quest’ultima intenda assumere in sede di riedizione del potere;
Ritenuto che la particolarità della fattispecie controversa giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;