TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2024-03-01, n. 202404218
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Pubblicato il 01/03/2024
N. 04218/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14348/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14348 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Falzarano Service di F A S.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato A L, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via G. Nicotera 29;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
La Fonte Dolciaria S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Di Sabato, Pasquale Gervasi, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
a) della determinazione dirigenziale n. 0442468 del 25.7.2023, pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Airola (BN) a decorrere dal 2.8.2023, con cui il Dirigente della Direzione Giochi, Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'ora in poi anche “ADM”, ha rilasciato alla controinteressata la concessione per la raccolta del gioco del lotto;
b) se e per quanto occorra, della nota dell'ADM Sezione Operativa territoriale di Benevento del 2.8.2023 con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a);
c) della nota dell'ADM Sezione Operativa territoriale di Benevento prot. 68053/RU del 9.10.2023;d) del parere, non conosciuto, espresso dalla Commissione costituita ai sensi del decreto direttoriale 16.5.2007, espresso nella seduta del 13.7.2023;e) se e per quanto occorra, del decreto direttoriale 16.5.2007;f) della nota del 26.5.2023 prot. n. 44049, menzionata nel provvedimento sub a) e non conosciuta;g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della La Fonte Dolciaria S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio e successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava il provvedimento con il quale il competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli (ADM) ha rilasciato la concessione per la raccolta del gioco del lotto alla signora Crispo, in qualità di legale rappresentante della società “La Fonte Dolciaria s.r.l.”, titolare della rivendita speciale n. 9 in Airola (BN).
2. La ricorrente, titolare della limitrofa rivendita tabacchi n. 6 e ricevitoria lotto n. BN 0274 sita in Airola (BN) alla S.S. Appia km 236+778, contesta la sussistenza del requisito distanziale minimo di 1000 metri tra la propria ricevitoria e quella della società controinteressata.
3. Tanto con il ricorso principale quanto con quello per motivi aggiunti, la ricorrente deduce il seguente motivo di doglianza: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della L. n. 724/1994 e del Decreto direttoriale 16.5.2007 – Difetto di istruttoria – Difetto dei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità – Contraddittorietà – Violazione della determinazione del Vice Direttore dell’ADM n. DAC/CVR/4126/2013 ”. Parte ricorrente lamenta l’errata modalità di misurazione della distanza tra la rivendita/ricevitoria di sua titolarità e quella appartenente alla società La Fonte Dolciaria s.r.l.
4. Si sono costituite in giudizio sia ADM che la società controinteressata argomentando circa l’infondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 31 gennaio 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Alla stregua della manifesta infondatezza del ricorso, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui le parti sono state rese edotte come attestato dal verbale d’udienza.
7. Ai sensi dell’art. 2 del D.D. del 16/5/2007, e successive modificazioni, “ La Direzione per i giochi, Ufficio Lotto e Lotterie (oggi Giochi Numerici e Lotterie) può autorizzare, su proposta degli Uffici regionali ed acquisito il parere di apposita Commissione costituita da rappresentanti dell’Agenzia e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, reso anche in base ai criteri di redditività che saranno stabiliti dalla Commissione stessa, il rilascio delle nuove concessioni a rivendite di generi di monopolio, pur in assenza dei requisiti di cui all’art. 1 (limite minimo reddituale a livello comunale) qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno 1000 metri dalla ricevitoria più vicina;per i comuni con popolazione pari o superiori a 10.000 abitanti tale distanza è ridotta ad almeno 400 metri ”.
8. Il caso di specie rientra nella fattispecie astratta di cui alla richiamata disposizione di legge poiché il comune di Airola, in cui è ubicata la rivendita n. 9 coinvolta nella presente controversia, ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e, pertanto, il requisito distanziale minimo tra il nuovo punto lotto e la ricevitoria più vicina deve essere di almeno 1000 metri.
9. Secondo la prospettazione di parte ricorrente. le misurazioni strumentali impiegate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per verificare la corretta distanza tra la rivendita della “Falzarano Service” e quella gestita dalla “Fonte Dolciaria s.r.l.” non sono corrette né precise e, pertanto, non sarebbe stato rispettato il limite minimo della distanza tra le ricevitorie, con conseguente illegittimità del provvedimento di rilascio della concessione per il gioco del lotto.
10. In particolare, la ricorrente asserisce che l’Ufficio territoriale competente, nei sopralluoghi effettuati, invece di misurare “il percorso pedonale più breve”, per quanto concerne l’area privata antistante l’esercizio gestito dalla società controinteressata, avrebbe tenuto conto di un “percorso pedonale” creato di recente e ad hoc , mediante “l’apposizione di ostacoli, consistenti nel collocamento di blocchetti di cemento sovrastati da vasi, a parziale chiusura del piazzale in modo da aumentare artificiosamente la distanza, ed aumentare il percorso pedonale (di circa 15 metri)”. Ancora, parte ricorrente aggiunge che “non può, in ogni caso, giammai tenersi conto degli ostacoli artificiosamente creati dalla controinteressata e neanche del percorso pedonale da essa individuato”.
11. Sotto il profilo regolamentare, si rileva che la Determina n. DAC/CRV/4126/2013, considerata la necessità di stabilire le modalità per il calcolo della distanza, intesa come il percorso pedonale più breve, tra locali destinati alla vendita di tabacchi, dispone che la predetta distanza debba essere calcolata nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada seguendo le prescrizioni di seguito riportate: “a ) per percorso pedonale più breve si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione in relazione alla via che il pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria;b) la misurazione delle distanze tra i locali deve essere effettuata fra gli assi dei rispettivi ingressi;c) se l’ingresso è in parte occupato da vetrina, l’asse sarà costituito dal punto mediano dell’effettivo accesso al locale;d) ove per il locale siano stati designati più ingressi, la distanza sarà presa dall’asse dell’ingresso più prossimo all’altro locale per il quale si vuole conoscere la distanza. Si indicano quali ingressi esclusivamente quelli fruibili dall’utenza, con esclusione specifica di quelli secondari di servizio;e) stabilito come punto di partenza l’asse dell’ingresso, per mettersi nelle condizioni medie del pedone, ci si scosterà di un metro dall’ingresso, mantenendo, possibilmente, costante tale distanza di un metro lungo tutto il percorso, indipendentemente dalla larghezza del marciapiedi. Ove il marciapiedi abbia larghezza inferiore al metro, si seguirà il ciglio del marciapiedi stesso onde evitare di scendere sulla sede statale. In mancanza del marciapiedi, si seguirà il margine della carreggiata. Il punto d’arrivo, analogamente a quello di partenza, è individuato mantenendo, rispetto all’ingresso del locale d’arrivo, il medesimo scostamento iniziale. Resta inteso che, ai fini della quantificazione della distanza, non dovrà essere computato il predetto scostamento, né alla partenza e né all’arrivo, anche nel caso in cui, lo stesso, risultasse inferiore al metro;f) il calcolo della distanza deve essere effettuato non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso;g) gli attraversamenti stradali, in presenza di strisce pedonali, dovranno essere effettuati lungo l’asse mediano delle stesse”.
12. Nel caso di specie, ADM ha effettuato ben tre sopralluoghi all’esito dei quali la distanza rilevata tra la rivendita n. 9 e la rivendita n. 6, di cui è titolare l’odierna ricorrente, è sempre risultata superiore ai 1000 metri.
13. Dalla documentazione versata in atti, risulta che le misurazioni oggetto di contestazione sono state effettuate con l’ausilio di odometro in dotazione all’Ufficio medesimo:
- sul suolo pubblico, seguendo, in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi, il percorso pedonale più breve ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione senza violare le norme sulla circolazione viaria;
- sul suolo privato, ovvero sull’area di parcheggio privata riservata alla clientela ed antistante la struttura ospitante la rivendita n. 9 di Airola, seguendo il percorso pedonale predisposto, ai fini della sicurezza della suddetta clientela, dalla proprietà.
14. Le misurazioni sono state, inoltre, effettuate, scostandosi di un metro a partire dall’asse di ingresso della struttura ospitante la rivendita n. 9 di Airola sino al centro della linea di mezzeria d'ingresso del piazzale dell’impianto di distribuzione carburanti su cui è attiva la rivendita n. 6.
15. Il Collegio ritiene che, sulla base della documentazione in atti, risulti adeguatamente individuata e specificata la modalità tramite cui l’Amministrazione ha proceduto alla misurazione del percorso più breve intercorrente tra le ricevitorie in questione, così non potendo ravvisarsi alcun difetto di istruttoria e motivazione.
16. Le misurazioni sono, inoltre, state effettuate “seguendo, in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi, il percorso pedonale più breve ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione senza violare le norme sulla circolazione viaria”, nel rispetto de Determina n. DAC/CRV/4126/2013 e delle disposizioni in materia.
17. Correttamente ADM, in relazione al suolo privato, ha tenuto in considerazione, ai fini del calcolo del percorso pedonale più breve, il percorso previsto dalla proprietà a tutela della sicurezza dei pedoni essendo lo spazio antistante la rivendita predisposto quale parcheggio riservato ai veicoli dei clienti della rivendita.
18. Rinvenendo, infatti, l’amministrazione su di suolo privato un’area adibita a parcheggio per i veicoli non può arbitrariamente considerarla area di libera circolazione per i pedoni ai soli fini delle misurazioni di competenza. Non si tratta, infatti, di ostacoli artificiali bensì di una specifica configurazione delle aree rispettivamente riservate ai veicoli e ai pedoni, con la finalità di garantire la sicurezza degli avventori.
19. Nessun rilievo, con riguardo alla legittimità dell’atto impugnato, assume il momento storico in cui la suddetta configurazione delle aree è stata definita dalla proprietà in quanto nei tre sopralluoghi effettuati da ADM essa risultava già implementata e, pertanto, rappresentava, ai fini delle misurazioni, l’effettivo stato dei luoghi.
20. Il Collegio, pertanto, ritiene che l’operato di ADM sia legittimo in quanto l’istruttoria svolta è stata accurata e, al contempo, è stata correttamente applicata alla fattispecie la disciplina di settore.
21. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono, pertanto, essere rigettati.
22. Tenuto conto della peculiarità della controversia concernente misurazioni su area privata, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.