TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-03, n. 202309389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-03, n. 202309389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309389
Data del deposito : 3 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2023

N. 09389/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16341/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16341 del 2022, proposto da F P, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Enpam Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P, A L e F D N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, piazza San Bernardo 101;

per l’annullamento

della nota del Direttore Generale ENPAM del 1° dicembre 2022 che ha negato la sussistenza degli obblighi di pubblicazione richiesti con istanza del 26 settembre 2022;

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente a veder pubblicato ai sensi dell'art.5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito www.enpam.it, sezione “Fondazione trasparente” delle sezioni e dei documenti, informazioni e dati indicati come obbligatori dai seguenti articoli del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalità indicate dall'Autorità anticorruzione:

- art.

4-bis Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

- art. 12 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale;

-art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;

-art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;

-art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;

-art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio;

-art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Enpam Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa R P nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso all’esame il ricorrente, nella qualità di medico odontoiatra iscritto obbligatoriamente alla Fondazione ENPAM, agisce per l’annullamento della nota del 1° dicembre 2022 con la quale il del Direttore Generale dell’ENPAM ha ritenuto insussistenti gli obblighi di pubblicazione di cui all’istanza di parte ricorrente del 26 settembre 2022.

2. Parte ricorrente ha contestualmente istato per l’accertamento del proprio diritto a veder pubblicato ai sensi dell'art.5, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 sul sito www.enpam.it, sezione “ Fondazione trasparente ” delle sezioni e dei documenti, informazioni e dati indicati come obbligatori dalle seguenti disposizioni contenute nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalità indicate dall'Autorità anticorruzione: art.

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