TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-12-09, n. 202216525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-12-09, n. 202216525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216525
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2022

N. 16525/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05587/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5587 del 2017, proposto da
Unipolsai Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N B, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria, 320, presso lo studio dell’avv. F C;

contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N G, D A M Z e A A, dell’Ufficio consulenza legale dell’ente, presso la sede del quale, in Roma, via del Quirinale 21, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione IVASS prot. N° 0070818/17 del 06/04/2017, notificata in pari data, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché allo stato incognito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La UnipolSai Assicurazioni S.p.a., odierna ricorrente, impugna l’ordinanza n. 70818/17 del 6 aprile 2017, con la quale l’I le ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.424,50.

La sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d. lgs. n. 209/05, per la violazione dei termini, previsti dall’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 209/05, per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

In particolare il provvedimento ha ritenuto che, con riferimento a un sinistro del ramo r.c. auto, la ricorrente, a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 12 febbraio 2016 per danni a cose, ha comunicato i motivi di diniego dell’offerta solo il 13 ottobre 2016 e pertanto dopo il decorso di un periodo superiore a 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (12 aprile 2016).

Il provvedimento è censurato da UnipolSai unicamente con riferimento alla mancata applicazione della riduzione del 30% della sanzione, riduzione che essa ricorrente aveva richiesto a I, senza voler muovere controdeduzioni circa l’illecito contestato, in considerazione del fatto che “dopo aver respinto l’istanza risarcitoria del reclamante in data 13 ottobre 2016, in quanto il veicolo del signor Langella era risultato effettivamente responsabile del tamponamento che aveva generato il sinistro in esame” la Compagnia aveva “comunque apprezzato la sussistenza di una voce di danno risarcibile a favore del reclamante” come riconosciuto con comunicazione di offerta all’avente diritto del 2 gennaio 2017 e disposizione di pagamento mediante assegno bancario emesso in pari data, e dunque “con modalità tali da far ravvisare la contestualità tra offerta e pagamento del risarcimento”.

Con il primo motivo di doglianza UnipolSai lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti”.

La ricorrente sostiene di aver adempiuto, seppure in ritardo, alle prescrizioni di legge, avendo essa comunicato, in data 2 gennaio 2017, al procuratore del danneggiato, munito di poteri di rappresentanza del suo assistito, sia l’importo corrispondente all’offerta risarcitoria (2.100,00 euro) sia quello dovuto a titolo di onorari del patrocinatore (500,00 euro).

Risulterebbe in tal modo rispettato l’art. 148, comma 11, a norma del quale “l'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l’importo corrisposto”.

La diversa interpretazione fatta propria da I, e secondo cui la lettera del 2 gennaio non potesse essere qualificata quale comunicazione all’avente diritto dell’offerta risarcitoria per i danni materiali derivati dal sinistro, di conseguenza, sarebbe connotata da inutile formalismo.

Con il secondo motivo di doglianza UnipolSai lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1704 cod. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 315 comma 3 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Violazione e falsa applicazione della circolare Isvap prot. 14-08-004388 del 22 maggio 2008. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità manifesta”.

La ricorrente invoca l’art. 315, comma 3, del Codice delle assicurazioni private, che prevede il diritto alla riduzione della sanzione nella misure del 30% “qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma” e la circolare Isvap del 22 maggio 2008, che ha specificato i presupposti di riconoscimento del beneficio: “nel caso in cui sussista un’offerta scritta formulata dall’impresa (a mezzo di lettera o con atto di transazione e quietanza) e questa provveda al pagamento, mediante assegno bancario allegato all’offerta, oppure con comunicazione contestuale al danneggiato di emissione del bonifico bancario o con altro mezzo legale di pagamento, tutti aventi data di emissione/valuta pari a quella dell’offerta, nessun dubbio si pone sull’applicabilità dell’abbattimento della sanzione, sussistendo manifestamente i presupposti a tal fine richiesti dalle disposizioni di legge”.

Avendo essa provato di aver formulato un’offerta scritta comunicata al danneggiato con nota inviata il 2 gennaio 2021 e di aver corrisposto, in pari data, l’importo offerto al danneggiato a mezzo di assegno, la ricorrente sostiene che illegittimamente I le avrebbe negato la riduzione della sanzione.

Né potrebbe rilevare l’assenza di data sulla missiva contenente l’offerta, avendo essa ricorrente dimostrato documentalmente, a mezzo dell’interrogazione all’applicativo “liquido”, la spedizione in data 2 gennaio 2017, data in cui risulta pure emesso l’assegno intestato al danneggiato.

Da ultimo la ricorrente rappresenta che l’aggettivo contestuale non debba essere interpretato nel senso di simultaneo, così che, una volta che la compagnia assicuratrice provi di aver spedito, nella stessa data, offerta e assegno, a nulla rileverebbero i diversi tempi di recezione della missiva e dell’assegno da parte del destinatario.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (I), costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, che è stato trattenuto in decisione all’odierna udienza.

DIRITTO

Come visto nell’esposizione in fatto, la UnipolSai, che non contesta la sussistenza dell’illecito sanzionato da I – consistente nella tardiva comunicazione di un diniego di liquidazione rispetto alla data di denuncia del sinistro – censura l’ordinanza ingiunzione impugnata nella parte in cui non ha applicato, in suo favore, la riduzione della sanzione, invocata in considerazione del fatto che, seppure in tempo successivo al diniego, essa ricorrente avrebbe, contestualmente, formulato un’offerta di liquidazione e corrisposto l’importo liquidato.

La prospettazione non può essere condivisa.

In proposito, e con riferimento a questioni poste con entrambi i motivi di doglianza, occorre infatti considerare che la ricorrente, diversamente da quanto sostenuto, non ha affatto provato di aver posto in essere, tempestivamente, le condizioni alle quali il comma 3 dell’allora vigente art. 315 subordinava il diritto alla riduzione di un terzo della sanzione.

A tal fine occorre considerare che, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, l’illecito sanzionato non è consistito nella tardiva formulazione dell’offerta rispetto al termine utile individuato con riferimento alla denuncia del sinistro (unica fattispecie rispetto alla quale il comma 3 dell’art. 315 prevede la possibilità di beneficiare di una riduzione della sanzione), ma nella tardiva comunicazione dei motivi di diniego.

L’illecito sanzionato, di conseguenza, si è perfezionato in data 13 ottobre 2017, con la comunicazione del diniego avvenuta oltre il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine utile (che la ricorrente non contesta essere maturato al 12 aprile 2017).

La circostanza che UnipolSai, in tempo successivo alla commissione dell’illecito e al ricevimento della richiesta di I del 20 ottobre 2016 relativa “ai motivi di reclamo e alla presunta violazione delle disposizioni in tema di risarcimento del danno nel ramo r.c. auto”, abbia mutato opinione e deciso formulare un’offerta, di conseguenza, non poteva in alcun modo riaprire i termini di una fattispecie di illecito disciplinare oramai consumata, atteso che il ritardo rilevante (e oggetto del provvedimento sanzionatorio) si era cristallizzato a mezzo del rifiuto, così integrando la fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 315 c.a.p.

La fattispecie disegnata dal comma 3, come emerge dalla chiara lettera della stessa, si riferisce, per contro, a una tardiva formulazione dell’offerta (e contestuale pagamento) che avvengano con riferimento a un termine ancora pendente e, attesa la funzione acceleratoria e premiale della disposizione, presuppone, affinché la compagnia assicuratrice possa beneficiare della riduzione della sanzione, che il comportamento resipiscente sia frutto di una tempestiva (ossia a termine ancora aperto) e autonoma (ossia prima dell’inizio del procedimento sanzionatorio) iniziativa della compagnia assicuratrice.

Per tale ragione, nella lettera circolare dell’Istituto del 22 maggio 2008, in materia di “liquidazione dei sinistri r.c. auto, di offerta risarcitoria formulata oltre i termini di legge e soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria e di pagamento contestuale – Fattispecie”, indirizzata a tutte le imprese di assicurazione e avente valore vincolante per le stesse, è espressamente previsto che l’offerta ed il mezzo di pagamento devono intervenire prima dell’atto contestativo.

L’estremo dettaglio della disposizione di cui al comma 3 dell’art. 315 c.a.p. e il suo contenuto di eccezione alla regola posta al comma 2 (che prevede solo un minimo e un massimo valore tra i quali determinare la sanzione) escludono poi, come condivisibilmente rilevato da I nella memoria di replica del 25 novembre 2022, che della previsione possa essere data una interpretazione analogica o estensiva, che si porrebbe contro la lettera della norma medesima.

Sempre con riferimento alla mancata ricorrenza in capo a UnipolSai delle condizioni per beneficiare della riduzione della sanzione, occorre, poi, considerare che, come affermato nel provvedimento impugnato, manca in atti la prova della spedizione, in data 2 gennaio 2017, della missiva contenente l’offerta, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente la mera attestazione “liquido”, proveniente dall’applicativo aziendale di UnipolSai, sia perché proveniente dello stesso debitore sia perché priva di riscontri esterni.

Neppure vi è prova in atti del “contestuale” pagamento, atteso che l’emissione dell’assegno è attività solo propedeutica alla corresponsione dell’importo (pure questa in concreto non provata).

Passando all’esame delle doglianze va, in primo luogo, respinto il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha sostenuto che erroneamente I non avrebbe ravvisato nella missiva spedita in data 2 gennaio 2017 una “valida offerta”.

Deve in proposito rilevarsi, come a fronte della riscontrata inidoneità della missiva a integrare uno degli elementi della fattispecie complessa di cui al comma 3 dell’art. 315 in ragione del fatto che la stessa era priva di data e di prova di spedizione, a nulla rileva la pretesa presenza o meno, in capo al professionista, destinatario della stessa, di poteri rappresentativi del destinatario dell’offerta (circostanza sulla quale, invece, si concentra il detto motivo di ricorso).

La rilevata assenza di prova in ordine alla data di spedizione della missiva e dell’effettività del pagamento (tale da escludere la necessaria contestualità), in uno con la sopra rilevata “tardività” della condotta dalla quale la ricorrente pretende di far discendere il diritto alla riduzione rispetto a una fattispecie di ritardo già cristallizzata e contestata (invero, in sé sufficiente, a legittimare la mancata applicazione della pretesa riduzione), importano pure il rigetto del secondo motivo di doglianza.

Risulta, infatti, in concreto, irrilevante dedotta questione relativa alla corretta interpretazione del termine “contestualmente” utilizzato dall’art. 315, comma 3, atteso che l’assenza di prova in ordine alla data degli adempimenti preclude qualsiasi valutazione in ordine alla simultaneità/contestualità dei medesimi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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