TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-12-09, n. 202216525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-12-09, n. 202216525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216525
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2022

N. 16525/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05587/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5587 del 2017, proposto da
Unipolsai Assicurazioni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato N B, elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria, 320, presso lo studio dell’avv. F C;



contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati N G, D A M Z e A A, dell’Ufficio consulenza legale dell’ente, presso la sede del quale, in Roma, via del Quirinale 21, è elettivamente domiciliato;



per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione IVASS prot. N° 0070818/17 del 06/04/2017, notificata in pari data, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché allo stato incognito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La UnipolSai Assicurazioni S.p.a., odierna ricorrente, impugna l’ordinanza n. 70818/17 del 6 aprile 2017, con la quale l’I le ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 20.424,50.

La sanzione è stata irrogata ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d. lgs. n. 209/05, per la violazione dei termini, previsti dall’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 209/05, per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.

In particolare il provvedimento ha ritenuto che, con riferimento a un sinistro del ramo r.c. auto, la ricorrente, a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 12 febbraio 2016 per danni a cose, ha comunicato i motivi di diniego dell’offerta solo il 13 ottobre 2016 e pertanto dopo il decorso di un periodo superiore a 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (12 aprile 2016).

Il provvedimento è censurato da UnipolSai unicamente con riferimento alla mancata applicazione della riduzione del 30% della sanzione, riduzione che essa ricorrente aveva richiesto a I, senza voler muovere controdeduzioni circa l’illecito contestato, in considerazione del fatto che “dopo aver respinto l’istanza risarcitoria del reclamante in data 13 ottobre 2016, in quanto il veicolo del signor Langella era risultato effettivamente responsabile del tamponamento che aveva generato il sinistro in esame” la Compagnia aveva “comunque apprezzato la sussistenza di una voce di danno risarcibile a favore del reclamante” come riconosciuto con comunicazione di offerta all’avente diritto del 2 gennaio 2017 e disposizione di pagamento mediante assegno bancario emesso in pari data, e dunque “con modalità tali da far ravvisare la contestualità tra offerta e pagamento del risarcimento”.

Con il primo motivo di doglianza UnipolSai lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti”.

La ricorrente sostiene di aver adempiuto, seppure in ritardo, alle prescrizioni di legge, avendo essa comunicato, in data 2 gennaio 2017, al procuratore del danneggiato, munito di poteri di rappresentanza del suo assistito, sia l’importo corrispondente all’offerta risarcitoria (2.100,00 euro) sia quello dovuto a titolo di onorari del patrocinatore (500,00 euro).

Risulterebbe in tal modo rispettato l’art. 148, comma 11, a norma del quale “l'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà

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