TAR Genova, sez. II, sentenza 2024-01-03, n. 202400002
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Testo completo
Pubblicato il 03/01/2024
N. 00002/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00604/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 604 del 2022, proposto da
A A e P M, rappresentati e difesi dagli avv. R D, G R e Gian-Maria Laurenti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Corsica, 10/4;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. M P P e C C, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso la civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;
nei confronti
Luca Oliviero e Valentina Oliviero, rappresentati e difesi dall’avv. Simone Carrea, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti, 48/6;
per l’annullamento
del provvedimento del Comune di Genova prot. n. 08/06/2022.0221121.U, avente ad oggetto “Via Campopiano di Serino 2. Atto di significazione e diffida a provvedere - Successivo atto di sollecito. Considerazioni a riguardo”;
nonché di ogni atto precedente, presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e dei signori Luca Oliviero e Valentina Oliviero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il dott. R G e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari di una casa di civile abitazione sita in Genova, via Campopiano di Serino.
Essi sostengono che tale immobile sarebbe stato raggiungibile in autovettura fino a quando i proprietari del terreno sottostante la strada di accesso hanno realizzato un’aiuola in sostituzione del preesistente muro di sostegno, restringendo l’ampiezza del sedime stradale in modo tale da impedire il passaggio veicolare.
Con atto del 29 ottobre 2021 e successivo sollecito del 24 maggio 2022, i ricorrenti diffidavano il Comune di Genova a riconoscere la natura demaniale della strada suddetta e ordinare la rimozione dell’opera che ne avrebbe ostruito la fruibilità carrabile.
Il Comune ha riscontrato negativamente la diffida con nota del 8 giugno 2022, significando che:
- la classificazione di via Campopiano di Serino come strada comunale riguarda unicamente un tratto della stessa;
- il tratto iniziale della via (quello che conduce all’immobile dei ricorrenti) ha invece natura di strada privata;
- l’aiuola non occupa il sedime stradale ed insiste su terreno di proprietà privata;
- le caratteristiche della strada non consentono di considerarla carrabile e vige un formale divieto di transito veicolare.
Gli interessati hanno impugnato detta nota/provvedimento con ricorso notificato il 7 settembre 2022 e depositato il 4 ottobre successivo.
Premesse considerazioni inerenti alla natura dell’interesse azionato