TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2015-05-29, n. 201507654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2015-05-29, n. 201507654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201507654
Data del deposito : 29 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14326/2014 REG.RIC.

N. 07654/2015 REG.PROV.COLL.

N. 14326/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14326/14 proposto dal sig. V M, rappresentato e difeso dall’avv. F S presso il cui studio in Roma, via Cosseria n. 2 è elettivamente domiciliato,

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI civile, RG n. 10856/13, depositato il 8 maggio 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 20 maggio 2015 il Consigliere Giulia Ferrari;
uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO

1. Con ricorso notificato in data 19 novembre 2014, e depositato il successivo 20 novembre, il sig. V M ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI civile, RG n. 10856/13, depositato il 8 maggio 2013.

La sentenza, emessa su ricorso intentato ai sensi della c.d. Legge Pinto, ha condannato l’Amministrazione al pagamento in favore di parte ricorrente di € 4.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali e onorari di legge.

Per il recupero di tali somme, parte ricorrente ha proposto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, non avendo il Ministero della giustizia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione. Ha altresì chiesto la nomina di un Commissario ad acta che subentri all’Amministrazione in caso di suo perdurante inadempimento.

2. Il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 20 maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Come esposto in narrativa parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI civile, RG n. 10856/13, depositato il 8 maggio 2013, nella parte in cui ha condannato l’Amministrazione al pagamento in suo favore di € 4.250,00, con gli interessi legali dalla data della domanda, oltre al pagamento delle spese processuali e onorari di legge.

Visti gli atti di causa, il ricorso deve essere accolto, non avendo il Ministero della giustizia, al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, smentito l’assunto di parte ricorrente in ordine alla mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza della Corte di Cassazione. Ne consegue l’obbligo del predetto Ministero di pagare alle ricorrenti la somma dovuta.

In considerazione di quanto chiarito, il Collegio deve affermare l’obbligo del Ministero della giustizia di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI civile, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa decurtazione degli importi eventualmente già corrisposti.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – che ha una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze -, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento. Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’economia e delle finanze.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell’esigua attività difensiva svolta, nel dispositivo.

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