TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-13, n. 202415821
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Testo completo
Pubblicato il 13/08/2024
N. 15821/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07481/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7481 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Macrillo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dell'avviso orale emanato nei confronti del sig. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Roma in data 2.7.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 luglio 2024, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame si impugnava l’avviso orale emesso ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/11 dal Questore di Roma in data 2.7.2020 nei confronti del ricorrente, comechè soggetto sottoposto ad indagini per i reati di minaccia ed evasione, oltre ad essere già stato indagato per tentata estorsione, minaccia, lesioni personali, violazione delle leggi in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e violazione della normativa in tema di armi.
1.1. Ad unico mezzo di gravame il ricorrente essenzialmente deduceva:
- violazione di legge con riferimento agli artt. 3 l. 241/1990 e 3 d.lgs. 159/2011 — insufficienza e illogicità della motivazione; e, invero, i fatti valorizzati dalla Amministrazione sarebbero risalenti (ultima condanna definitiva risale all’11.12.2013, ma per fatti commessi nel 2010); d’altra parte, in data 13.1.2020 sarebbe stato emesso dal Tribunale di Roma il decreto che dispone la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata in data 8.1.2007.
1.2. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la reiezione del gravame.
2. Il ricorso non è fondato, siccome già prospettato in sede interinale.
2.1. L’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), inserito all’inizio del Libro I (Le misure di prevenzione), Titolo I (Le misure di prevenzione personali), Capo I (Le misure di prevenzione personali applicate dal Questore) così dispone:
“ 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
Il successivo art. 3 così dispone:
“ 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il